Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 18-04-2011, n. 15532

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nale non comprensibile) Caterina.
Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 20 novembre 2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia del 15 aprile 2005 ha ridotto la pena a carico di H.V. e di G.G., per i delitti di violenza privata e minacce aggravate in danno di B.P. e di A.D..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati:

a) H. lamentando:

1) la mancata concessione delle attenuanti generiche, tale da integrare la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il profilo della mancata motivazione delle impugnata decisione;

2) la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., a cagione della sua minima partecipazione all’episodio delittuoso;

3) la genericità della motivazione in tema di quantificazione della pena;

b) G. lamentando:

1) la contraddittorietà della motivazione del Giudice di primo grado in ordine alla lamentata difformità tra fatto contestato e fatto accertato recepita anche dal Giudice dell’impugnazione con motivazione apparente;

2) l’omessa motivazione in merito alla prevedibilità della più grave condotta non voluta che avrebbe dovuto presiedere all’avvenuta applicazione dell’art. 116 c.p.;

3) l’omessa motivazione dei Giudici dell’appello in merito all’operato travisamento delle deposizioni testimoniali realizzato dai Giudici del primo grado.
Motivi della decisione

1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento, essendo ai limiti dell’inammissibilità in quanto ripropongono motivi in gran parte disattesi dalla Corte territoriale.

2. Quanto al ricorso proposto dall’ H. si osserva che:

a) il Giudice del merito ha chiaramente motivato in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, facendo riferimento a quanto prima esposto a proposito della mancata concessione delle medesime attenuanti al coimputato G. (v. pagina 4 della motivazione);

b) del pari la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. è chiaramente spiegata con la condotta posta in essere dall’imputato ("egli è sceso dal furgone tenendo tra le mani un bastone di ferro") che non può affatto essere definita marginale ovvero di scarsa importanza;

c) la quantificazione della pena, infine, sfugge a qualsiasi critica in quanto si conferma quella operata in prime cure e avanti questi Giudici di legittimità è possibile la contestazione soltanto in ipotesi di pena illegale ovvero del tutto avulsa dalla personalità del reo: il che non è avvenuto nel caso di specie.

3. Quanto al ricorso proposto dal G. si osserva, a sua volta, che:

a) non v’è stata, come già correttamente affermato dal Giudice del merito, alcuna violazione dell’art. 521 c.p.p., posto che la condotta ascritta al ricorrente è stata soltanto precisata nella sua materialità, senza che si sia verificata alcuna difformità tra quanto previsto nel capo d’imputazione e quanto realmente emerso dall’istruttoria dibattimentale; pieno ossequio, pertanto, al più recente indirizzo emerso in sede di legittimità, secondo il quale la pretesa violazione dell’art. 521 c.p.p. si verifica solo in ipotesi di trasformazione radicale della contestazione nei suoi elementi essenziali del fatto (v. Cass. Sez. Un. 15 luglio 2010 n. 36551);

b) la prevedibilità dell’evento più grave voluto dai concorrenti non è un discorso giuridicamente rilevante in quanto all’odierno ricorrente, in ogni caso, è stata concessa l’attenuante di cui all’art. 116 c.p., comma 2; inoltre, com’è noto, i presupposti del cosiddetto concorso anomalo, ossia del concorso del concorrente nel reato diverso da quello voluto, sono l’adesione dell’agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave, e l’esistenza di un nesso causale e psicologico tra l’azione del compartecipe al reato inizialmente voluto ed il diverso reato poi commesso dal concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza, peraltro, che l’agente lo abbia effettivamente voluto o ne abbia accettato il rischio, perchè in tal caso vi sarebbe concorso ordinario ex art. 110 c.p. a titolo di dolo diretto od eventuale (v. da ultimo Cass. Sez. 6, 29 aprile 2010 n. 32209); la responsabilità concorsuale in questione resta esclusa soltanto se il reato diverso consiste in un evento atipico, con conseguente eccezionalità ed imprevedibilità delle circostanze che lo hanno cagionato (v. Cass. Sez. 2, 10 novembre 2006 n. 40156) e nella specie di tutto si è parlato nei giudizi di merito tranne di eccezionalità o imprevedibilità dell’evento non voluto;

c) quanto all’ultimo motivo, non esiste affatto la lamentata omissione in quanto alla pagina 2 della motivazione si afferma, sia pur con riferimento alle imputazioni dei reati prescritti, come proprio le dichiarazioni delle parti offese, neppure contrastate dagli imputati, deponessero per l’evidenziazione dei fatti così come contestati; il preteso travisamento delle deposizioni testimoniali delle suddette parti offese in realtà non è altro che la risultante della precisazione dell’imputazione così come risultante dall’effettuata istruttoria dibattimentale.

4. I ricorsi vanno, in definitiva, rigettati e i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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