T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 341 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 19 settembre 2002 e depositato il successivo 17 ottobre, la signora M.M.R. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale il comune di San Felice Circeo le ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate presso il fabbricato sito in via del Faro 98/A, consistenti: a) nella chiusura di un vano finestra posta al primo piano; b) in una struttura di legno di mq 30 circa, alta mt. 2,80 circa, addossata alla parete perimetrale del piano terra (lato via del Faro), composta da n. 4 travi in legno addossate a n. 5 preesistenti pilastri in pietra con copertura plastificata e incannucciata.

2) A sostegno del gravame le ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90.

Il provvedimento impugnato risulta essere viziato sotto il profilo della totale mancanza di comunicazione ai sensi delle norme specificate.

II) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

L’atto impugnato è stato emanato sull’errato presupposto che la ricorrente abbia realizzato ex novo la tettoia successivamente all’anno 1997.

In realtà la costruzione della tettoia risale al 1952 in virtù del relativo progetto approvato.

La ricorrente ha solo provveduto a ristrutturarla a seguito del crollo parziale della stessa.

III) Violazione di legge per errata applicazione degli artt. 4 e 7 della L. 47/85.

Il provvedimento richiama le norme citate che disciplinano e sanzionano esclusivamente le opere eseguite in assenza di titolo mentre, nel caso di specie, la tettoia è stata realizzata nel 1952 in virtù di regolare titolo.

IV) Violazione di legge per mancata applicazione del combinato disposto degli artt. 31 e 48 L. 457/78 e 10 L. 47/85.

L’intervento in questione può essere considerato opera di manutenzione straordinaria, tutt’al più, di restauro e risanamento conservativo, così come definite dalle lett. b) e c) dell’art. 31 richiamato.

V) Violazione di legge per mancata applicazione del combinato disposto degli artt. 7 L. 94/82 e 10 L. 47/85.

L’ordinanza impugnata appare illegittima anche sotto il profilo della violazione degli artt. 7 L. 94/82 e 10 L. 47/85, trattandosi a tutto volere concedere di pertinenza dell’edificio già esistente.

3) Con ordinanza n. 15 del 14 gennaio 2011, la Sezione ha ordinato al Comune il deposito di una sintetica relazione chiarificatrice in ordine all’epoca di realizzazione della tettoia in legno.

4) Con nota depositata il 2 marzo 2011, l’Amministrazione ha eseguito l’incombente istruttorio.

5) Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è fondato.

7) Si legge nella succitata nota depositata a firma del Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di San Felice Circeo che "a) la tettoia con incannucciata (struttura ombreggiante) era stata regolarmente realizzata a seguito del provvedimento del 1952", cioè dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco in data 30.1.1952 prot. n. 4345.

8) E" evidente, quindi, che l’Amministrazione, non costituita in giudizio, ha confermato quanto affermato dal ricorrente con riferimento alla struttura in legno (lett. b) del provvedimento impugnato.

Ne consegue l’illegittimità di tale parte del provvedimento.

Per quanto riguarda la chiusura del vano finestra nulla è stato dedotto dal ricorrente, per cui l’ordine di demolizione sul punto mantiene validità ed efficacia.

9) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1147/02, lo accoglie e, per l’effetto, annulla nei limiti di cui in motivazione, il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di San Felice Circeo alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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