Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 18-04-2011, n. 15531 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Moncalieri, ha assolto L.G. dal reato di ingiuria, in concorso con altri, in danno di C.G. e di altro reato di ingiuria a lui solo ascritto.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore della persona offesa, munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione lamentando difetto di motivazione ed erronea lettura delle risultanze di causa.
Motivi della decisione

2. – In limine, occorre prendere atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 589 del codice di rito. tante la ritualità della rinuncia, avvenuta nella Cancelleria del giudice a quo, non resta che provvedere alla declaratoria d’inammissibilità, a mente dell’art. 591 c.p.p., con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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