Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15393 Attività pericolose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15.4.94, V.S. e G.A., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore V.M.S., dopo aver premesso che, in data (OMISSIS) alle ore 15.45 circa, il figlio minore, mentre giocava con altri due coetanei in (OMISSIS), nel vicino campo sportivo, faceva scoppiare un petardo e, dallo scoppio, riportava gravissime lesioni tra cui l’amputazione della mano sinistra e che il petardo era un residuato dei fuochi d’artificio sparati da R.A. in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Michele, convenivano il R. innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati da V.M.S..

Si costituiva il convenuto R.A., in proprio e quale amministratore unico della snc La Folgore (società titolare della licenza di spari di fuochi d’artificio), che contestava ogni deduzione avversa atteso che nessun petardo era residuato dai fuochi dallo stesso sparati in data (OMISSIS); in ogni caso negava che il petardo fatto esplodere dal V. fosse un petardo fabbricato da esso R.. Ad istanza di quest’ultimo veniva autorizzata ed eseguita la chiamata in causa della Generali Assicurazioni spa.

A detto procedimento veniva riunito altro processo, iniziato da V.S.M., divenuto maggiorenne, nei confronti del Comune di Capua, che aveva autorizzato lo sparo dei fuochi, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati dallo scoppio.

Riunite le causa, con sentenza in data 31.8.2005, l’adito Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava la domanda.

A seguito dell’appello di V.S., G.A., e di V.S.M., la Corte d’Appello di Napoli, costituitisi R.A., le Assicurazioni Generali (entrambi anche con appello incidentale), nonchè il Comune di Capua, con la decisione in esame depositata in data 15.7.2008, rigettava il gravame principale, ritenendo assorbiti gli altri; affermava in conclusione la Corte di merito che "in mancanza di una prova certa sulle modalità del fatto storico generatore del danno, deve rigettarsi la domanda attrice di condanna del R. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello scoppio".

Ricorrono per cassazione V.S.M., V.S. e G.A. con tre motivi, e relativi quesiti; resistono con controricorso il R. e il Comune di Capua mentre ha depositato "memoria di costituzione" la società Assicurazioni Generali. I ricorrenti hanno altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo ai fini della controversia; in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la Corte di merito ritenuta inapplicabile la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c., in quanto, la parte interessata non avrebbe dimostrato, con imprescindibile certezza, che il fatto storico all’origine del danno e il danno stesso subito sia stato cagionato nell’esercizio ed in conseguenza dell’attività pericolosa".

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2700 c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione su fatto decisivo della controversia per avere la Corte di Merito basato la sua decisione: su elementi di prova emergenti dalla sentenza penale, illogicamente interpretandone le risultanza stesse; omessa o comunque illogica valutazione delle risultanze delle prove testimoniali e dell’interrogatorio raccolti nel Giudizio di Primo Grado; omissione totale dell’esame e valutazione del rapporto dei Carabinieri, acquisiti agli atti; omissione di valutazione organica e complessiva dei diversi mezzi di prova acquisiti".

Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., nonchè della L. s. 18 giugno 1931, n. 773, art. 57 e L. s. 6 maggio 1940, n. 635, art. 110, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su fatto decisivo della controversia, per aver la Corte di Merito ritenuto il Sindaco di Capua, carente di qualsivoglia responsabilità, atteso che come osservato dal Giudice Penale, venne fatta dall’Ente la scelta di un soggetto professionalmente qualificato per gli spari e vennero apposti nel provvedimento che autorizzava gli spari, specifici obblighi di sicurezza a carico dello stesso, per la successiva bonifica dell’area di accensione dei fuochi".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Deve premettersi che la Corte di merito ha ampiamente motivato in ordine alla insussistenza di adeguati elementi probatori per l’affermazione della civile responsabilità del R., con particolare riferimento alle pagg. 7 e 8 dell’impugnata decisione ove, tra l’altro, si afferma che "sulla base degli elementi probatori emergenti dalla sentenza penale e dalle prove testimoniali espletate non può ritenersi dimostrato con certezza che il piccolo S. M. si sia gravemente ferito a causa dello scoppio di uno dei petardi rimasti inesplosi la sera del (OMISSIS)………la incertezza della prova discende dalle contrastanti dichiarazioni rese nel menzionato processo penale………sulla base di tali divergenti dichiarazioni ritiene la Corte che possa affermarsi con certezza che il petardo fatto scoppiare dai tre ragazzi sia stato da loro rinvenuto nel campo sportivo, ove erano stati sparati i fuochi, peraltro tre giorni prima del fatto, dal R., nè che esso faccia parte dei petardi del R. rimasti inesplosi e non eliminati dal predetto".

Pertanto, tendendo tutti i motivi ad una diversa ricostruzione, rispetto a quanto affermato nell’impugnata decisione, dei fatti di causa con particolare riferimento alle risultanze probatorie (dichiarazioni testimoniali e dichiarazioni dei carabinieri e dei vigili urbani), le relative censure sono inammissibili nella presente sede di legittimità.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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