Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 18-04-2011, n. 15530

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano riconosceva le attenuanti generiche a T.M. che era stato condannato dal Tribunale di Bolzano per il reato di tentato furto aggravato per avere, al fine di trame profitto, compiuto atti diretto in modo non equivoco ad impossessarsi del denaro e delle cose di valore custoditi all’interno della scuola (OMISSIS), non riuscendo a sottrarre nulla per cause indipendenti dalla sa volontà, in quanto veniva colto sul fatto da una pattuglia della Polizia; con le aggravanti di aver compiuto il fatto su cosa destinata a pubblico servizio e con violenza sulle cose, in quanto cercava di forzare una finestra dell’istituto; e, per l’effetto, riduceva la pena irrogata in primo grado.

Avverso la pronuncia anzidetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56 e 624 c.p. e art. 625 c.p., nn 2 e 5; e con riferimento agli artt. 192 e 546 c.p.p.; mancata indicazione delle ragioni per le quali non erano state ritenute attendibili le prove a discarico; contraddittorietà di motivazione. Si duole che nella fattispecie sia stato ingiustificatamente ritenuto sussistente il reato di tentato furto e non invece di tentata violazione di domicilio, non risultando da nessuna risultanza di causa che il suo intendimento fosse quello di sottrarre alcunchè. 2. – L’articolata censura è manifestamente infondata in tutti i profili che la sostanziano.

Non merita censure si sorta, in primo luogo, la valutazione del compendio probatorio in atti, ritenuto pienamente idoneo a sostenere la ritenuta responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato, non essendo peraltro configurabile l’alternativa qualificazione giuridica prospettata dal ricorrente. Ed infatti, il luogo nel quale il T. tentava di introdursi non era un’abitazione od altro luogo di provata dimora, bensì un istituto scolastico e, dunque, un edificio pubblico. Giustamente, è stato ritenuto che nessun dubbio potesse prospettarsi sulla finalizzazione della condotta in esame, diversamente priva di ragionevole spiegazione, e sulla piena idoneità degli atti posti in essere (sorpresa dello stesso imputato su un davanzale, in possesso di una leva idonea a scardinare una finestra e di sassi che, evidentemente, sarebbero serviti come punti di appoggio, per il meccanismo di leva).

Si tratta, in tutta evidenza, di apprezzamento prettamente di merito, compiutamente ed adeguatamente motivato, come tale insuscettibile di scrutinio di legittimità. 3. – Il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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