Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 18-04-2011, n. 15529

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari confermava la sentenza del 4 novembre 2008 con la quale il Giudice di pace di quella stessa città aveva dichiarato B.L. colpevole del reato di cui all’art. 595 c.p. per avere – con la relazione n. 1631 del 27.1.2004 indirizzata al Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e al Provveditorato Regionale di Cagliari – falsamente incolpato C.R. dei reati…… e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena di Euro 1.100 di multa nonchè al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, equitativamente liquidati nella misura di Euro 3.000.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 179 c.p.p., comma 1, artt. 420 ter e 484 c.p. nonchè mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

Si duole, in particolare, che l’udienza del 13.2.2007 fosse stata tenuta nonostante il difensore avesse presentato apposita istanza di differimento per concomitante impegno professionale, senza che il Giudice di pace avesse provveduto al riguardo. Ed infatti, con istanza pervenuta in cancelleria il 6.2.2007, era stato chiesto il rinvio dell’udienza in quanto il difensore era impegnato innanzi al Giudice di pace di Macomer in difesa di un imputato, rappresentando che l’udienza innanzi a quel giudice era stata fissata in precedenza rispetto a quella per la quale si chiedeva il rinvio. Su tale istanza il giudicante non aveva provveduto. Il processo era stato, poi, rinviato all’udienza del 15.3.2007, senza che di tale rinvio il difensore avesse conoscenza. Il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento all’art. 595 c.p. e difetto di motivazione ai sensi dello stesso art. 606 c.p.p., lett. e). Lamenta, in particolare, che siano stati ravvisati nella fattispecie gli estremi della diffamazione, nonostante il solo intendimento dell’imputata fosse quello di risolvere un problema interno all’ufficio e porre fine ad una situazione che stava creando notevole disagio al personale;

peraltro, la lettera era contenuta in busta chiusa e non trasmessa via fax come falsamente riferito dalla persona offesa e classificata come riservata; era inoltre inoltrata ai superiori gerarchici ossia alle sole autorità preposte al controllo e con il potere di intervenire per la risoluzione del problema segnalato. Il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art 606 lett. b) in relazione agli artt. 595 e 51 c.p. e art. 21 Cost. nonchè mancanza o illogicità di motivazione ai sensi dello stesso art. 606 c.p.p., lett. e). Si duole, al riguardo, del mancato riconoscimento del diritto di critica, pur sussistendone i presupposti. Il quarto motivo deduce mancanza o illogicità di motivazione, ai sensi dello stesso art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla sussistenza ed alla quantificazione del danno subito dalla persona offesa.

2. – La prima censura è destituita di fondamento. Ed infatti, non merita censura la motivazione del giudice di appello che ha ritenuto corretto il disconoscimento del legittimo impedimento frapposto dal difensore, facendo, all’uopo, richiamo a pacifici principi dettati da questa Corte regolatrice. Dall’esame dell’incartamento processuale, reso necessario dal tipo di censura dedotta, risulta, peraltro, che il difensore non aveva neppure prospettato l’impossibilità di avvalersi di sostituto nel procedimento nell’ambito del quale era chiesto il rinvio od in quello rispetto al quale era prospettato il concomitante impegno professionale. Inoltre, della data di rinvio nessun avviso avrebbe dovuto essere comunicato al difensore.

La seconda doglianza è pur essa infondata, posto che, in esito a corretto riesame degli atti di causa, il giudice di appello ha ribadito il convincimento in ordine al contenuto obiettivamente lesivo delle lettere in questione. Trattasi di apprezzamento squisitamente di merito che, in quanto adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. La terza censura si duole, ingiustificatamente, del mancato riconoscimento del diritto di critica, essendo emerso che l’iniziativa dell’imputata debordava dai limiti immanenti all’esercizio del diritto in questione, per risolversi in gratuito attacco al patrimonio morale della destinataria.

La quarta doglianza relativa all’entità del danno liquidato alla parte civile non è esaminabile in questa sede, a fronte peraltro di motivazione sufficiente, nell’attestazione di verificata congruità dell’importo liquidato.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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