Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15391 Decorrenza del termine di prescrizione Risarcimento del danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Cagliari rigettava, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Salute, la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, all’integrità fisica e alla vita di relazione, avanzata (con atto di citazione notificato il 9 giugno 2000) da N.M., e la domanda di risarcimento da lesione ad una normale vita sessuale, avanzata dal marito Z.M., entrambe conseguenze dell’epatite C, di origine trasfusionale, di cui era affetta la N. che, nel (OMISSIS), era stata sottoposta a trasfusioni presso l’Ospedale di (OMISSIS).

Il giudice riteneva l’applicabilità della prescrizione quinquennale e la sua decorrenza dalla data della diagnosi di epatite C post trasfusionale da parte della U.S.L. di Sassari ((OMISSIS)).

2. La Corte di appello di Cagliari rigettava l’impugnazione alla luce della decisione delle Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 576. In particolare, riteneva corretta l’applicazione della prescrizione quinquennale e la decorrenza della stessa, non dalla diagnosi presso la U.S.L. ritenuta dal primo giudice, ma dalla data (15 febbraio 1995) della proposizione della domanda amministrativa ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210 (sentenza del 17 maggio 2008).

3. Avverso la suddetta sentenza proponongono ricorso per cassazione N.M. e Z.M. con due motivi, corredati da quesiti.

Resiste con controricorso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

2. Con i due motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 cod. civ., oltre vizi motivazionali, nella parte in cui la decisione impugnata non ha ritenuto la decorrenza della prescrizione dalla data (20 aprile 1998) della comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992. In particolare, rilevano la contraddizione della sentenza impugnata laddove afferma che gli appellanti avevano inteso spostare la data indietro, sino alla data ((OMISSIS)) in cui l’epatite post trasfusionale era stata diagnosticata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha correttamente applicato il principio – affermato dalle Sez. Un. nel 2008 (sentenza n. 576 del 2008 e contestuali) e successivamente costantemente ribadito – secondo cui "la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime);

ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 cod. civ. e art. 2947 cod. civ., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento dei terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)". 3.1. Il Collegio intende dare continuità a tale orientamento, non essendo sopravvenuti elementi per mutarlo.

Inoltre, la motivazione della sentenza non presenta profili contraddittori. Infatti, quanto lamentato dai ricorrenti – effettivamente riscontrabile nell’ultima pagina della decisione impugnata – non intacca minimamente il rigore della motivazione e costituisce, piuttosto, un refuso. Basti considerare che la Corte di merito: nel sintetizzare i motivi di appello (p. 5 della sentenza), indica il 20 aprile 1998 quale data del responso della Commissione, ritenuta utile dai coniugi Z. ai fini della decorrenza della prescrizione; nel decidere il motivo di appello, dissente dal giudice di prime cure nella parte in cui ha fatto decorrere la prescrizione dalla diagnosi da parte della U.S.L..

4. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate, in ragione dei breve tempo trascorso tra la data della sentenza delle Sez. Un. e la data del ricorso; circostanza, a partire dalla quale parte ricorrente può aver ipotizzato che il suddetto indirizzo interpretativo non fosse sufficientemente consolidato.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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