T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 3254 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso successivamente proposto (ricorso R.G. n. 8947 del 2010) il dott. L. ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, 1° aprile 2009, n. 3483, e della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 12 febbraio 2010, n. 797, nonché la declaratoria di nullità ex art. 21 septies, co. 2, l. 241/1990 della delibera del CSM del 9 giugno 2010 di conferimento al dott. G.F. dell’Ufficio di Procuratore della Repubblica di Perugia;

Rilevato che questa Sezione, con sentenza di pari data, ha accolto detto ricorso per l’ottemperanza e, per l’effetto, ha dichiarato nulla la delibera adottata dall’Assemblea Plenaria del CSM il 9 giugno 2010;

Ritenuto, di conseguenza, che, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa del ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto attiene al ricorso principale proposto dal dott. L.;

Ritenuto altresì che il ricorso incidentale proposto dal dott. F. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, in ragione dell’esito complessivo della controversia, di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere per quanto attiene al ricorso principale proposto dal dott. L.;

dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dal dott. F..

Dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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