Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 18-04-2011, n. 15527

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del 28 ottobre 2005 con la quale il GUP del Tribunale di Fermo, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato D.R.D. colpevole del reato di furto pluriaggravato in abitazione, per essersi introdotta, in concorso con altre persone rimaste ignote, nell’abitazione dell’anziano S. E., simulando di essere funzionario INPS e si era impossessata di gioielli e della somma di Euro 4.500 previa effrazione della cassetta metallica che li conteneva; e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena di mesi quattro ed Euro 400 di multa.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), nonchè erronea applicazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in punto di penale responsabilità. Lamenta, in particolare, che i giudici di merito abbiano ritenuto sufficiente a sostenere la pronuncia di colpevolezza il mero riscontro dattiloscopico.

Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al negato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4. 2. – La prima ragione di doglianza è manifestamente infondata. Ed invero, con motivazione adeguata e formalmente corretta i giudici di appello hanno ribadito il giudizio di colpevolezza a carico dell’imputata, confermando la piena idoneità del rilievo dattiloscopico a sostegno della relativa affermazione. L’assunto è in linea con indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all’impronta di un solo dito, purchè evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato. Ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (cfr. Cass. sez. 5, 26.2.2010, n. 12792, rv 246901; id. sez. 2, 2.4.2008, n. 16356, rv.

239781).

Palesemente infondata è anche la censura relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, posto che la Corte di merito ha spiegato adeguatamente che il danno cagionato alla persona offesa, cui era stata sottratta la somma di Euro 4.500, oltre gioielli, non potesse ritenersi di speciale tenuità. 3. – Per quanto precede, il ricorso è inammissibile e tale va, quindi dichiarato.

Alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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