Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 18-04-2011, n. 15526

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Erice dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.M., imputato dei reati di ingiuria e di minaccia nei confronti di R.P. perchè gli stessi erano estinti per intervenuta remissione di querela. Riteneva il giudicante che la mancata comparizione della persona offesa, nonostante la diffida rivoltale avrebbe potuto essere intesa come remissione tacita di querela.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 152 c.p., comma 2 e art. 340 c.p.p., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), contestando l’interpretazione del giudice di pace secondo cui la mancata comparizione del querelante poteva essere intesa come remissione tacita di querela, nonostante apposito avvertimento.

2. – L’impugnazione è inammissibile, in quanto proposta da soggetto non legittimato, ovverosia da difensore della persona offesa.

E’ appena il caso di osservare che il rilevato difetto di legittimazione non può essere sanato ex post dalla costituzione di parte civile, peraltro del solo R., all’odierna udienza, stante l’evidente tardività della stessa costituzione.

3. – Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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