Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 18-04-2011, n. 15525 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del 19 febbraio 2008 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato F.A. colpevole del reato di cui alla L. Fall., art. 217, nella qualità di responsabile della ditta individuale Voglia di Mare, dichiarata fallita il (OMISSIS) (per avere omesso di tenere le scritture contabili obbligatorie) e, per l’effetto, concesse le attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce mancanza o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza dei presupposti costitutivi del reato in questione.

Il secondo motivo deduce mancanza di prova e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato Il terzo motivo lamenta mancanza di prova o carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo.

Il quarto motivo lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.

2. – La prima ragione di doglianza è priva di fondamento, posto che, con motivazione congrua, il giudice di appello ha ribadito il giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato, ritenendo sussistenti i presupposti essenziali del reato in questione.

La seconda censura è infondata per identiche ragioni, stante l’accertata ed incontestata mancanza di scritture contabili obbligatorie.

La terza ragione di doglianza è pur essa infondata per gli stessi motivi, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dall’imputato al curatore fallimentare, che rivelavano piena consapevolezza della mancanza della prescritta documentazione.

Il quarto motivo è invece inammissibile, per patente genericità, posto che le attenuanti generiche erano state concesse, senza che potesse farsi alcuna questione in ordine al mancato riconoscimento di un rapporto di prevalenza su aggravanti mai contestate.

3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato. L’epilogo decisionale non osta alla delibazione della questione di prescrizione, posta dal PG di udienza e sollevata, in linea gradata, dallo stesso difensore ricorrente.

La questione è fondata, in quanto, a far tempo dalla data di commissione del reato, è certamente maturato il relativo termine prescrizionale (con scadenza il 13.5.2010), non risultando in atti che siano intervenuti periodi di sospensione.

Non resta, allora, che procedere alla relativa declaratoria, nei termini indicati in dispositivo, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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