Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 18-04-2011, n. 15502 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 8 Febbraio 2010 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma che in data 11 aprile 2008 aveva imposto al Sig. C. il divieto di accesso per la durata di cinque anni alle manifestazioni calcistica che vedessero come partecipanti la squadra della nazionale italiana o le squadre S.S. Lazio e A.S. Roma, nonchè imposto l’obbligo di presentazione per analogo periodo di tempo alle autorità di polizia in coincidenza con tutti gli incontri di calcio delle tre squadre suddette.

Avverso tale ordinanza il Sig. C. propone ricorso articolato su plurimi motivi, così riassumibili:

1. violazione di legge per non essere stato rispettato da parte del Giudice il termine di 48 ore per il deposito dell’ordinanza di convalida decorrente dal momento in cui è pervenuta in cancelleria la richiesta di convalida del Pubblico Ministero;

2. vizio di motivazione in ordine all’attualità della autorità, riferendosi l’ordinanza a fatti avvenuti quasi due anni prima, e in ordine alla durata della misura stessa;

3. vizio di motivazione in ordine alle ragioni che giustificano la presentazione alle autorità in occasione degli incontri sportivi della nazionale di calcio e della S.A. Roma, essendo il ricorrente un tifoso laziale;

4. vizio di motivazione in ordine alla necessità che la presentazione avvenga per quattro volte in occasione di ciascun incontro di calcio;

5. vizio di motivazione in ordine alla mancanza di indicazioni circa le partite di calcio della nazionale, partite non specificamente individuate.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.

1. Quanto alla censura in ordine al mancato rispetto del termine di 48 ore, la Corte rileva che questa Sezione ha avuto modo da tempo di chiarire che il Giudice delle indagini preliminari è tenuto a depositare l’ordinanza di convalida nel rispetto del termine di legge di 96 ore, che decorre dall’ora delle notificazione del provvedimento del Questore all’interessato, e che tale termine ha una sua organicità che non viene condizionata dal momento in cui il Pubblico Ministero proceda alla richiesta di convalida del provvedimento amministrativo (per tutte, Terza Sezione Penale, sentenza n.2472 del 2008, Vallini, rv 238538).

2. Quanto alle censure in ordine al difetto di motivazione circa l’esistenza dei presupposti di applicazione delle misure, circa il contenuto di queste e la loro durata, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata evidenzia l’eccezionale gravità dei fatti che portarono in data 22 febbraio 2008 all’emissione nei confronti del ricorrente di una misura di custodia cautelare in carcere, misura che risulta fondata sia sulla partecipazione dello stesso ad una associazione criminale collegata a frange violente della tifoseria laziale sia (alla luce dei risultati di intercettazioni telefoniche) sulla preordinazione delle condotte illecite tenute anche dal ricorrente in data 11 settembre 2007. La motivazione così offerta dal Giudice delle indagini preliminari non può dirsi nè carente nè viziata da illogicità nel momento in cui ritiene che l’eccezionale gravità delle condotte tenute dal ricorrente giustifichi la rilevanza delle limitazioni poste dal Questore alla libertà di movimento del ricorrente stesso, anche se il fatto genetico è risalente nel tempo.

3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, posto che l’esigenza di inibire al ricorrente la presenza nei luoghi in cui avvengono gli incontri di entrambe le squadre romane che militano nel massimo campionato e quella di imporre la contemporanea presentazione presso l’autorità di pubblica sicurezza (obbligo che costituisce l’oggetto esclusivo del controllo del giudice) appaiono logicamente e giuridicamente compatibili col giudizio di eccezionalità gravità delle condotte ricordata al punto 2 della presente motivazione.

4. Non sussiste, infine, il vizio denunciato col quinto motivo di ricorso; è, infatti, manifesta l’inesistenza di incertezza circa le manifestazioni sportive oggetto degli obblighi, posto che le gare cui partecipa la squadra nazionale italiana sono notoriamente conoscibili da parte del pubblico. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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