Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15382

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 18 febbraio 2009 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato la inammissibilità, per decorso del termine breve, del gravame proposto da G.A. contro la sentenza del Tribunale di quella città del 15 novembre 2004, che, dichiarando la prescrizione del suo diritto ad ottenere l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, aveva respinto la sua domanda proposta contro il Ministero della salute di risarcimento danni, asseritamente da lui subiti, in quanto aveva contratto epatite cronica anti HCV, a seguito di una terapia emotrasfusionale cui si era sottoposto nel settembre 1971, presso l’Ospedale di (OMISSIS).

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il G., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della salute.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe dichiarato inammissibile il gravame per inutile decorso del termine breve, mentre in realtà, stante l’incertezza circa l’effettivo prenditore della notifica della sentenza, avrebbe dovuto operare il termine lungo.

Il motivo va disatteso perchè inammissibile stante la formulazione del relativo quesito, che appare all’evidenza inconferente in quanto non è formulato in modo da consentire al giudice di legittimità di emanare una regula juris da avere applicazione ai casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 26020/08).

Infatti, come fa notare anche l’Avvocatura erariale esso è formulato con una quasi pedissequa trascrizione della normativa sul tema, senza proporre rispetto alla decisione una alternativa di segno opposto rispetto alla decisione del giudice dell’appello, che, come si evince dalla sentenza impugnata, ha accertato che la sentenza fu notificata al procuratore costituito nel domicilio eletto.

Peraltro, il motivo nella sua formulazione manca anche del principio di autosufficienza, non indicando le eventuali omissioni che deduce da parte del soggetto notificante.

Sussistono giusti motivi per la evoluzione della vicenda per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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