Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 18-04-2011, n. 15501 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gabriele, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Il procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 13 ottobre 2010 con la quale il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di C. G., sottoposto a custodia cautelare in carcere in esecuzione dell’ordinanza emessa in data 5 agosto 2009 dalla Corte di Appello di Palermo ha sostituito tale misura con quella degli arresti domiciliari.

Il PG ricorrente ha premesso che il C. è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 609 bis e ter c.p. e condannato alla pena di anni 5 di reclusione, sentenza che è stata annullata dalla Corte di Cassazione solo in rapporto all’omessa motivazione circa l’insussistenza dell’attenuante del fatto di minore gravità.

Il Tribunale del riesame avrebbe trascurato di considerare i dati sintomatici di pericolosità sociale, in rapporto ai quali era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere e successivamente rigettata l’istanza di sostituzione con quella degli arresti domiciliari, dati connessi alla strategia particolarmente insidiosa con cui l’imputato aveva trovato il modo di soddisfare i suoi impulsi verso la piccola vittima: la particolare intensità dolosa evidenziata da quest’ultimo nel perseguire il soddisfacimento dell’impulso criminale insorto alla vista di una bambina in tenera età che si lavava e giocava nel cortile di una casa, è stata ritenuta sintomo di un istinto difficilmente controllabile e rivolgibile contro qualunque minore che avesse attirato la sua attenzione, unitamente alla circostanza che la casa dell’imputato è situata al centro del paese di (OMISSIS), di fronte all’abitazione della vittima. Tale pericolosità non sarebbe ovviabile con misura diversa dalla custodia in carcere.
Motivi della decisione

Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.

1. L’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema di misure cautelari, anche quanto all’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate è limitato alla verifica che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

L’ordinanza oggetto della presente impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale, anche sul punto della sussistenza delle esigenze cautelari e della valutazione circa l’adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Con una motivazione congrua e condivisibile, i giudici hanno affermato che, a prescindere dalla valutazione in fatto circa l’applicabilità o meno dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, in base alla nuovo regime dell’art. 275 c.p.p. stabilito all’esito della sentenza della Corte costituzionale, che ha eliminato ogni presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, le specifiche modalità e circostanze del fatto, che è risultato "estemporaneo unico ed isolato", è stato realizzato soltanto attraverso un toccamento e non tramite atti più invasivi, si è verificato in data risalente ((OMISSIS)), unitamente alla personalità dell’indagato che risulta immune da precedenti penali e privo di carichi pendenti, hanno indotto a ritenere la meno affittiva misura degli arresti domiciliari più proporzionata all’entità del fatto e sufficientemente adeguata a contenere il pericolo di recidiva. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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