Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 18-04-2011, n. 15500

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il difensore di T.M., indagato del delitto di illecita detenzione e cessione di g 532 di cocaina, accertato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 15 giugno 2010 dal Tribunale per il riesame di Milano, che ha dichiarato infondato l’appello avverso l’ordinanza del Gup presso il Tribunale di Varese (il quale aveva rigettato la richiesta revoca della custodia cautelare in carcere e la sua sostituzione con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari), per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli interrogatori resi da C.D., indicato quale chiamante in correità, in quanto allo stesso non era stata sottoposta in visione la foto dell’indagato.

2. Violazione, dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e nullità per inutilizzabilità delle dichiarazioni di S. S., cui l’ordinanza avrebbe implicitamente fatto riferimento.
Motivi della decisione

Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.

1. L’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema di misure cautelari non riguarda la ricostruzione dei fatti, nè le valutazioni, tipiche del giudice di merito, sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, nè la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate: questi accertamenti rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame.

Il giudice di legittimità deve invece verificare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex multis, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

L’ordinanza oggetto della presente impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale e risponde a tali due requisiti. Il Tribunale nel motivare la gravità del quadro indiziario relativo al delitto di illecita detenzione e cessione di cocaina, già presa in considerazione dal GIP, ha analiticamente esaminato le censure sopra indicate, identiche a quelle avanzate in sede di riesame, confermando la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, sulla base della valenza della chiamata in correità di C., con i riscontri individualizzanti ricavati dalle dirette osservazioni della polizia giudiziaria, dagli esiti dei sequestro della vettura e della carta di circolazione, relativamente alla consegna dell’auto a garanzia del pagamento della droga. Quanto alle dichiarazioni rese da S., i giudici hanno ritenuto che l’inutilizzabilità delle stesse non incide sulla resistenza del residuo quadro indiziario. L’ordinanza impugnata risulta congruamente motivata anche sul punto della sussistenza delle esigenze cautelari e della valutazione circa l’adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere, avendo i giudici ritenuto superabile il dato formale di incensuratezza, con la situazione di pericolosità specifica e di inaffidabilità emersa dagli atti, collegata al fatto che l’indagato risultava condurre un’esistenza deliberatamente "delittuosa". Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del gravame conseguono, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere del pagamento delle spese del procedimento e di una somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende. Copia del presente provvedimento deve inoltre essere trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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