Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15379 Mora ed altri inadempimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.F. intimava sfratto per morosità nei confronti di I. e C.T. evocandoli in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma; assumeva di essere proprietaria di un appartamento e che parte conduttrice si era resa morosa per il pagamento dei canoni afferenti i mesi da marzo a luglio del 1999.

Gli intimati si opponevano alla pretesa; indicavano che il conduttore doveva essere individuato in C.I.; eccepivano il difetto di legittimazione passiva di C.T. e assumevano che il contratto doveva essere disciplinato dalla L. n. 392 del 1978;

sanavano comunque la morosità.

Al giudizio era riunita altra intimazione per morosità relativa ai mesi da agosto 1999 ad aprile 2000, anch’essa sanata L. n. 392 del 1978, ex art. 55.

Un ulteriore procedimento era instaurato dai C. in opposizione ad un decreto ingiuntivo per pagamenti reclamati dalla locatrice e lo stesso era poi riunito al precedente, così come una quarta procedura afferente a somme insolute vantate dalla P.. Su richiesta di quest’ultima aveva luogo la chiamata in causa del condominio per infiltrazioni d’acqua lamentate dal conduttore.

Il Tribunale, con sentenza del 10 marzo 2006, rilevava il difetto di legittimazione passiva di C.T. individuando una ipotesi di interposizione fittizia di persona nel contralto di locazione disciplinato dalla L. n. 359 del 1992 e rigettava la determinazione della L. n. 392 del 1978, comma 2; dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle domande di risoluzione del contratto e di esecuzione delle opere invocate dal conduttore, avendo questi lasciato l’immobile; riduceva parzialmente il canone a cagione delle patite infiltrazioni d’acqua condannando il condominio a manlevare la P.; condannava il conduttore al pagamento di somme a vario titolo dovute alla locatrice.

Avverso tale pronuncia T. e C.I. proponevano appello. Si costituivano gli appellati chiedendone il rigetto.

La Corte d’Appello rigettava l’appello.

Propongono ricorso per cassazione I. e C.T. con due motivi.

Resiste con controricorso P.F..

Non ha svolto attività difensiva il Condominio di via (OMISSIS).
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di autonomia contrattuale, conclusione e scioglimento di contratti locativi;

contratti simulati, simulazione relativa e segnatamente di interposizione fittizia di persone nel rapporto locativo, nonchè in materia di extrapetizione a mente dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di onere della prova, prova della simulazione per interposizione fittizia di persona, ammissibilità delle presunzioni semplici e delle prove orali avuto riguardo alla forma divisata dai contraenti per la stipula del "patto in deroga" dedotto ex L. n. 359 del 1992, nonchè in materia di valutazione ed apprezzamento delle risultanze istruttorie; segnatamente violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1322 c.c., del combinato disposto degli artt. 1414 e 1417 c.c., e degli artt. 2721, 2722, 2724 e 2727 e segg. c.c. nonchè dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di autonomia contrattuale, di perfezionamento e scioglimento, anche per facta concludentia, di contratti di locazione conclusi ai sensi della L. n. 392 del 1978 e della L. n. 359 del 1992; nonchè in materia ermeneutica ai sensi degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Secondo parte ricorrente la lite, sorta per il mancato pagamento di oneri condominiali e canoni locativi, si è incentrata sia sull’eccezione di difetto di titolarità sostanziale passiva di C.T., sia sulla rivendicazione di una legittimazione sostanziale e contrattuale di C.I., quale esclusivo conduttore dell’immobile de quo.

Ritengono i ricorrenti che la Corte d’Appello ha illegittimamente ipotizzato la sussistenza della simulazione relativa del contratto fra P.F. e C.T., senza ricercare l’accordo simulatorio sottostante e senza indagare la comune intenzione delle parti (le stesse P.F. e T. C.) di non dare più attuazione al rapporto locativo stipulato ex Lege n. 359 del 1992; ciò in violazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. in tema di autonomia contrattuale.

Sostengo altresì I. e C.T. la violazione e falsa applicazione di una serie di norme e principi in materia negoziale, locativa e processuale, in punto di prova dell’accordo simulatorio nell’interposizione fittizia.

Il motivo è infondato.

Pur lamentando violazione di norme di diritto parte ricorrente contesta infatti valutazioni di merito circa l’interpretazione del contratto inter partes che, in presenza di una congrua motivazione, immune da vizi logici o giuridici, non possono essere prese in considerazione in questa sede.

Deve peraltro rilevarsi che una diversa qualificazione del contratto in termini di sublocazione vietata, o di cessione non autorizzata o di interposizione reale non escludeva che T. e I. C. dovessero comunque considerarsi vincolati a un contratto di locazione stipulato in deroga all’equo canone. In proposito ha correttamente affermato l’impugnata sentenza che le argomentazioni di parte appellante circa la sussistenza di una diversa fattispecie giuridica e di un separato, autonomo contratto, intestato a I. C., appaiono non fondate sotto il profilo logico giuridico.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle norme in tema di interposizione fittizia di persone ex artt. 1414, 1417 e segg. c.c. e di patti contrari alla legge con riferimento alla fattispecie legale di invalidità L. n. 392 del 1992, ex art. 79; violazione e falsa applicazione dell’art. 1578 c.c..; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di apprezzamento e valutazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Secondo parte ricorrente se la Corte d’Appello avesse fatto corretta applicazione delle norme in tema di simulazione soggettiva nei contratti, escludendo pertanto l’interposizione di persona nell’ambito del rapporto locativo per difetto della prova circa l’accordo trilaterale delle parti, non avrebbe dovuto ridurre il canone derivante dal cosiddetto patto in deroga, bensì avrebbe dovuto procedere alla riduzione del canone stesso che risultava essere quello legalmente dovuto ai sensi della L. n. 392 del 1978.

Il motivo, per le medesime considerazioni svolte in relazione al precedente, deve considerarsi infondato e deve essere rigettato.

Essendo stato accertato che il canone dovuto era quello determinato secondo la disciplina dei patti in deroga, la riduzione del 20% conseguente alle infiltrazioni deve applicarsi a tale canone.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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