Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-02-2011) 18-04-2011, n. 15570 Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto da P.G. avverso la sentenza 24.10.2006, con cui il Tribunale di Trani lo aveva condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione per favoreggiamento.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 172 c.p.p., avendo il giudice d’appello ritenuto che, in relazione a termine per impugnare che scadeva il giorno 8 dicembre 2006, doveva considerarsi tardiva l’impugnazione depositata giorno successivo (9 dicembre).

3. Il ricorso è manifestamente fondato, avendo il giudice d’appello clamorosamente ignorato l’art. 172 c.p.p., comma 2, il quale dispone che "il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo".

Ne consegue che è tempestiva l’impugnazione proposta il 9 dicembre nel caso in cui il termine per impugnare scade il giorno 8 dicembre, considerato giorno festivo, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, ai sensi della L. 27 maggio 1949, n. 260. 4. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d’appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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