T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 14-04-2011, n. 596 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame il ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Con istanza del 7.2.01, il ricorrente ha chiesto e ottenuto dal Comune di San Giovanni Rotondo la regolarizzazione dell’occupazione (che assume aver avuto inizio sin dal 1989) dell’alloggio E.R.P. sito in Via Massa n. 7 int. 6, giusta decreto sindacale di assegnazione n. 21628 del 6.9.01, cui ha fatto seguito la nota del 19.9.02, con cui l’Istituto Autonomo Case Popolari ha invitato il ricorrente alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione.

Nelle more è intervenuta la separazione dei coniugi C., giusta decreto di omologazione del 2728.3.01 del Presidente del Tribunale di Foggia.

Con la definizione degli accordi di separazione il ricorrente ha concesso alla moglie S.N., odierna controinteressata, il godimento del predetto alloggio quale casa coniugale, affinchè ivi abitasse con i figli.

Con l’impugnato decreto sindacale il Comune di San Giovanni Rotondo ha disposto la decadenza dell’assegnazione nei confronti del ricorrente, sul presupposto della carenza del requisito dell’attualità dell’occupazione (in quanto il ricorrente prima della presentazione della domanda di assegnazione del 7.2.01, causa la separazione coniugale, sarebbe andato a vivere nell’alloggio denominato int. 2 del medesimo palazzo).

Il ricorrente deduce seguenti motivi di censura:

1) violazione di legge: L. R. n. 54/84 e L. R. 3/96; violazione art. 97 Cost.; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, omesso apprezzamento dei presupposti e per erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, per difetto di motivazione, per contraddittorietà e per contrasto con precedenti determinazioni;

2) violazione e falsa applicazione di legge: L. R. n. 54/84 e L. R. 3/96; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per contraddittorietà.

Si è costituita in giudizio la controinteressata S.N., contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 921 del 27.10.07, è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 24 marzo 2011, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

Rileva il Collegio che il ricorso in esame è infondato.

Risulta invero sufficientemente provato che il ricorrente alla data di proposizione dell’istanza di assegnazione dell’alloggio (prot. n. 3486 del 7.2.2001) non occupava più l’abitazione di che trattasi, ubicata in San Giovanni Rotondo alla Via massa n. 7 int. 6 per essersi allontanato dalla casa coniugale a seguito di separazione personale dei coniugi.

La domanda di separazione giudiziale del 28.12.000, sfociata successivamente in separazione consensuale, è stata proposta dalla controinteressata S.N., coniuge del ricorrente, e risulta omologata con provvedimento del 2728.3.2001.

L’istanza di assegnazione dell’alloggio di cui all’interno 5 è stata proposta dal ricorrente in data 7.2.2001 (prot. n. 3486).

A fronte delle risultanze processuali e degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale, che indicano in maniera univoca che il ricorrente abitava presso altro e diverso alloggio (via Massa 7 int. 2), il ricorrente – ancorché espressamente invitato a fornire prova contraria con decreto sindacale 2658 del 30.8.06 – ha omesso di fornire la documentazione probatoria idonea ad attestare la sua abitazione nell’alloggio di cui all’interno 6 in periodo successivo al 28.12.2000.

La dichiarazione del ricorrente di aver continuato ad abitare la casa coniugale fino alla data dell’omologazione della separazione consensuale risulta pertanto mera affermazione apodittica e indimostrata.

Deve peraltro considerasi che l’assegnazione dell’alloggio viene disposta nei confronti del nucleo familiare e che la normativa di riferimento ( D.P.R. 1035/72, L. n. 513/77, L. R. n. 54/84) risulta chiaramente ispirata alla ratio di considerare beneficiario dell’assegnazione il nucleo familiare.

In particolare il D.P.R. 1035/72, superato dalla successiva normativa statale ( L. n. 513/77) e regionale (L. R. 54/84, dopo il trasferimento delle competenze alle regioni ex D.P.R. 616/77), ma ancora applicabile in virtù del richiamo contenuto nella stessa Le R. n. 54/84, per le parti non disciplinate da quest’ultima ed in via residuale, prevede espressamente la successione nell’assegnazione in favore del coniuge.

L’art. 15 co. 6 della L.R. n. 54 del 20.12.84, prevede altresì il subentro di diritto nel contratto locativo (c.d. voltura) in favore del coniuge dell’assegnatario per il caso di separazione dei coniugi o di decesso.

Ancorché il predetto subentro nel contratto locativo integri momento costitutivo di un diritto personale di godimento e sia logicamente separato dal provvedimento di assegnazione dell’alloggio, deve ritenersi tuttavia a quest’ultimo inscindibilmente collegato.

Risulta infatti prevista un’espressa ipoetesi di decadenza dall’assegnazione per il caso di mancata stipulazione del contratto.

Deve quindi ritenersi maturato il diritto della controinteressata alla prosecuzione dell’assegnazione dell’alloggio, in virtù dell’intervenuta voltura o subentro nel contratto locativo, anche indipendentemente da una formale assegnazione dell’alloggio di che trattasi.

Alla stregua di quanto sopra, stante da un lato l’intervenuta voltura del contratto locativo in favore della controinteressata e la stabilizzazione dell’occupazione dell’alloggio int. 6 da parte del nucleo familiare, dall’altro la circostanza che il ricorrente risulti da tempo occupare altro e diverso alloggio (quello sub 2), deve peraltro ritenersi anche venuto meno l’interesse a ricorrere in capo al ricorrente, atteso che l’eventuale annullamento della decadenza non comporterebbe alcun concreto vantaggio a causa dell’intervenuto consolidamento nel rapporto locativo in capo alla controinteressata per effetto della voltura ex art. 15 L. R. 54/84.

Il ricorso va dunque respinto.

Ragioni equitative inducono il collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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