Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-02-2011) 18-04-2011, n. 15569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A.A. ricorre per cassazione avverso la decisione della corte d’appello di Ancona, confermativa della sentenza con cui, in data 30.11.2007, il Tribunale di Macerata (sezione dist. di Civitanova Marche), lo aveva condannato alla pena di venti giorni di reclusione e seicento Euro di multa (con sospensione della pena subordinata al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile H.J.D.) per il reato di cui all’art. 570 c.p., commi 1 e 2. 2. Il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione, per avere il provvedimento impugnato omesso ogni cenno alla sentenza 21.12.2005 della Corte d’appello di Ancona che, nel procedimento civile di separazione coniugale, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, essendo nelle more divenuta irrevocabile la sentenza di divorzio, emessa dalla competenza autorità giudiziaria della Repubblica di Tunisia, di cui entrambi i coniugi erano cittadini.

3. Il ricorso è inammissibile non rilevando in alcun modo -come ha già ben evidenziato la Corte d’appello di Ancona – le vicende giuridico – matrimoniali occorse tra i coniugi successivamente al periodo (giugno-dicembre 2004) contestato nel presente procedimento penale e per il quale è intervenuta condanna penale per avere omesso il versamento dei mezzi di sussistenza verso i figli.

4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte. L’imputato va inoltre condannato a rifondere le spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di Euro 2.000, oltre accessori, in favore della parte civile H.J.D..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *