T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 689 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

zione di Quinto;
Svolgimento del processo

Il titolare dell’autoscuola ricorrente si rivolge al Tar in quanto ritiene che il provvedimento formatosi a seguito della dichiarazione di inizio dell’attività presentata dal sig. C.R. alla Provincia di Lecce in data 10 agosto 2007 per l’esercizio dell’autoscuola denominata "il Circuito" sia illegittimo.

Si ritiene, in particolare, che sia stato violato l’art 123, comma 4 del codice della strada, il quale prescrive i requisiti da possedere in caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola.

Nel caso di specie, difetterebbe la preposizione, presso la sede della autoscuola,di un responsabile didattico, in organico quale dipendente, tale condizione non potendo ravvisarsi nella posizione del sig. Verardo che, secondo la tesi del ricorrente, pur essendo indicato quale personale in organico, non è stato individuato come preposto responsabile e non ha neppure un rapporto di lavoro subordinato con la ditta Corvaglia, ma unicamente un contratto di collaborazione a progetto.

Altro profilo di criticità viene ad essere individuato nella violazione del regolamento della Provincia di Lecce in materia di vigilanza e autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.13 del 7.2.1997.

Di detto regolamento si reputa violato, in particolare, l’art 9 che indica la documentazione da allegare in ordine alle caratteristiche dei locali al cui interno viene a svolgersi l’attività di autoscuola.

La violazione riguarderebbe la omessa indicazione delle quote e altezze dei locali.

E, ancora, la Provincia avrebbe omesso di attivare le procedure finalizzate alla revoca della idoneità tecnica nei riguardi del Corvaglia, una volta appurata la incompleta e infedele dichiarazione prodotta in sede di presentazione della D.I.A., con ciò disattendendo il disposto dell’art 21 della legge 241/90.

Si sono costituiti in giudizio sia la Provincia di Lecce che il Sig. C.R. per resistere al ricorso del quale hanno chiesto il respingimento siccome infondato.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

L’art 123, comma 4 del codice della Strada, norma che la difesa del ricorrente ritiene sia stata violata, prescrive che "nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria."

La norma in questione, nel consentire che chi esercita attività di autoscuola possa aprire ulteriori sedi, richiede la dimostrazione della preposizione, in tali ipotesi, di un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare.

La disposizione, tuttavia, non può essere interpretata oltre l’intenzione perseguita dal legislatore.

Essa, più in particolare, mentre richiede senz’altro la sussistenza di un vincolo funzionale con caratteristiche di continuatività tra il titolare della cd sede principale e il preposto alla gestione della sede succursale non implica necessariamente la verifica di un rapporto di lavoro subordinato, come sembra intendere parte ricorrente.

Ciò vuol dire che anche la sottoscrizione di un contratto di collaborazione continuativa a progetto- come quello intercorso tra il titolare della sede principale della scuola guida Corvaglia e il Verardo- può soddisfare il requisito della preposizione di un dipendente nel senso voluto dal legislatore del codice della strada.

Requisito indispensabile è, infatti, quello della preposizione di un responsabile didattico, in organico quale dipendente, ma anche da tale angolo visuale, il rapporto di dipendenza non può scaturire esclusivamente da un contratto di lavoro subordinato, attesa la sussistenza di molteplici forme di inserimento funzionale di tipo lavorativo di un soggetto che, pur essendo distanti dallo schema del lavoro subordinato in senso tradizionale, cionondimeno implicano una collocazione organica, e cioè una messa a disposizione del soggetto rispetto ad una organizzazione del fattore lavoro su base anche imprenditoriale.

Questa linea interpretativa appare finanche coerente al tipo di incarico che il preposto deve svolgere nell’ambito della succursale di un’autoscuola, il quale prevede una certa autonomia gestionale rispetto alla sede principale (almeno dal punto di vista della didattica da impartire ai frequentanti)e non può, lo si ribadisce, ritenersi regolarmente adempiuto solo se si è al cospetto di un dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato.

L’indagine si sposta, pertanto, sul terreno della ricerca dei requisiti di idoneità tecnica del preposto, posto che la norma prima richiamata parla esplicitamente di responsabile didattico, con il che si allude al necessario possesso di una preparazione tecnica in grado di sostenere adeguatamente attività di tipo didattico e, dunque, di insegnamento delle linee teoriche e dei principi della circolazione stradale.

Sotto tale profilo non sono emerse specifiche ragioni di censura il che permette la trattazione del secondo ordine di motivi di ricorso.

Le ulteriori criticità che si sono ravvisate appaiono però anch’esse superabili.

Già in sede di trattazione della domanda cautelare proposta dal ricorrente si è avuto occasione di porre in risalto che l’attività di autoscuola è attualmente assoggettata a regime di liberalizzazione.

Si tratta, in definitiva, di attività che possono essere intraprese anche attraverso la mera denuncia di inizio di attività, come è accaduto nella specie.

Tale particolare regime produce delle conseguenze ben precise sul versante della attivazione di una generale potestà di vigilanza in ordine alla fedele presentazione di dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti risultanti successivamente non conformi a quanto dichiarato, o di documentazione concernente l’assetto logistico dei locali ove deve svolgersi l’attività.

Si tratta di profili suscettibili di verifica in sede di esercizio della potestà sanzionatoria che la P.a di settore può esercitare in ogni momento, una volta appurata la divergenza tra quanto dichiarato e quanto accertato sul piano fattuale,come del resto lascia agevolmente intravvedere l’art 19 della legge 241/90, a termini del quale " è fatto comunque salvo il potere della amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies.

Siffatto ordine di argomentazioni lascia appunto impregiudicata la facoltà dell’ente provincia di attivare procedimenti di ritiro nelle ipotesi di presentazione patologica di documentazione non conforme al vero.

Il ricorso è conclusivamente respinto.

Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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