Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-02-2011) 18-04-2011, n. 15568

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 8 giugno 2007, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Bologna, all’esito di rito abbreviato, dichiarò R. R. e A.A. colpevoli di vari reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 commessi nel (OMISSIS), condannando ciascuno alla pena di cinque anni di reclusione ed Euro 20.000 multa, previo giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente commerciata.

2. La Corte d’appello di Bologna, con la decisione sopra indicata, ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del R. ed parzialmente riformandola nei confronti dell’ A., con esclusione della sussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e rideterminazione della pena in tre anni tre mesi e venti giorni di reclusione e Euro 14.000 di multa.

3. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Quello del R. per assoluta genericità, limitandosi a denunciare la "scarna motivazione" del provvedimento impugnato, senza mettere la Corte in condizioni di verificare quali parti della sentenza siano oggetto di denuncia per omissione, contraddittorietà, o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso dell’ A. contesta la sua identificazione nel " M." di cui alle dichiarazioni del complice L.A., con prospettazione di fatto, già presa in considerazione e rigettata dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.

4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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