Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 18-04-2011, n. 15565 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del PG Dott. D’AMBROSIO Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nei confronti di P.L., N.G., N. A. e B.A.A. è stato emesso, in data 16.09.2010, provvedimento di custodia cautelare in carcere dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore per il delitto di cui alla D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80.

Il Tribunale del riesame confermava la cautela e, dichiarando l’incompetenza territoriale del gip che ha disposto la misura, per essere competente il gip presso il Tribunale di Torre Annunziata, ha trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore.

Ricorrono gli indagati deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. I ricorsi sono inammissibili, stante l’inoppugnabilità del provvedimento in esame.

La pronuncia di incompetenza da parte del giudice dell’impugnazione avverso i provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che ha disposto la misura cautelare, l’inefficacia differita ex art. 27 c.p.p. (Sez. 5, Sentenza n. 21953 del 13/05/2010 Cc. Rv. 247415).

L’ordinanza impugnata, a prescindere dalla rinnovazione o meno nel termine stabilito dall’art. 27 c.p.p., ha perso ogni efficacia e, per tale motivo, le valutazioni sono, senza preclusione alcuna, del giudice cui è stata attribuita la competenza.

La perdita di efficacia dell’ordinanza, dopo decorso fruttuosamente o meno il periodo dei venti giorni, non determina alcuna preclusione o giudicato cautelare e il giudice competente per territorio è titolare della cognizione senza limitazione alcuna. Va ribadito che il giudice del riesame, una volta che dichiari la propria incompetenza, non può riformare e annullare il provvedimento impugnato, salva una valutazione nei limiti del fumus sulla legalità del provvedimento adottato e sulla sussistenza delle ragioni d’urgenza, unico presupposto cui è condizionato l’adozione del provvedimento di custodia cautelare è la temporanea efficacia della durata di venti giorni per assicurare l’intervento del giudice competente. La caducazione automatica della misura cautelare, il cui esito è rimesso, a seguito della declaratoria di incompetenza, al giudice dichiarato competente, comporta che il ricorso, nella specie, possa essere proposto contro il secondo provvedimento, non anche verso il primo.

La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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