T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 916 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti T.L. e M.A. hanno presentato al Comune di Messina, in veste di proprietari di un edificio sito nel Villaggio S. Filippo Superiore, istanza datata 3.12.1994 per ottenere la concessione alla demolizione e ricostruzione del fabbricato.

La domanda è stata respinta dal Sindaco, su conforme parere della C.E.C., col provvedimento n. 706 del 20.03.1996, in considerazione del fatto che " (…) non viene dimostrata la natura giuridica dello spazio di accesso". Tra il lotto di proprietà dei ricorrenti e la pubblica via sussiste, infatti, un’area identificata in catasto come corte della particella 226, sulla cui titolarità il Comune ritiene esservi incertezza.

Il provvedimento reiettivo è stato impugnato ritualmente col ricorso in epigrafe affidato alle seguenti censure rubricate come:

violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità manifesta;

In dettaglio, sostengono i ricorrenti che: a) la cd. "corte" della particella n. 226 è sempre stata adibita a pubblico passaggio, tanto da costituire una pertinenza della pubblica via, come sarebbe attestato dalla Ripartizione Strade ed Impianti dello stesso Comune di Messina e come è stato dichiarato dai ricorrenti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; b) in sede di regolamentazione dell’attività edilizia il Comune non avrebbe dovuto preoccuparsi di questioni dominicali non rilevanti per le finalità di governo del fenomeno edificatorio perseguite dall’ente; c) l’onere di dimostrare la natura giuridica dell’area imposto ai ricorrenti costituisce una illegittima imposizione di incombenti istruttori non dovuti.

Si è costituito per resistere con apposita memoria difensive il Comune di Messina.

Con ordinanza n. 1477/96 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento, ritenendo esistente – quanto meno – una servitù di passaggio sull’area (ove effettivamente privata).

Per l’esecuzione della citata ordinanza cautelare, non ottemperata spontaneamente dal Comune, è stata adottata su istanza dei ricorrenti l’ordinanza n. 2750/96, con la quale è stato nominato Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio del Genio civile di Messina.

Quest’ultimo ha subdelegato l’incarico a due funzionari del predetto ufficio, che hanno espletato il mandato rilasciando la concessione edilizia ai ricorrenti. Successivamente, il Commissario ad acta ha chiesto al Comune di Messina di corrispondere il compenso per l’attività espletata in via di sostituzione, già liquidato in Lire 1.000.000 con l’ordinanza di questo Tar n. 2750/96.

Più di recente, il 28.01.2001, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una sentenza del Tribunale civile di Messina (n. 1738 del 2.10.2008), che accoglie la domanda affermando la natura demaniale di una parte dell’area in questione.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

La soluzione della controversia introdotta col ricorso in epigrafe, vertente sulla legittimità o illegittimità del diniego di rilascio di una concessione edilizia che sia stato motivato con ragioni di incertezza sulla natura giuridica dell’area antistante il lotto di proprietà del richiedente la concessione, involge evidentemente una questione pregiudiziale civile attinente alla natura pubblica o privata (di terzi) dell’area predetta, ossia questioni di diritti soggettivi in materia non affidata alla giurisdizione esclusiva del G.A. Infatti, per pacifica giurisprudenza "rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, e non già in quella del giudice amministrativo, la cognizione della controversia avente ad oggetto l’accertamento della natura demaniale, o non, di un determinato bene (fin da Consiglio Stato, sez. VI, 05 agosto 1985, n. 450), in quanto le questioni relative alla natura demaniale o privata di un bene e, quindi, alla titolarità del diritto dominicale, attengono a situazioni giuridiche di diritto soggettivo ed esulano pertanto dalla giurisdizione del g.a. (tra le tante, Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 19 febbraio 1998, n. 57, T.A.R. Basilicata Potenza, 06 maggio 2002, n. 333)." (Tar Catania, III, 3840/2010).

Fatta questa premessa, la questione pregiudiziale civile risulta essere stata di recente risolta con la decisione del Tribunale civile di Messina n. 1738 del 2.10.2008 prodotta dai ricorrenti. In detta sentenza viene affermata la natura demaniale dell’area definita come "corte della particella 226" sulla cui natura giuridica il Comune aveva avanzato dubbi col provvedimento impugnato.

I ricorrenti, nei limiti delle possibilità probatorie di cui dispongono, avevano tentato in sede di procedimento amministrativo di dimostrare il predetto assunto, che risulta oggi suggellato dalla decisione dell’A.G.O.

Ne consegue la fondatezza del motivo di ricorso che postula la illegittimità del diniego di rilascio della concessione edilizia opposto dal Comune resistente per l’impedimento di diritto appena descritto. Il ricorso viene quindi accolto previo assorbimento delle ulteriori censure.

Non può, invece, essere accolta la domanda di liquidazione del compenso per l’opera del Commissario ad acta avanzata da quest’ultimo con la nota prot. 20672 del10.07.1998 prodotta in giudizio, dal momento che il suddetto compenso è stato già liquidato nella misura di 1 milione di lire direttamente al momento in cui è stato conferito l’incarico (cfr. ordinanza collegiale n. 2750/96); sicchè sussiste oggi solo l’obbligo per il Comune di Messina di corrispondere al Commissario la somma già liquidata.

Le spese processuali seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (ad eccezione di quelle attinenti l’intervento del Commissario ad acta, già liquidate in precedenza).
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune resistente alla refusione delle spese processuali liquidate in Euro 1.500, oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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