T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 740 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Parroco della Chiesa di Sant’Agata di Caltanissetta ha proposto ricorso avverso la determinazione del Direttore della Sezione Beni Paesistici, Architettonici ed Urbanistici della Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta che ha disposto la prosecuzione dei lavori di restauro relativi alla coloritura in rosso delle specchiature esterne dell’edificio di culto.

Il gravame è stato proposto a seguito di una lunga disputa che ha visto contrapposto il titolare dell’Ufficio parrocchiale (favorevole alla coloritura in bianco) e la Soprintendenza che ha optato per la coloritura in rosso.

A corredo del ricorso sono stati presentati tre motivi di doglianza, la rassegna dei quali è inibita dall’assorbente considerazione che, nel caso di specie, non è stato evocato il giudice fornito del necessario potere di cognizione.

La vertenza riguarda infatti le metodologie di esecuzione di un restauro, cioè l’esecuzione di lavori pubblici e di atti assunti dal direttore del lavori.

Spetta invero al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere l’annullamento dell’atto connesso o discendente da contratto di appalto quando la controversia ha ad oggetto il successivo rapporto di esecuzione governato dal contratto, posto che le situazioni giuridiche soggettive delle quali si chiede l’accertamento negativo hanno consistenza di diritti soggettivi pieni e sono insorte successivamente alla procedura ad evidenza pubblica sulla quale è esclusiva la giurisdizione del giudice amministrativo (Tar Emilia Romagna Parma, 3 novembre 2009, n. 703; Cass. SS. UU., 17 dicembre 2008, n. 29425; 18 luglio 2008, n. 19805).

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la controversia alla cognizione dell’A.G.O.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio che, comprensive di diritti ed onorari liquida in complessivi euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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