Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 18-04-2011, n. 15517

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione H.S. avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 2 novembre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in relazione ai reati di lesioni personali volontarie, ingiurie e percosse in danno di C.C. e C.L., reati commessi nel (OMISSIS).

La Corte di appello convalidava l’assunto accusatorio sulla base delle conformi dichiarazioni delle persone offese e delle certificazioni mediche prodotte, attestanti che una di esse aveva riportato la avulsione di una serie di denti incisivi inferiori.

Deduce:

1) il vizio di motivazione riguardo al movente della azione.

La ricostruzione di rapporti pregressi tra le parti, le quali si sarebbero scambiate delle quote societarie con vantaggio economico per l’imputato, rendeva evidente che a nutrire motivi di rancore doveva essere la persona offesa e non il ricorrente.

D’altra parte, il dubbio sulla effettiva dinamica degli eventi e sulla iniziativa del ricorrente avrebbe dovuto sorgere considerando che quest’ultimo aveva riportato colpi alla schiena, difficilmente assestabili da chi ha appena subito la avulsione di sei denti.

Infine non era stato dato adeguato risalto alle dichiarazioni del teste V. il quale aveva escluso che, nell’aggressione, la persona offesa che aveva denunciato la perdita degli incisivi perdesse sangue.

D’altra parte anche la deposizione dei medici era solo sulla compatibilità delle lesioni rispetto alla dinamica degli eventi come denunciata e non sulla genesi delle lesioni stesse;

2) il vizio di motivazione sulla entità del danno liquidato, in maniera complessiva, in favore delle due parti civili anzichè con determinazione del quantum in relazione a ciascuna di esse, così essendosi creato un vincolo di solidarietà a sfavore del ricorrente.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è invero inammissibile perchè con esso si deducono ragioni diverse da quelle che possono essere sottoposte al giudice della legittimità.

La motivazione è completa e poggia sul rilievo che sono state acquisite due conformi testimonianze provenienti dalle persone offese e che le stesse hanno trovato conforto nella certificazione medica.

Oltre a ciò la Corte ha valorizzato anche un dato di natura logica sottolineando come non si sia trattato di una aggressione sporadica o occasionale ma della ripetizione di un atto analogo fra due delle stesse parti. Infatti il dentista assunto come testimone aveva riferito di avere già curato la persona offesa che aveva subito il distacco degli incisivi, per una identica aggressione da essa patita con analoghe modalità ad opera dell’imputato, suo cugino. La Corte riteneva accertato che il prevenuto avesse fatto uso di una mossa delle arti marziali orientali consistente nell’introdurre le dita nella bocca dell’avversario e strappargli gli incisivi inferiori.

A fronte di tale logica ed esauriente ricostruzione degli eventi non è concesso al giudice della legittimità sindacare ulteriormente dovendosi considerare che in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745). D’altra parte la denunciata carenza di motivazione sul movente della azione è non solo irrilevante in presenza di un quadro probatorio giudicato completo ed esaustivo ma, in più, non viene rappresentata, dal ricorrente, in relazione ad un motivo di appello specificamente dedotto sul tema.

Infine infondato è l’ultimo motivo di ricorso.

L’interesse dell’imputato a liquidare separatamente il danno in favore di ciascuna parte civile con riferimento al quantum a ciascuna separatamente spettante potrà trovare adeguata soddisfazione in sede civile, con opposizione agli atti esecutivi.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla cassa delle ammende, la somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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