T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 739 Armi da fuoco e da sparo Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il gravame in epigrafe gli odierni ricorrenti, facenti parte dell’associazione venatoria Enal Caccia e con qualifica di guardie giurate ittico – venatorie (giusta conferimento con decreto prefettizio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, hanno impugnato i decreti su indicati deducendo i due seguenti motivi:

1) Eccesso di potere – Motivazione incongrua – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773;

2) Eccesso di potere – Illogicità e contradditorietà manifesta – Disparità di trattamento.

L’Amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma.

Respinta la richiesta di sospensione con ordinanza n. 433 del 1996, gli odierni ricorrenti, ad eccezione dei signori V.R.F.P., hanno presentato nuova domanda di fissazione.

La causa è stata trattata all’udienza del 1° aprile 2011 e trattenuta in decisione
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto, salva la declaratoria di perenzione per i signori Rallo e Puccio che non hanno ripresentato domanda di fissazione d’udienza.

Gli interessati lamentano che il Prefetto di Trapani, alla loro richiesta di licenza di porto di pistola per effettuare il servizio di guardia ittico -venatoria -, abbia opposto un rifiuto osservando che si poteva comunque utilizzare"ad esclusivo scopo di difesa personale il fucile caricato a palla o comunque con munizionamento non spezzato anche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia".

La doglianza contenuta nel primo motivo si articola in due diverse considerazioni.

Con la prima si afferma che l’Amministrazione non avrebbe tenuto nel debito conto circostanze di estremo rilievo (come la pericolosità delle relazioni con bracconieri e, in genere, con gente armata). E’ agevole revocare ogni fondamento alla deduzione considerando che permane, secondo il Prefetto, il pieno titolo all’uso del fucile da caccia anche in periodi e nei giorni non consentiti così che l’esigenza di salvaguardare in modo adeguato il delicato compito della guardia ittico venatoria è assicurata in re ipsa.

La seconda considerazione attiene alla asserita qualità di agente di polizia giudiziaria riconosciuta, secondo quanto asserito dai ricorrenti, alle guardie ittiche.

Da tale riconoscimento, tuttavia, non scaturisce in modo automatico il titolo al porto d’arma corta.

Il secondo motivo reitera gli argomenti addotti nel primo così che lo stesso non può essere accolto previo richiamo alle precedenti osservazioni.

Si rammenta, in definitiva, che l’art. 42, t.i. p.s. n. 773 del 1931 – dopo aver disposto il divieto di portare fuori della propria abitazione armi ed altri strumenti impropri di offesa ivi elencati – rimette alla valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza la facoltà di rilasciare licenza di porto d’armi e ciò sul presupposto del dimostrato bisogno e il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva, la quale già fa parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4 comma 1, l. n. 110 del 1975, sicchè, in tale quadro, il controllo effettuato al riguardo dall’autorità di P.S. viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe. L’atto autorizzatorio può, dunque, intervenire soltanto in presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza ed a prevenzione di ogni possibile vulnus all’incolumità di terzi, cui può contribuire ogni aumentata circolazione di armi d’offesa; dal che la conseguenza che il potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione può essere esercitato in senso negativo all’istanza dell’interessato ogni qualvolta, nel caso di specie, emerga la non necessità – per condizioni di vita, di ambiente e personali del richiedente – del porto d’arma (C.d.S., VI, 22 maggio 2008, n. 2450).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la perenzione nei confronti dei signori Vincenzo Rallo e Francesco Puccio e lo respinge per il resto.

Condanna i ricorrenti V.M., R.A., F.A. e F.G. alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.000.= a favore dell’Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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