T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 14-04-2011, n. 695 Libertà di circolazione e soggiorno Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, sig. I.B., impugna la nota della Questura di FirenzeUfficio Immigrazione, Cat.A12/09 Sez. Aff.Leg.ag prot. n. 1631 del 28 luglio 2009, con cui è stata respinta la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, spedita a mezzo lettera raccomandata il 22 luglio 2009.

1.1. Lo straniero espone: di aver fatto ingresso in Italia nel 2008, irregolarmente, essendo privo del visto di ingresso per cure mediche ex art. 36 del d.lgs. n. 286/1998; di essere affetto da insufficienza renale cronica e di essere stato ricoverato in data 4 aprile 2008 presso il Policlinico di Careggi per ipertensione arteriosa; durante il ricovero gli veniva diagnosticata una grave insufficienza renale e, pertanto, da quel momento veniva sottoposto a trattamento emodialitico presso l’Azienda Sanitaria di Careggi; attualmente (dopo altri episodi narrati nel ricorso) è in attesa di essere messo in lista per sottoporsi a trapianto di rene.

1.2. L’esponente lamenta, tuttavia, che il programma di trapianto del rene non può essere attivato, in quanto i criteri di iscrizione in lista di attesa per trapianto di organi in pazienti, dettati dalla Regione Toscana (comunicati al difensore dell’esponente dall’Azienda OspedalieroUniversitaria di Careggi con fax del 21 gennaio 2009: cfr. all. 4 al ricorso), prevedono il possesso del permesso di soggiorno da parte dei pazienti extracomunitari. Per conseguenza, con istanza del 21 luglio 2009 il sig. I.B. chiedeva alla Questura di Firenze di rilasciargli un permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 286/1998, sussistendone i presupposti di legge (in specie, quelli ex artt. 35, comma 3, e 36, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 cit.).

1.3. Avendo la Questura di Firenze respinto la richiesta con la nota prima citata del 28 luglio 2009, con il ricorso in epigrafe lo straniero ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, deducendo a supporto del gravame le doglianze di:

– violazione dell’art. 32 Cost., violazione e/o falsa e/o omessa e/o erronea applicazione dell’art. 2, comma 1, dell’art. 35, comma 3, e dell’art. 36, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 44 del d.P.R. n. 394/1999, del d.m. 12 luglio 2000, dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 28, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 394/1999, come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2001, ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, insufficienza ed erroneità della motivazione, travisamento dei fatti, giacché, in base alla sentenza n. 252/2001 cit., lo straniero presente anche irregolarmente nel territorio dello Stato ha diritto di fruire di tutte le cure mediche essenziali, urgenti ed indifferibili, senza poter essere espulso a causa della suddetta irregolarità, ma ciò potrebbe aver luogo solo con il rilascio del permesso di soggiorno, non consentendo l’ordinamento la permanenza di un cittadino extracomunitario nel territorio nazionale (per ragioni tutelate dall’ordinamento stesso) in assenza di permesso di soggiorno. Ne deriverebbe che, nella fattispecie in esame, necessitando il ricorrente di cure mediche urgenti ed indifferibili (da somministrargli continuativamente per circa dodici mesi, fino al trapianto renale), e di usufruire del trapianto de quo, la Questura avrebbe dovuto rilasciargli il permesso richiesto. Donde l’illegittimità dell’atto impugnato, con cui, invece, il permesso è stato negato, a nulla valendo il richiamo, da parte della Questura, agli artt. 36, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 e 44 del d.P.R. n. 394/1999, ed al d.m. 12 luglio 2000, perché si tratterebbe di previsioni normative regolanti il diverso caso dello straniero che, trovandosi all’estero, intenda ricevere cure mediche in Italia;

– violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione, giacché la motivazione addotta dalla Questura a giustificazione del diniego gravato sarebbe erronea ed in palese contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2001.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze, depositando una relazione della Questura con documentazione allegata.

2.1. Nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2009 il Collegio, considerato sussistente il periculum in mora e riservato al merito l’approfondimento delle questioni giuridiche sollevate con il gravame, con ordinanza n. 799/09 ha accolto l’istanza cautelare.

2.2. Con atto depositato il 4 dicembre 2009, il ricorrente ha presentato istanza di esecuzione, ex art. 21, quattordicesimo comma, della l. n. 1034/1971, dell’ordinanza cautelare, lamentando l’inerzia della P.A. e chiedendo, quale misura di esecuzione, il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche con efficacia provvisoria e temporaneo, in base al precedente rappresentato dalla sentenza di questa Sezione n. 1569 del 4 novembre 2009.

2.3. Con ordinanza n. 973/09, pronunciata in esito alla Camera di consiglio del 15 dicembre 2009, il Collegio ha accolto la succitata istanza di esecuzione e per l’effetto ha ordinato alla P.A. di adottare un provvedimento sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, presentata dal ricorrente. Visto inoltre il perdurare dell’inerzia della Questura (che si era limitata, con nota del 22 febbraio 2010, ad effettuare la comunicazione ex art. 10bis della l. n. 241/1990, reiterando lo stesso motivo ostativo già addotto con il provvedimento sospeso dal Tribunale), con ordinanza n. 69/2010, pronunciata in esito alla Camera di consiglio del 4 marzo 2010, il Collegio ha nominato il Prefetto di Firenze quale Commissario ad acta, incaricandolo di provvedere al rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, con validità fino alla definizione del merito della causa.

2.4. In vista dell’udienza pubblica, lo straniero ha depositato due memorie difensive (nonché copia del permesso rilasciatogli dal Commissario ad acta), insistendo per l’accoglimento del ricorso.

2.5. Anche la Questura ha depositato una nota, rimarcando l’aumento dei casi di richiesta, da parte di cittadini stranieri, di permesso di soggiorno per cure mediche in assenza del visto di ingresso ex art. 36 del d.lgs. n. 286/1998.

2.6. Dopo la chiusura dell’udienza pubblica del 10 dicembre 2010 ed il passaggio della causa in decisione, in sede di discussione in Camera di consiglio è emersa in seno al Collegio la questione dell’esistenza o meno, nella controversia in esame, della giurisdizione del giudice amministrativo. Per conseguenza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), il Collegio, con ordinanza n. 24/2011 del 5 gennaio 2011, riservata ogni decisione, ha assegnato alle parti un termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per il deposito di eventuali memorie sulla questione di giurisdizione.

2.7. Il ricorrente ha depositato memoria in data 24 gennaio 2011, insistendo per la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo (nonché, nel merito, per l’accoglimento del ricorso).

2.8. In esito alla Camera di consiglio del 17 febbraio 2011 il Collegio ha sciolto la riserva formulata in precedenza.

3. Va affrontata in via preliminare la questione di giurisdizione, sottoposta dal Collegio alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, seconda parte del d.lgs. n. 104/2010.

3.1. Sulla questione osserva il Collegio che le perplessità circa la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della materia in esame debbono essere superate. Invero, la giurisprudenza amministrativa che ha esaminato la questione di merito oggetto del gravame – la possibilità o meno di rilasciare un permesso di soggiorno per cure mediche allo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato – è univoca nel tenere ferma la propria giurisdizione. In questo senso, oltre ai precedenti invocati dal ricorrente nella memoria depositata il 24 gennaio 2011 (di cui è ammissibile solo la parte dedicata specificamente alla questione di giurisdizione), depone, altresì, la sentenza di questa Sezione 4 novembre 2009, n. 1569, nella quale, pur senza affrontare in maniera specifica il problema, è stata, nondimeno, tenuta ferma la giurisdizione del G.A.. Tale soluzione appare la più convincente, alla stregua della già citata sentenza della Corte costituzionale n. 252/2001. Ed infatti, i giudici costituzionali hanno precisato che il d.lgs. n. 286/1998 individua un sistema articolato di assistenza sanitaria per gli stranieri, in cui è assicurato a tutti, dunque anche a coloro che si trovano senza un titolo legittimo sul territorio nazionale, il "nucleo irriducibile" del diritto alla salute ex art. 32 Cost., venendo garantiti anche ai cd. irregolari non solo gli interventi di assoluta urgenza e quelli indicati dall’art. 35, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, ma tutte le cure necessarie, comunque essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio, siano esse ambulatoriali o ospedaliere (cfr. art. 35, comma 3, primo periodo, cit.). Orbene, la valutazione circa la ricorrenza o meno di siffatte condizioni – che legittimano, secondo l’interpretazione del ricorrente, il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche – coinvolge profili di discrezionalità tecnica, che come tali giustificano la devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa.

3.2. In altre parole, si deve condividere l’assunto di quella giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 27 gennaio 2010, n. 954) secondo cui, qualora lo straniero presenti un’istanza di permesso di soggiorno per cure mediche con la documentazione attestante la propria situazione sanitaria e la necessità delle cure, sarà compito della P.A. provvedere su detta richiesta con un provvedimento di accoglimento o di diniego in esito ad una valutazione comunque discrezionale: tale valutazione avrà ovviamente ad oggetto non la tutelabilità del diritto alla salute, ma la presenza o no delle condizioni previste dalla legge per il rilascio del permesso per cure mediche (e pertanto, secondo la prospettiva del ricorrente, seguita anche dalla giurisprudenza ora riportata, delle condizioni per beneficiare del permesso di soggiorno temporaneo sul territorio nazionale). Ne segue il corollario della devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa.

3.3. Il punto merita un’ulteriore precisazione. La valutazione tecnicodiscrezionale circa la presenza o meno delle condizioni per fruire delle cure mediche e, quindi, nella prospettiva del ricorrente, per ottenere un permesso di soggiorno a tal fine, non può certo significare che il diritto alla salute dello straniero "degradi", in questa ipotesi, a mero interesse legittimo. In realtà, la valutazione de qua ha una duplice finalità, due essendo le posizioni fatte valere in proposito dallo straniero interessato: da un lato, il diritto soggettivo (diritto fondamentale costituzionalmente tutelato) alla salute, dall’altro, l’interesse legittimo al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche. In altri termini, qui la valutazione tecnicodiscrezionale esamina se ci si trovi o meno in presenza del "nucleo irriducibile" del diritto alla salute, sotto un primo versante, ai fini di stabilire se allo straniero, sebbene irregolare, spettino le cure mediche: e qui la posizione fatta valere dallo straniero è di diritto soggettivo. Sotto altro versante – nella prospettiva del ricorrente, che ritiene che all’esito della positiva valutazione, si debba rilasciare allo straniero cd. irregolare un permesso di soggiorno per attendere alle cure anche se detto permesso si configuri in modo "atipico" rispetto alla previsioni di legge – la valutazione in parola è finalizzata al rilascio del permesso stesso: e qui la posizione fatta valere dallo straniero non può che essere di interesse legittimo, fronteggiando essa l’esercizio di un vero e proprio potere, pur se connotato da profili di discrezionalità tecnica, e non amministrativa (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8916). E va sottolineato che i due profili non sono per nulla coincidenti, in quanto le cure mediche ricomprese nel cd. nucleo irriducibile del diritto alla salute spetterebbero in ogni caso allo straniero irregolarmente presente, anche qualora non gli venga rilasciato alcun titolo di soggiorno.

3.4. In ultima analisi, la questione in esame – e su cui si incentrano gli eventuali profili di difetto di giurisdizione – non è quella della spettanza o meno delle cure mediche e pertanto della tutela di una posizione di diritto soggettivo, in ordine alla quale il succitato difetto dovrebbe essere dichiarato. La questione è, invece, quella della spettanza del permesso di soggiorno (atipico), riconnesso alle cure mediche, ma a ben vedere indipendente da esse, tanto che, come sopra detto, tali cure spetterebbero anche in mancanza del titolo: per questo verso, allora, la giurisdizione del giudice amministrativo è pienamente giustificata dalla natura della posizione del richiedente, avente – si ripete – consistenza di interesse legittimo.

4. Passando all’esame del merito del ricorso, il Collegio ritiene di doversi motivatamente discostare dall’orientamento espresso in precedenza dalla Sezione, con la già ricordata sentenza n. 1569/2009, e di dover aderire, invece, all’opposto indirizzo secondo cui, nel caso dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, fermo restando il diritto di quest’ultimo di ricevere le cure mediche essenziali ed urgenti, il d.lgs. n. 286/1998 non consente tuttavia di rilasciare al suddetto straniero il permesso di soggiorno per cure mediche. Ciò, in quanto l’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 cit. non contempla per nulla tale possibilità, laddove, invece, i casi in cui ne è consentito il rilascio debbono essere espressamente previsti dalla legge (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 30 maggio 2008, n. 1902).

4.1. L’opposta tesi, contenuta nella sentenza n. 1569/2009 cit., muove dall’affermazione della Corte costituzionale, secondo cui, ove risultino fondate le ragioni addotte dall’extracomunitario irregolare in relazione alla tutela del suo diritto costituzionale alla salute, si dovrà provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l’espulsione nei riguardi dell’irregolare bisognoso di cure per malattia o per infortunio. Da tale regola di non espellibilità, configurante un vero e proprio status, deriverebbe la corrispondente necessità di formalizzare la speciale autorizzazione affinché l’immigrato irregolare possa restare in Italia al solo fine di curarsi e per il tempo necessario alle cure. Configurandosi una simile ipotesi, si dovrà provvedere di conseguenza e quindi la P.A. dovrà provvedere a rilasciare un permesso di cura atipico – perché diverso da quello ex art. 36 del d.lgs. n. 286/1998, ottenuto prima di entrare regolarmente nel territorio nazionale – consistente, in sostanza, nella dichiarazione dello status di non espellibilità dell’immigrato irregolare. Il titolo attribuirebbe allo straniero il diritto di soggiornare in Italia nel periodo di sottoposizione alle cure di cui ha provato di aver bisogno con la documentazione sanitaria allegata all’istanza di rilascio del permesso (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 12 maggio 2008, n. 1303, con la giurisprudenza ivi menzionata; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 954/2010, cit.). La preferenza per siffatta opzione viene giustificata dalla sentenza di questa Sezione n. 1569/2009 cit. sulla base della possibilità, che ne deriverebbe, di risolvere con maggior raziocinio l’antitesi tra lo status di temporanea non espellibilità dell’immigrato irregolare e la mancanza di un riscontro formale dell’accessibilità a cure ambulatoriali ed ospedaliere comunque essenziali: perciò, la dichiarazione degli organi di P.S. competenti costituirebbe, in pratica, la formalizzazione di una presa d’atto che lo straniero, a fronte di idonea documentazione, usufruisce temporaneamente della non assoggettabilità al procedimento di espulsione. A rafforzare tale conclusione si aggiungerebbe poi, con specifico riferimento agli immigrati irregolari che (come l’odierno ricorrente) si rivolgano a presidi sanitari pubblici ed accreditati ubicati nella Regione Toscana, l’insufficienza del semplice attestato di non espellibilità ad integrare i requisiti richiesti dal Servizio Sanitario di detta Regione al fine di poter accedere a determinati protocolli: la normativa regionale, infatti – rappresentata, per la verità, sia nel ricorso in epigrafe, sia nel precedente cui si riferisce la sentenza n. 1569/2009, da una nota dell’Organizzazione Toscana Trapianti del 1° giugno 2006 (all. 4 al ricorso), nonché, nel precedente in parola, da un attestato medico dell’Azienda Careggi rilasciato il 20 gennaio 2009 – consente l’iscrizione nella lista di attesa per i trapianti ai pazienti in possesso di residenza, regolare permesso di soggiorno e iscrizione al S.S.N., prescindendo dal possesso di tali requisiti unicamente nel caso di pazienti con tipologie urgenti e salvavita.

4.2. Le argomentazioni appena illustrate, pur nella loro pregevolezza, non riescono, però, a superare il dato normativo di riferimento, costituito dagli artt. 19 e 35, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, che osta alla possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno "atipico" prefigurato da tale ricostruzione, il quale si aggiungerebbe al permesso "ordinario" per cure mediche. In proposito, osserva l’opposto orientamento, cui il Collegio aderisce, che compete al Legislatore l’individuazione delle tipologie di permessi di soggiorno e dei presupposti di questi, essendo precluso al giudice di dilatare gli ambiti normativi fissati dal Legislatore, salva restando la possibilità del vaglio di sospetta incostituzionalità delle norme in materia (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 14 gennaio 2008, n. 41). Nel caso di specie, si ripete, la normativa di riferimento è costituita dagli artt. 19 e 35, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998: ed invero – a parte il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 28, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 394/1999 (totalmente estraneo al caso ora in esame, in quanto legato alla specifica condizione di gravidanza della cittadina straniera) -, allo straniero irregolare non possono applicarsi né l’art. 34 del d.lgs. n. 286/1998, concernente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) dello straniero regolarmente soggiornante e dei suoi familiari, né l’art. 35, commi 1 e 2, riguardante lo straniero regolarmente presente nel territorio nazionale, ma non iscritto al S.S.N., né tantomeno l’art. 36, relativo allo straniero che ottenga uno specifico visto d’ingresso ed un altrettanto specifico permesso di soggiorno allo scopo di entrare in Italia per ricevervi cure mediche. Orbene, secondo il Collegio, non soltanto l’art. 35, comma 3, cit. non prevede per lo straniero irregolarmente presente il rilascio di un permesso di soggiorno per sottoporsi alle cure mediche, ma, al contrario, proprio la circostanza che tale fattispecie abbia formato oggetto di distinta previsione rispetto alle altre ipotesi, tutte accomunate dall’essere lo straniero in possesso, invece, di un regolare permesso di soggiorno, sta a significare che c’è una precisa intenzione del Legislatore di non consentire, nella fattispecie de qua, il rilascio di nessun permesso, dovendosi giudicare all’uopo sufficiente il divieto di espulsione dello straniero bisognoso di cure mediche, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 cit., nella lettura che ne ha dato la Corte costituzionale con la già ricordata sentenza n. 252/2001.

4.3. L’argomentazione letterale appena esposta e basata sul famoso brocardo per cui "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" (C.d.S., Sez. VI, 21 febbraio 2005, n. 611), induce, poi, ad altre riflessioni a supporto dell’opzione interpretativa sopra esplicitata. Detta opzione pare, infatti, in grado di evitare che, con il rilascio del permesso di soggiorno (ancorché temporaneo, in quanto finalizzato solo alla sottoposizione alle cure e destinato a scadere all’esaurimento di esse), l’immigrato irregolare possa eventualmente usufruire di ulteriori benefici ed utilità (sociali, ecc.), da riservare esclusivamente ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul territorio nazionale. È lo stesso Legislatore che, si ripete, ha differenziato le rispettive posizioni, persino sul piano della tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito, riconoscendo allo straniero irregolare il "nucleo irriducibile" di detto diritto (che si sostanzia nelle cure previste dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998), mentre più ampio è il ventaglio di prestazioni cui ha diritto lo straniero regolarmente presente in Italia (come si deduce dalla disciplina dettata dagli artt. 34, 35, commi 1 e 2, e 36 del decreto legislativo de quo), le quali coincidono in toto con le prestazioni erogate ai cittadini italiani (art. 34, comma 1, cit.). Ma, se così è sul piano del diritto alla salute, siffatta differenziazione può e deve essere mantenuta anche su ogni altro piano e lo strumento per assicurarla consiste nel riconoscere allo straniero irregolare solo lo status di non espellibile, ex art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, ai fini delle cure mediche di cui al successivo art. 35, comma 3.

4.4. Un ulteriore argomento a sostegno della conclusione ora delineata può, poi, desumersi dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare nessun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi di referto obbligatorio, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Detta norma, in disparte i profili di rilevanza penale delle condotte, acquista una sua logica nella materia amministrativa se correlata con il mero status di non espellibile dello straniero irregolare bisognoso di cure mediche ex art. 35, comma 3, cit., laddove, invece, il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche sembra presupporre l’emersione, comunque, dello straniero. Infine, la conclusione in parola risulta sollecitata dall’esigenza di non svilire eccessivamente l’art. 36 del d.lgs. n. 286/1998, banalizzandone la portata tramite l’inversione del rapporto tra il suo ambito applicativo e quello che connota, invece, l’art. 35, comma 3, cit.. Per vero, è questa una disposizione cui si deve riconoscere portata eccezionale e residuale, in quanto deputata a disciplinare l’ipotesi dello straniero irregolare bisognoso di cure urgenti e/o essenziali: ipotesi in cui l’esigenza della tutela incomprimibile del cd. nucleo irriducibile del diritto alla salute prevale su ogni altro interesse pubblico coinvolto, in primis quello sul controllo della regolarità dei flussi migratori. Al di fuori di questo caso residuale, tuttavia, le ipotesi regolari e generali sono quelle individuate e disciplinate dagli artt. 34, 35, commi 1 e 2, e 36 del d.lgs. n. 286/1998: quest’ultimo, disciplinante la fattispecie ordinaria (e, secondo il Collegio, unica) di rilascio del permesso di soggiorno finalizzato alle cure mediche. Non si può rovesciare un simile rapporto, assegnando, invece, all’art. 35, comma 3, la portata di norma generale, regolante la fattispecie ordinaria, mentre l’art. 36 resterebbe confinato ad ipotesi residuali, il che avverrebbe, di fatto, con il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche allo straniero irregolare: accedendo a detta soluzione, infatti, e prescindendo dal caso delle cure mediche urgenti, lo straniero bisognoso di cure essenziali e continuative non sarebbe giammai incentivato a seguire la via maestra, tracciata dal citato art. 36, poiché saprebbe di poter comunque pervenire allo stesso risultato anche ignorando l’iter procedimentale ex art. 36 cit. (che, tra l’altro, impone al comma 1 il deposito di una somma a titolo cauzionale). Quest’ultimo resterebbe, così, confinato di fatto all’ipotesi residuale dell’ingresso in Italia per le cure mediche di minor importanza e sarebbe verosimilmente destinato a restare privo di concreta applicazione, data la maggiore probabilità che siffatte cure possano essere prestate allo straniero anche nel Paese di origine: ma questa non è stata, certamente, l’intenzione del Legislatore, il quale – come detto – ha attribuito invece all’art. 36 cit. un ruolo centrale in materia di permesso di soggiorno finalizzato all’erogazione di cure mediche allo straniero.

4.5. Un’obiezione alla ricostruzione ora esposta potrebbe cogliersi nel fatto che la stessa tassatività, che regola le ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno, connota, altresì, i casi di non espellibilità ex art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, dove la fattispecie ora in esame non risulta espressamente prevista. L’obiezione va, tuttavia, superata seguendo il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2001, nella parte in cui questa sottolinea come – in presenza di un accertamento (da rimettere al prudente apprezzamento medico) della sussistenza delle condizioni affinché si possa parlare di cure mediche urgenti o comunque essenziali, dunque rientranti nel cd. nucleo irriducibile del diritto alla salute – l’espulsione nei confronti dello straniero non potrà comunque essere eseguita, anche ove il provvedimento di espulsione sia già stato emanato. Il che si dovrebbe, dunque, intendere o nel senso dell’aggiunta di un’ulteriore ipotesi di inespellibilità a quelle elencate dall’art. 19 del d.lgs. n. 286 cit., ovvero – con maggior rispetto della lettera della legge – in chiave di inespellibilità di fatto dello straniero, cioè nel senso che, una volta avviatosi il procedimento di espulsione, l’accertamento della fondatezza dell’invocazione, da parte dello straniero, di esigenze di salute che ostano all’espulsione, porta alla sospensione di quest’ultima, almeno per tutta la durata delle cure.

4.6. Questo essendo il contenuto delle disposizioni di diritto positivo da cui si desume la disciplina della fattispecie in discorso, deve escludersi che le stesse siano tali da far sorgere dubbi circa la loro legittimità costituzionale. La questione è stata già affrontata, con riferimento al parametro costituito dall’art. 32 Cost. (che garantisce a tutti, stranieri compresi, il diritto alla salute), da una sentenza del T.A.R. Lombardia sopra ricordata (T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 41/2008 cit.), che, richiamando a sua volta la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2001 cit., ha escluso che l’assetto normativo vigente sia tale da porre dubbi di costituzionalità. Ciò, atteso che il predetto assetto assicura in ogni caso – anche allo straniero irregolare – il livello minimo della tutela della salute, tramite la garanzia dell’erogazione delle cure urgenti e comunque essenziali, ancorché continuative. Detta conclusione, ad avviso del Collegio, non solo merita di essere condivisa, ma va estesa al parametro rappresentato dal principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nella sua accezione di principio che impone di trattare in modo diverso situazioni diverse: donde la legittimità della differenziazione (poc’anzi vista al parag. 4.3) tra la disciplina applicabile all’immigrato regolarmente soggiornante e quella da applicare allo straniero irregolare (cui spetta non il permesso per cure mediche, ma solo status di non espellibile), in ragione della diversità delle rispettive condizioni.

4.7. Da quanto fin qui visto discende da ultimo che, di fronte all’accertamento (rimesso, si ripete, al prudente apprezzamento medico) della necessità, per lo straniero irregolare, di cure mediche urgenti o essenziali, di cure, cioè, rientranti nel cd. nucleo irriducibile del diritto alla salute, deve escludersi che la normativa regionale sopra riportata possa in qualche modo costituire ostacolo all’erogazione delle stesse cure.

5. In conclusione, da quanto sin qui detto discende l’infondatezza tanto del primo, che del secondo motivo di ricorso. Quest’ultimo deve essere, perciò, nel suo complesso respinto.

6. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della complessità delle questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in argomento.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – a scioglimento della riserva precedentemente formulata, così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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