Cons. Stato Sez. III, Sent., 15-04-2011, n. 2335 Controinteressati al ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La dott. S. C., sostituto direttore contabile alle dipendenze del Dipartimento dei Vigili del fuoco, dichiara di prestar servizio dal 2005, dapprima in posizione di comando e quindi in quella di fuori ruolo, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.

La dott. C. rende noto d’aver chiesto, in applicazione dell’art. 3, c. 1 del DL 10 gennaio 2006 n. 4, d’esser trasferita alle dipendenze della P.A. presso cui ella è applicata, ma senza esito, a causa della mancanza, nell’organico dell’Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria, del posto disponibile. La dott. C. fa presente altresì d’aver proposto, in data 26 gennaio 2010, una nuova istanza di mobilità alla P.A. datrice di lavoro, avendo appreso dell’intervenuta disponibilità del posto desiderato presso detta Avvocatura distrettuale. Nondimeno, con nota prot. n. 4464 del 15 febbraio 2010, il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza de qua, perché il nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non consente il trasferimento per mobilità del personale dipendente, essendo tal istituto vigente solo per i lavoratori pubblici c.d. "contrattualizzati".

La dott. C. ha quindi impugnato tal statuizione innanzi al TAR Calabria, deducendo in punto di diritto tre articolati gruppi di censure.

2. – L’adito TAR, con sentenza breve n. 777 del 5 luglio 2010, ha accolto la domanda attorea, nella duplice considerazione che l’art. 132, c. 2 del Dlg 13 ottobre 2005 n. 217 non vieta la mobilità del personale del CNVF verso altre Amministrazioni e che l’art. 30 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165 non limita l’uso di tal istituto solo nei confronti dei lavoratori subordinati pubblici "contrattualizzati".

Appella allora il Ministero dell’interno, deducendo anzitutto l’omessa pronuncia del TAR sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado e, nel merito, l’erroneità della sentenza impugnata sul significato dell’art. 132 del Dlg 217/2005 e sull’inapplicabilità nella specie dei trasferimenti per mobilità. Resiste in giudizio la sola dott. C., che conclude per l’infondatezza dell’appello in esame.

All’udienza camerale dell’8 aprile 2011, sussistendone i presupposti e su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto dal Collegio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., per esser deciso nelle forme di cui al successivo art. 74.

3. – È materialmente vera, ma è del tutto destituita di fondamento la censura della P.A. appellante in ordine all’omessa pronuncia del TAR sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado non notificato ad almeno un controinteressato.

Ora, è ben stabilizzata l’opinione della giurisprudenza (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 1° dicembre 2010 n. 8383) secondo cui, nel processo amministrativo, la posizione di controinteressato spetta a coloro che abbiano un interesse qualificato alla conservazione dell’assetto giuridico recato dall’atto impugnato o dalla vicenda controversa, analogo e contrario a chi vi s’opponga con il ricorso giurisdizionale e, dato questo presupposto, i controinteressati siano altresì individuati nominativamente in tale atto o comunque sulla base di questo agevolmente identificabili.

Il procedimento di trasferimento ex art. 3, c. 1 del DL 4/2006 non sconta(va) limiti se non nella disponibilità effettiva del posto, corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato, nella dotazione organica della P.A. presso cui questi è in posizione di comando o fuori ruolo, con conseguente permanenza di quest’ultima fino al momento in cui il posto stessa non diventi a tal fine disponibile, e con precedenza sulla copertura mediante concorso. Ebbene, dalla sua serena lettura il citato art. 3, c. 1 non configura di per sé la possibilità di posizioni di controinteresse, men che mai in capo ad altro lavoratore di ruolo della P.A. destinataria del richiesto trasferimento. Quest’ultimo, infatti, presuppone la disponibilità del posto, ossia l’inesistenza attuale d’altro aspirante munito di titolo poziore rispetto al lavoratore trasferendo. Né basta: l’atto impugnato in primo grado non cita, né addirittura ipotizza posizioni di controinteresse in capo a chicchessia -e, dunque, neppure indica il nome d’uno o più possibili controinteressati, limitandosi ad affermare l’impossibilità della mobilità a causa del preteso divieto contenuto nell’art. 132, c. 2 del Dlg 217/2005 per i dipendenti del CNVF.

4. – Ma anche tale assunto non trova riscontro, come d’altronde ha chiarito il Giudice di prime cure, nella norma testé invocata, la quale, al più, vieta modalità d’accesso al CNVF diversi dal concorso pubblico o dalle assunzioni obbligatorie, ma non preclude, né avrebbe poi gran senso farlo, la possibilità, nei casi previsti da attifonte pariordinati al Dlg 217/2005, di trasferimenti in uscita di personale del Corpo verso altri enti.

Tuttavia, occorre precisare che non ogni mobilità è ammessa, sia pur in uscita, per detto personale, in quanto in particolare quella invocata dall’appellata non è più consentita, a causa della mancata conversione, anzi della soppressione dell’art. 3 del DL 4/2006, in virtù della l. 9 marzo 2006 n. 80. Sicché, non avendo la dott. C. ottenuto per tempo il trasferimento di cui al ripetuto art. 3, c. 1 a causa dell’allora indisponibilità del posto invocato, ella non può più chiederlo adesso, quando, cioè, in base all’art. 77, III c., Cost. la norma che lo previde ha perduto efficacia ex tunc. Né vale qui richiamare l’istituto della mobilità ex art. 30 del Dlg 165/2001, non essendo condivisibile sul punto la sentenza appellata laddove afferma tout court la soggezione all’istituto stesso anche del personale del CNVF ad onta della chiara esclusione sancita dal successivo art. 70, c. 11, piuttosto che dall’esser detto personale soggetto in guisa più o meno ampia alle regole dei contratti collettivi di lavoro in una con quelle del diritto pubblico.

A ben vedere, quindi, l’eventuale trasferimento della dott. C. è sì possibile, ma non con le regole dell’art. 30 del Dlg 165/2001, bensì, in parte qua confermandosi la sentenza appellata con diversa motivazione, con la norma generale di cui all’art. 199 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 (t.u. imp. civ. St.), in questa parte non abrogato dall’art. 72, c. 1 del medesimo decreto n. 165 e che non ha mai scontato quelle limitazioni invece previste per i lavoratori pubblici c.d. "contrattualizzati".

5. – Le spese del presente giudizio, sussistendone giusti motivi, possono esser compensate per metà tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2179/2011 RG in epigrafe, respinge l’appello nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza appellata.

Condanna il Ministero appellante al pagamento, a favore della sig. C., di metà delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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