Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15366 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, regolarmente notificato, Ca.Et. e R.G., in proprio e quali genitori del minore C. E., convenivano avanti al Tribunale di Firenze La Fondiaria Assicurazioni, in qualità di impresa designata per il risarcimento dei sinistri a carico del F.G.V.S., per il risarcimento dei danni subiti da quest’ultimo, allorchè, mentre percorreva alla guida del suo ciclomotore Viale Strozzi in Firenze, era stato urtato violentemente da una autovettura di colore nero, il cui conducente e proprietario erano rimasti ignoti, riportando gravi lesioni.

Si costituiva La Fondiaria Ass.ni che contestava la fondatezza della domanda.

Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale rigettava la domanda in assenza di prova in ordine alla individuazione della responsabilità.

Avverso tale sentenza proponevano appello C. e R..

La Corte d’Appello di Firenze respingeva l’appello con condanna degli appellanti alle spese di giudizio.

Ricorrono per Cassazione Ca.Et., R.G. e C.E. con due motivi.

Resiste l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricoprenti, deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla prova sull’an debeatur e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. a) ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Assumono che l’incidente si sarebbe verificato per fatto e colpa del veicolo non identificato e che essi ricorrenti avrebbero tempestivamente proposto denuncia-querela all’autorità competente ponendo in essere l’uso della normale diligenza volta a consentire l’identificazione del veicolo coinvolto nel sinistro. Si osserva però al riguardo che correttamente la sentenza impugnata ha attribuito valore di meri indizi ai documenti prodotti dai ricorrenti (denuncia penale a firma R.G. e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da T.R.) ed ha conseguentemente ritenuto non raggiunta la prova piena del fatto.

La valutazione delle prove è comunque di spettanza del giudice di merito. Per cui è inammissibile il motivo che censura nel merito siffatta valutazione.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti assumono la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione e/o omesso esame di punti decisivi della controversia anche con riferimento agli artt. 2727 e segg. c.c., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le presunzioni gravi precise e concordanti che scaturivano dalle prove documentali in atti, e cioè dalla documentazione sanitaria e dall’ateo sostitutivo di notorietà del T. e dal tenore del rapporto redatto dai Carabinieri di Castello.

Si osserva che trattasi appunto di elementi presuntivi, valutabili, come tali, dal giudice di merito. Con giudizio, in questo caso negativo sulla ricorrenza dei predetti requisiti di gravità, e concordanza, che non è, a sua volta, suscettibile di riesame in sede di legittimità.

Il ricorso va integralmente pertanto respinto.

I ricorrenti vanno condannati alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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