T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 15-04-2011, n. 524Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1 Il 28 ed il 29 marzo 2010, in concomitanza con le elezioni regionali, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Tropea.

Alla competizione elettorale hanno partecipato due liste:

– la lista n.1 "Uniti per la Rinascita con V. Sindaco", con il prof. G. V. quale candidato alla carica di Sindaco ed i signori F.A., S.C., G.D.V., M.L., M.L.T., G.L.S., S.M., E.M., J.M., E. O., V. P., M.P., L.R., M.S., R.S. e P.S. quali candidati alla carica di consigliere comunale;

– la lista n.2 "Passione Tropea, R. Sindaco", con il dott. A.R. quale candidato alla carica di Sindaco ed i signori G.R., D.A., F.A., W.B., P.A.C., S.D., G.D.V., S.D.V., P.F., R.L., L.P., A.P., F.P., C.S., A.S., A. V. quali candidati alla carica di consigliere comunale.

In esito alle operazioni elettorali è risultato che la lista "Passione Tropea" ha conseguito il "maggior numero di voti", avendone riportati 2279, mentre la lista "Uniti per la Rinascita" ha conseguiti 2276 voti.

Con verbale del 30 marzo 2010, l’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni ha proclamato l’elezione a Sindaco del sig. A.R., della lista "Passione Tropea". Ha, inoltre, proclamato eletti alla carica di consiglieri comunali, per la lista n.2, i signori G.R., F.A., P.A.C., S.D., G.D.V., R.L., L.P., F.P.D.F., C.S., A.S. detto T., A. V. detto N..

1.2 I signori G. V., candidato a Sindaco della lista n. 1 "Uniti per la Rinascita con V. Sindaco", e G.L.S., M.L.T., G.D.V., S.C., F.A., V.P., E.O., J.M., E.M., S.M., P., R.S., M.S., L.R., M., M.L., G.M., candidati alla carica di consigliere comunale nella stessa lista, hanno impugnato il verbale di proclamazione degli eletti ed i verbali delle sezioni elettorali dalla n. 1 alla n. 7 del Comune di Tropea.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 57, 64 e 69 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, dell’art. 71, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, del principio del favor voti e degli altri principi valevoli in materia elettorale, rilevando l’illegittima dichiarazione di nullità di voti asseritamente espressi per la lista n. 1, nonché l’illegittima attribuzione di un voto invalido alla lista n. 2.

In particolare, alla lista n.2 "Passione Tropea", assegnataria di 2279 voti, sarebbe stato illegittimamente attribuito un voto invalido, per cui, alla stessa andrebbero attribuiti 2278 voti, anziché 2279.

Alla lista n.1 "Uniti per la Rinascita" ed al candidato G. V. sarebbero stati illegittimamente non riconosciuti 21 voti, per cui alla stessa andrebbero attribuiti 2297 e non 2276, con conseguente vittoria di essa nelle elezioni per cui è causa.

Con il secondo motivo hanno dedotto, in via subordinata, la violazione dell’art. 41 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, dei principi valevoli in materia elettorale e dell’art. 48 Cost., rilevando l’illegittima ammissione al voto assistito di alcuni elettori. A ciò dovrebbe conseguire l’integrale annullamento della procedura elettorale.

2. Si è costituito il Comune di Tropea eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di un principio di prova e deducendo, comunque, l’infondatezza delle censure dedotte.

3. Si sono costituiti, altresì, il sig. A.R., eletto Sindaco del Comune di Tropea a seguito delle operazioni elettorali, ed i signori G.R., G.D.V., R.L., A.S., eletti alla carica di consiglieri comunali.

Essi hanno rilevato l’inammissibilità del ricorso principale, per contraddittorietà e genericità delle censure e ne hanno dedotto, inoltre, l’infondatezza.

Hanno spiegato, inoltre, ricorso incidentale, deducendo la mancata attribuzione alla lista n. 2 di voti validamente espressi, nonché l’illegittima attribuzione alla lista n. 1 di voti invalidi.

4. Con ordinanza n. 175 del 2 luglio 2010 sono stati disposti incombenti istruttori, di cui è stato incaricato il Prefetto di Catanzaro, o altro funzionario formalmente delegato.

A ciò ha provveduto un funzionario delegato dal Prefetto di Vibo Valentia.

Il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale hanno prodotto motivi aggiunti.

La difesa del Comune di Tropea ha eccepito la nullità delle operazioni di verificazione, avendovi provveduto la Prefettura di Vibo Valentia, anziché il Prefetto di Catanzaro, come previsto nell’ordinanza.

5. Con ordinanza n. 249 del 3 dicembre 2010 è stata riconosciuta, innanzi tutto, la fondatezza dell’eccezione di nullità delle operazioni di verificazione, in quanto era stato individuato quale verificatore, il Prefetto di Catanzaro o altro funzionario formalmente delegato e, quindi, non rientrava nei poteri del Prefetto delegare, non un funzionario della stessa Prefettura, ma altro Prefetto, che, a sua volta, ha delegato un funzionario. Ciò, infatti, si legge nell’ordinanza, ha anche inciso sul diritto di difesa dell’ente comunale, che non ha partecipato alle operazioni svolte da soggetto non autorizzato da questo Tribunale.

È stato, quindi, disposto il rinnovo delle operazioni di verificazione, conferendo incarico al Prefetto di Vibo Valentia o ad altro funzionario legalmente delegato della stessa Prefettura, di effettuare le operazioni di verificazione, allo scopo di rispondere ai quesiti di seguito indicati:

"che, in particolare, occorre stabilire in relazione alla lista n. 1 "Uniti per la rinascita con V. Sindaco":

1) se in relazione alla sezione elettorale n. 1 sono riscontrabili schede annullate:

a) con segno croce sul contrassegno della lista n. 1 recante macchia di inchiostro del timbro usato per il bollo delle schede;

b) con segno croce sul contrassegno della lista n. 1 e preferenza fatta, nel quadrante riservato alla predetti lista, ad una candidato nel Pdl alle concomitanti elezioni regionali, C.N.;

c) con segno sul simbolo di "uniti per la rinascita" e preferenza, nel "quadrante esatto", per "dott. A.";

2) se in relazione alla sezione elettorale n. 2 è riscontrabile scheda annullata:

a) con segno croce sulla lista n. 1 e preferenza data, nel quadrante riservato alla stessa lista, a Nazareno S., candidato nelle liste Pdl alle concomitanti elezioni regionali;

3) se in relazione alla sezione elettorale n. 3 sono riscontrabili schede annullate:

a) con segno croce sul simbolo "Uniti per la rinascita" e con preferenza, nel quadrante riservato alla medesima lista, di un candidato del Pdl nelle elezioni regionali, F.M.;

b) per la presenza di due preferenze alla carica di consigliere ma per l’assenza della croce sul simbolo;

4) se in relazione alla sezione elettorale n. 4 è riscontrabile scheda annullata:

a) con segno sul simbolo della lista n. 1 e preferenza per un candidato nelle elezioni regionali per Socialisti uniti, M. P.;

b) con segno croce sul simbolo della lista n. 1 e preferenza per una candidato nelle elezioni regionali nel partito dei Sociali Uniti;

5) se in relazione alla sezione elettorale n. 6 sono riscontrabili schede annullate:

a) con segno sul simbolo della lista n. 1 e preferenza per un candidato a consigliere nella stessa lista nel quadrante esatto, recante "piccola macchia";

b) senza segno croce sul simbolo della lista n. 1 e con preferenza apposta, nel quadrante riservato alla predetta lista, per il candidato a consigliere "De Vita", cognome appartenente anche ad un candidato a consigliere di altra lista;

6) in relazione alla sezione elettorale n. 7, se è stata assegnata alla lista avversaria "passione Tropea" una scheda senza alcun segno sul simbolo della medesima lista n. 2 ed una scritta "V." apposta sulla stessa scheda;

6.1.) se in relazione alla sezione elettorale n. 7 sono riscontrabili schede annullate:

a) con segno croce sul simbolo della lista n. 1 "Uniti per la Rinascita" e preferenza "Scalfaro" (con presenza nella lista n. 1 di un candidato di nome Scalfari) nel quadrante riservato alla medesima lista n. 1;

b) con segno croce sul contrassegno della lista n. 1 e preferenza "Sciariti" (con presenza nella lista n. 1 di un candidato di nome P.S.) nel quadrante riservato alla predetta lista;

che è, altresì, necessario, avuto riguardo al contenuto del ricorso incidentale, che la verificazione sia svolta anche in relazione alla lista n. 2 "Passione Tropea" con Sindaco R.A. al fine di accertare:

1) se in relazione alla sezione elettorale n. 1 sono riscontrabili schede annullate:

a) con segno croce sulla lista n. 2 e preferenza "Chisari" (con candidato Carmine Sicari) nello spazio della predetta lista;

b) con segno croce sulla simbolo della lista n. 2 e preferenza "Libero";

2) se in relazione alla sezione elettorale n. 3 è stata assegnata alla lista n. 1 senza croce e con preferenza "M.P." espressa con una penna a inchiostro;

3) se in relazione alla sezione n. 5 è riscontrabile scheda annullata:

a) con segno croce sulla lista n. 2 perché recante una "macchia di inchiostro";

4) se in relazione alla sezione n. 6 è riscontrabile scheda annullata:

a) con segno croce sul simbolo della lista n. 2 e leggera macchia di inchiostro;

5) se in relazione alla sezione n. 7 è riscontrabile scheda con segno croce sulla lista n. 2 e preferenza "V." candidato nella stessa lista, perché recante una piccola macchia;

5.1.) se in relazione alla sezione n. 7 sono stati assegnati tre voti alla lista n. 1 con indicata l’espressione "S. Martino".

In data 8 gennaio 2011 è pervenuta la relazione in ordine alle operazioni di verificazione effettuate in data 27 dicembre 2010 nel contraddittorio delle parti.

I ricorrenti hanno prodotto motivi aggiunti, formulando nuove censure in conseguenza di fatti emersi in sede di verificazione.

Anche i controinteressati costituiti in giudizio hanno prodotto motivi aggiunti, in relazione alle risultanze della verificazione.

Le parti hanno prodotto, inoltre, memorie.

6. Con ordinanza n. 199 del 10 febbraio 2011 è stata disposta l’acquisizione, a cura della Prefettura di Vibo Valentia, di copia conforme all’originale delle seguenti schede di cui al verbale di verificazione del 27 dicembre 2010:

1) scheda con segno croce recante macchia di inchiostro del timbro usato per il bollo delle schede, di cui alla lettera a) punto 1) dell’ordinanza n. 249 del 3 dicembre 2010, rinvenuta nella Sezione n. 1 e menzionata nel verbale di verificazione al relativo punto 1;

2) scheda con segno croce sul simbolo e dicitura accanto a "V." di "N.", di cui al punto 6) dell’ordinanza n. 249 del 3 dicembre 2010, rinvenuta nella Sezione n. 7 e menzionata nel verbale di verificazione nella pagine terzultima e penultima;

3) due schede con preferenza "SAN MARTINO", di cui al punto 5.1 (p.9) dell’ordinanza n. 249 del 3 dicembre 2010, rinvenute nella Sezione n. 7 e menzionate nel verbale di verificazione nella penultima pagina;

È stata, inoltre, disposta l’acquisizione di copia conforme all’originale dei certificati medici di cui all’art. 41 del T.U. n. 570/60 allegati ai verbali delle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 6 del Comune di Tropea.

La Prefettura di Vibo Valentia ha inviato le schede elettorali richieste ed alcuni tra i certificati.

I ricorrenti principali hanno proposto ulteriori motivi aggiunti. Le parti hanno prodotto ulteriori memorie.

7. Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. I ricorrenti principali, quali candidati alla carica di Sindaco e di consiglieri comunali della lista n. 1 "Uniti per la Rinascita con V. Sindaco" del Comune di Tropea, avente popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, affermano, innanzi tutto, l’illegittimità dell’atto di proclamazione degli eletti e dei verbali delle sezioni elettorali 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, contestando l’illegittimo annullamento di voti attribuiti alla lista n. 1 e l’illegittima attribuzione di un voto invalido alla lista n. 2 "Passione Tropea, R. Sindaco".

In conseguenza di tali illegittimità, risulterebbe sovvertito il risultato elettorale, che ha visto la prevalenza della lista n. 2 "Passione Tropea, R. Sindaco" per soli tre voti, avendone riportati 2279, a fronte dei 2276 voti ripostati dalla lista n. 1 "Uniti per la Rinascita".

I controinteressati costituiti, nel resistere al ricorso principale, hanno prodotto ricorso incidentale, affermando, a loro volta, l’illegittima mancata attribuzione alla lista n. 2 di voti validamente espressi e l’illegittima attribuzione alla lista n. 1 di voti che avrebbero dovuto essere annullati.

2. Occorre partire dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, sollevate dal Comune di Tropea e dai controinteressati.

Secondo il Comune di Tropea il ricorso sarebbe inammissibile, non essendo stato fornito un principio di prova in ordine alle doglianze dedotte. Richiama, all’uopo, anche un orientamento giurisprudenziali riguardo alla rilevanza della verbalizzazione delle contestazioni sollevate dai rappresentanti di lista.

I controinteressati rilevano anch’essi la genericità delle censure di cui al ricorso principale, che conterrebbero mere affermazioni, senza alcun riscontro nei verbali delle operazioni elettorali.

Le eccezioni non sono fondate.

È noto che in materia elettorale l’onere del ricorrente di specificazione dei motivi deve essere valutato con rigore attenuato, atteso che il soggetto legittimato al ricorso non ha pieno accesso a tutti gli atti relativi alle fasi del procedimento elettorale.

Cionondimeno, tale onere sussiste e non può essere eluso mediante la formulazione di motivi generici, che consistano nella denunzia di vizi coincidenti con mere illazioni o affermazioni apodittiche del ricorrente.

È necessario, infatti, che siano indicate con precisione la contestazione, nonché la natura del vizio denunciato, con riferimento a fattispecie prospettate con sufficiente grado di certezza.

Ciò si traduce nell’onere della specificità dei motivi, che devono contenere contestazioni di carattere analitico ed essere basati su una ricostruzione fattuale attendibile.

Deve, quindi, escludersi la possibilità che la deduzione di vizi si trasformi in un mero espediente per provocare un inammissibile generale riesame delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo.

I motivi devono avere una precisione di formulazione tale da escludere che il ricorso abbia carattere esplorativo, in quanto volto solo a sollecitare accertamenti istruttori per una rinnovata e indiscriminata ripetizione, in sede contenziosa, delle operazioni del procedimento elettorale (in materia, tra le tante, Cons. St.,, sez. V 4 maggio 2010 n. 2539; T.A.R. Lazio Roma sez. II 10 febbraio 2010 n. 1860; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 marzo 2009, n. 2310).

Venendo all’esame del caso di specie, non appare possibile affermare, perlomeno con riferimento al gravame nel suo complesso, che il ricorso abbia carattere meramente esplorativo, atteso che le censure richiamano in maniera specifica caratteristiche delle schede che si assume siano state illegittimamente annullate ovvero contengano voti illegittimamente attribuiti alla lista dei controinteressati.

Può, quindi, affermarsi, che sia stato fornito quel principio di prova che consente al gravame di superare il vaglio di ammissibilità.

3. Attendendosi alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, può partirsi dall’esame del ricorso principale avverso il verbale di proclamazione degli eletti, giacché solo se esso risulti fondato sussiste un effettivo interesse del controinteressato all’esame del suo ricorso incidentale, allorché quest’ultimo lamenti, sotto altri profili, la mancata attribuzione di ulteriori propri voti di preferenza, ovvero l’illegittima attribuzione di voti di preferenza al ricorrente principale (Cons. St., Ad. Plen. 10 novembre 2008 n. 11).

In particolare, si può procedere all’esame dei singoli motivi di ricorso, unitamente ai motivi aggiunti che ne costituiscano svolgimento, secondo il principio consolidato per il quale nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, con la conseguenza che non sono ammessi i nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 12 marzo 2009 n. 1424, id. 23 marzo 2011 n. 1766).

4.1Con riferimento alla Sezione n. 1 i ricorrenti hanno dedotto che cinque delle otto schede annullate riportavano altrettanti voti validi in favore della lista n. 1 "Uniti per la Rinascita".

4.1.1 Sarebbe valido, innanzi tutto, il voto riportato nella scheda con segno croce sul simbolo della lista n.1, con preferenza data, nel quadrante esatto, a V. G., soggetto non presente in lista, la cui univocità sarebbe assicurata dall’apposizione del segno croce sul simbolo della lista "Uniti per la Rinascita" e dalla circostanza che la preferenza è stata espressa nel quadrante riservato alla stessa lista n.1.

La censura non è fondata.

La giurisprudenza, infatti, ritiene che sia nullo il voto espresso per una lista che contiene nel riquadro della lista medesima l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a nessuno dei candidati delle liste, costituendo l’indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato un segno di riconoscimento del voto (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 3 febbraio 2005, n. 208, Cons. St., sez. V, 4 febbraio 2004, n. 374; Cons. Stato, V, 5 marzo 2001 n. 1251; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 29 settembre 1999, n. 1170).

Non può essere attribuito rilievo al fatto che vi sia corrispondenza tra il cognome indicato (V.) e quello del candidato a Sindaco, atteso che in tal modo risulta, addirittura, accentuata l’idoneità della circostanza al riconoscimento del voto.

4.1.2 Sempre in relazione alla Sezione n. 1 i ricorrenti hanno dedotto la validità di una scheda recante segno di croce sul contrassegno n. 1, annullata in quanto macchiata dell’inchiostro del timbro usato per il bollo delle schede.

In sede di verificazione è stata riscontrata la presenza di una scheda annullata recante una macchia di inchiostro. Essa, tuttavia, non è stata considerata corrispondente a quella indicata dai ricorrenti, in quanto non recante segno di croce sul contrassegno n. 1, ma a lato dello stesso.

I ricorrenti, con ricorso per motivi aggiunti, hanno negato che la scheda in questione sia difforme rispetto a quella descritta nel ricorso introduttivo, sottolineando che l’espressione del voto in favore della lista n. 1 sarebbe corroborata dall’indicazione del nome del candidato G. V.. Hanno chiesto, quindi, l’acquisizione della scheda che il verificatore ha, invece, omesso di inviare all’organo giudicante.

Con ordinanza n. 199 del 10 febbraio 2011 è stata disposta l’acquisizione di tale scheda, che reca segno di croce nello spazio posto immediatamente sopra il nominativo impresso a stampa del candidato a Sindaco G. V., una scritta non comprensibile, che appare cancellata, e l’indicazione a matita, in corrispondenza del rigo destinato alla preferenza, del nominativo del candidato a Sindaco G. V..

Osserva il Collegio che non può essere revocato in dubbio che la scheda in questione sia stata legittimamente annullata, atteso che essa reca chiari segni di riconoscimento. Si rinviene, addirittura, una scritta non identificabile, che ben potrebbe essere utilizzata al fine di risalire al soggetto che ha espresso il voto, con conseguente violazione del principio di segretezza.

4.1.3 Ancora con riferimento alla Sezione n. 1, i ricorrenti hanno rilevato la validità di una scheda annullata, con segno di croce sul contrassegno n. 1, recante preferenza per il candidato N.C..

La relativa scheda non è stata rinvenuta in sede di verificazione.

Né i ricorrenti, né le altri parti, hanno rilevato alcunché al riguardo, in sede di verificazione e negli atti successivi.

4.1.4 Nulla è stato rilevato dalle parti anche in ordine al mancato rinvenimento in sede di verificazione, tra le schede annullate della Sezione n. 1, di una scheda con segno croce sul contrassegno n. 1 e preferenza in favore del dott. A..

4.1.5 Deve ritenersi generica, e perciò inammissibile, l’ulteriore censura con cui si rileva l’illegittimo annullamento, nella Sezione n. 1, di una scheda con segno croce sul contrassegno n. 1, segno croce anche sul candidato a sindaco e preferenza per un candidato a consigliere nella stessa lista.

Non vengono, infatti, indicati caratteri specifici ed inconfondibili della scheda, che ne garantiscano l’univoca individuazione in sede di verificazione ed escludano, pertanto, che la censura conduca ad attività istruttoria di carattere esclusivamente esplorativo.

4.2.1 Con riferimento alla Sezione n. 2 i ricorrenti rilevano, innanzi tutto, che è stata annullata una scheda su cui risulta apposto un segno di croce sul contrassegno n. 1 ed è stata espressa la preferenza in favore di N. S., candidato nelle liste PDL nelle concomitanti elezioni regionali.

Tale scheda è stata rinvenuta in sede di verificazione ed è stata trasmessa per l’esame da effettuarsi a cura di questo giudicante.

Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno controdedotto alle osservazioni formulate in sede di verificazione dalle controparti.

Osserva il Collegio che la scheda in parola reca il cognome S.. L’incertezza della scrittura non lascia soverchi dubbi in ordine all’indicazione del cognome, non apparendo verosimile quanto sostenuto dalle controparti, secondo le quali l’indicazione sarebbe "G." o "S.". L’iniziale è indubbiamente una "S", mentre le indicazioni della terzultima e della penultima lettera sono sicuramente compatibili con i segni grafici della "r" e della "n".

Manca l’indicazione del nome N., evidenziata, invece, nel ricorso principale. Si tratta, tuttavia, di circostanza non rilevante, atteso che la preferenza può ben essere espressa con il solo cognome.

Il problema, piuttosto, è un altro, giacché il nominativo indicato non è compreso tra i candidati delle liste concorrenti alle elezioni comunali, trattandosi di candidato nella concomitante elezione regionale.

Al riguardo, come rilevato dai ricorrenti principali nei motivi aggiunti, occorre tenere presente il disposto dell’art. 57, 7° comma, per il quale sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Il voto, quindi, è valido per la lista, ma inefficace nei confronti del candidato.

Ciò posto, occorre tenere presente quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione all’ipotesi, analoga a quella in questione, nella quale sia indicato il nominativo di soggetto candidato in una lista di concomitante competizione elettorale.

È stato affermato che nel caso in cui l’elettore, anziché indicare il nominativo di un candidato alle elezioni comunali, abbia indicato pur sempre il nominativo di un candidato presentandosi a contestuali elezioni, in quel caso provinciali, deve ritenersi che l’erronea indicazione nominativa sia solo il frutto di un’involontaria confusione e non, invece, segno volontario di riconoscimento della scheda. Da qui la conclusione dell’applicabilità del disposto dell’art. 57,comma 7, del T.U. n. 570 del 1960 (Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2006 n. 459).

Il voto, pertanto, può riconoscersi validamente espresso in favore della lista n. 1.

4.2.2 Appare del tutto infondata l’ulteriore censura con cui si deduce l’illegittimo annullamento di una scheda, con segno sul contrassegno n. 1, recante, quale preferenza, due iniziali ed una data di nascita.

Si tratta di indicazioni potenzialmente idonee a costituire segni di riconoscimento, che implicano un’evidente violazione del principio della segretezza del voto.

4.3.1 Del pari infondata la censura relativa alla mancata attribuzione, nella Sezione n. 3, del voto di cui alla scheda recante in corrispondenza delle preferenze relative alla lista n. 1 l’indicazione del nome M..

I ricorrenti principali sottolineano che nella stessa lista vi sono due candidate di nome E..

Il voto sarebbe da attribuire alla lista n. 1, in virtù della previsione del comma 5 dell’art. 57 del T.U. n. 570/1960, per il quale se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Si tratta di argomento infondato, giacché l’indicazione del nome M., in assenza di segno sul contrassegno di lista, non può considerarsi espressiva di una preferenza, non risultando rilevante che il nome indicato abbia assonanza con il nome di alcune candidate della lista o risulti simile.

4.3.2 Tra le schede annullate nella Sezione n. 3 in sede di verificazione non è stata rinvenuta quella recante un segno croce sul simboli "Uniti per la Rinascita" e preferenza in favore del candidato alle elezioni regionali F.M., pur indicata come presente nel ricorso principale.

Le parti nulla hanno rilevato al riguardo.

La censura appare, pertanto, infondata in punto di fatto.

4.3.3 I ricorrenti principali hanno dedotto che nella Sezione n. 3 non è stata attribuito un voto alla lista n. 1 per la presenza di due preferenze alla carica di consigliere e l’assenza della croce sul simbolo.

La scheda in questione è stata rivenuta in sede di verificazione. Essa non reca alcun segno in corrispondenza del contrassegno di lista, ma l’indicazione della preferenza M. – P..

Tra i candidati della lista n. 1, figurano E. M. e V. P..

I ricorrenti principali, nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, hanno evidenziato che la mancata apposizione del segno sul contrassegno di lista non invalida il voto, atteso che il 5° comma dell’art. 57 più volte menzionato prevede che se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Hanno, inoltre, rilevato che la candidata M. è coniugata P., per cui l’elettore ha probabilmente ritenuto di indicare anche il cognome del marito.

La censura è fondata.

In effetti, ai sensi della norma indicata dai ricorrenti principali, la mancata apposizione del segno sul contrassegno di lista non porta ad invalidare il voto, allorché nello spazio corrispondente alla preferenza si indicato il nome di un candidato compreso nella stessa lista.

Quanto all’indicazione del nome di altro candidato nella lista n. 1 (P.), v’è da dire che l’ipotesi è normativamente disciplinata, in quanto l’u.c. dell’art. 57 in discorso prevede che le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

Nel caso di specie, trattandosi di Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, poteva essere espressa una sola preferenza. Ne consegue che la preferenza in eccedenza (P.) deve considerarsi nulla.

Restano, invece, validi il voto per la lista e la preferenza per la candidata M., che devono essere, pertanto, attribuiti.

4.4.1 In relazione alle operazioni della Sezione elettorale n. 4 i ricorrenti principali hanno rilevato la validità di una scheda dichiarata invalida con segno croce sul simbolo della lista n. 1 e preferenza per un candidato delle concomitanti elezioni regionali.

In sede di verificazione non è stata rinvenuta una scheda con le caratteristiche indicate nell’ordinanza che ha disposto il mezzo istruttorio, in cui si fa riferimento a scheda "con segno croce sul simbolo della lista n. 1 e preferenza per una candidato nelle elezioni regionali nel partito dei Sociali Uniti".

Nei motivi aggiunti si lamenta il fatto che il riferimento alla lista dei Sociali Uniti sia frutto di una mera svista e che nel corso della verificazione è stata individuata una scheda con le caratteristiche indicate in ricorso, recante segno sul simbolo della lista n. 1 e preferenza per il candidato alle elezioni regionali Miceli nella lista S..

I ricorrenti principali hanno chiesto l’invio della scheda, non inoltrata dall’organo verificatore.

Osserva che il Collegio che la censura di cui al ricorso è inammissibile in quanto espressa in modo del tutto generico, secondo il criterio già usato, ad esempio, in relazione al punto 4.1.5, inerente al caso di una scheda nulla nella Sezione n. 1, con segno croce sul contrassegno n. 1, segno croce anche sul candidato a sindaco e preferenza per un candidato a consigliere nella stessa lista.

La previsione di cui alla lettera b del punto 4 dell’ordinanza, che dispone l’acquisizione della scheda, è probabilmente frutto di un refuso, come dimostrato, tra l’altro, dal fatto che essa riporta, peraltro parzialmente, quanto già disposto alla precedente lettera a).

4.4.2 Ugualmente inammissibile per genericità l’ulteriore censura, riferita ancora alla Sezione n. 4, con cui si lamenta la dichiarazione di invalidità di due schede con segno sul simbolo della lista n. 1 Uniti per la Rinascita e due preferenze asseritamente illeggibili.

Anche in questo caso la censura è priva di quei minimi elementi di specificità tali da consentire, in ipotesi, l’univoca individuazione delle schede.

4.4.3 Affermano i ricorrenti principali che nella Sezione n. 4 è stata annullata una scheda con segno sul simbolo della lista n. 1 e preferenza per un candidato nelle elezioni regionali nelle fila dei socialisti uniti P.M..

Nel corso della verificazione è stata individuata la scheda in questione ed essa è stata inviata all’organo giudicante.

Dall’esame della scheda risulta espresso il voto in favore della lista n. 1 ed espressa la preferenza in favore di M..

È irrilevante, innanzi tutto, che non sia stato indicato il nome P., non risultando che sussistano elementi tali da ingenerare equivoci.

D’altra parte, quanto alla formulazione della censura, v’è da dire che, in ogni caso, i ricorrenti principali non hanno affermato che sulla scheda vi sia indicata la preferenza P.M., ma che la preferenza è stata espressa in favore di un candidato alle concomitanti elezione regionali con quel nome.

Il voto in questione deve, pertanto, ritenersi valido per la lista n. 1, per le ragioni indicate al precedente punto 4.2.1.

4.4.4 I ricorrenti principali hanno dedotto, ancora con riferimento alla Sezione n. 4, che è stata annullata una scheda con segno croce sia sul simbolo della lista n. 1, sia su quello della lista n. 2 e con preferenza espressa in favore di un candidato della lista n. 1.

Il voto sarebbe validamente attribuito alla lista n. 1, ai sensi del penultimo comma dell’art. 57 del T.U. n. 570/1960, che prevede che se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

La censura è inammissibile per genericità, in quanto le indicazioni fornite non si prestano a consentire l’univoca individuazione della scheda in questione. Essa tende, pertanto, ad attivare un’attività istruttoria di carattere meramente esplorativo.

4.5. Per ragioni analoghe a quelle indicate nel precedente punto 4.4.4, deve ritenersi inammissibile la censura con la quale si rileva, con riferimento alla Sezione n. 5, l’illegittimo annullamento di una scheda con segno croce sia sul simbolo della lista n. 1, sia su quello della lista n. 2 e con preferenza espressa in favore di un candidato della lista n. 1.

4.6.1 I ricorrenti principali lamentano che nella Sezione n. 6 è stata annullata una scheda con segno croce sul contrassegno della lista n. 1 e preferenza per un candidato a consigliere della stessa lista, espressa nel riquadro esatto.

In sede di verificazione non è stata rinvenuta una scheda con tali caratteristiche.

4.6.2 Ugualmente non rivenuta, tra quelle annullate della Sezione n. 6, una scheda che, secondo i ricorrenti principali, recava segno croce sul simbolo della lista n. 1 e preferenza per il candidato a consigliere De Vita.

4.6.3 I ricorrenti affermano che nella Sezione n. 6 è stata ingiustamente annullata una scheda con segno croce sul simbolo della lista n. 1 e con preferenza ritenuta illeggibile.

Come detto al punto 4.4.2, anche in questo caso la censura è priva di quei minimi elementi di specificità tali da consentire, in ipotesi, l’univoca individuazione delle schede.

Stante l’inammissibilità della censura, non può avere alcun rilievo il fatto, affermato dai ricorrenti principali con i motivi aggiunti, secondo cui in sede di verificazione sarebbe stata rinvenuta una scheda con quelle caratteristiche.

4.7.1 Con riferimento alla Sezione n. 7 i ricorrenti principali affermano che è stata illegittimamente attribuito alla lista concorrente Passione per Tropea il voto di cui a una scheda senza segno sul simbolo sul simbolo della lista e la scritta "V." apposta sulla stessa.

L’organo verificatore non ha rinvenuto una scheda con le caratteristiche indicate, ma solo una scheda recante il nome "N. V." ed il segno croce sul simbolo.

Con ordinanza n. 199 del 10 febbraio 2011 è stata disposta l’acquisizione della scheda.

Ritiene il Collegio che tale scheda debba considerarsi corrispondente a quella descritta in ricorso. Il fatto che vi sia l’indicazione del nome "N." accanto a "V.", non può condurre, secondo un criterio di logica e perfino di buon senso, a considerare tale scheda altra cosa rispetto a quella indicata in ricorso.

Ciò premesso, deve rilevarsi la fondatezza delle doglianze di cui al ricorso principale ed ai motivi aggiunti.

Risulta pacifico che non vi è alcun candidato con il nome "V." o "N. V.".

Secondo il criterio già indicato al precedente punto 4.1.1, deve ritenersi nullo il voto espresso per una lista che contiene nel riquadro della lista medesima l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a nessuno dei candidati delle liste, costituendo l’indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato un segno di riconoscimento del voto.

Nonostante quanto sostenuto dal Comune resistente, non può essere in alcun modo valorizzata una pretesa assonanza con il cognome del candidato V., che pur si chiama A. detto N., in quanto, dal punto di vista ortografico, vi è una differenza troppo profonda tra i due cognomi.

Tale voto, pertanto, non avrebbe dovuto essere attribuito alla lista n. 2 "Passione Tropea", con candidato a Sindaco il dott. A.R..

4.7.2 Nella Sezione n. 7 sarebbe stata illegittimamente annullata una scheda con segno croce sul simbolo della lista n. 1 e preferenza Scalfaro.

Sottolineano i ricorrenti principali che tra i candidati della lista vi è R.S. e l’errata indicazione della lettera finale non potrebbe costituire segno di riconoscimento.

Tale scheda non è stata rivenuta e le parti nulla hanno rilevato al riguardo.

4.7.3 Ugualmente non rintracciata fra le schede nulle della Sezione n. 7 una scheda che secondo i ricorrenti principali recherebbe segno croce sul simbolo della lista n. 1 e preferenza Sciariti, da intendersi riferita al candidato Sciariti.

Le parti nulla hanno osservato.

5. L’istruttoria effettuata ha condotto alla verifica della presenza di 3 voti validi non attribuiti alla lista n. 1 Uniti per la Rinascita con V. Sindaco e di un voto nullo illegittimamente attribuito alla lista n. 2 Passione Tropea.

Ciò condurrebbe ad attribuire alla lista n. 1 un voto in più rispetto a quelli riportati dalla lista concorrente.

Ne consegue la necessità passare all’esame delle censure mosse dai controinteressati con il ricorso incidentale, stante la possibilità che l’esame di esse conduca ad una modifica del risultato elettorale tale da vanificare l’iniziativa dei ricorrenti principali.

6.1.1 I ricorrenti incidentali deducono, innanzi tutto, che nella Sezione n. 1 è stata annullata una scheda consegno croce sulla lista n. 2 e preferenza ad un candidato delle concomitanti elezioni regionali.

La censura è inammissibile per genericità, secondo quanto già ritenuto, tra l’altro, al punto 4.4.1, in relazione ad una scheda nulla della Sezione elettorale n. 4, di cui i ricorrenti principali hanno rilevato la validità, in quanto recante segno croce sul simbolo della lista n. 1 e preferenza per un candidato delle concomitanti elezioni regionali.

6.1.2 Secondo i ricorrenti incidentali nella Sezione n. 2 sarebbe stata annullata illegittimamente una scheda con segno di croce sulla lista n. 2 e preferenza Chisari.

La scheda, tuttavia, non è stata rinvenuta e le parti non hanno rilevato alcunché al riguardo.

6.1.3 Ugualmente non rinvenuta tra le schede nulle della Sezione n. 1 altra in cui, secondo i ricorrenti incidentali, vi sarebbe stato segno croce sul simbolo della lista n. 2 e preferenza in favore di "libero".

6.2.1 È inammissibile in quanto generica la censura con la quale, in relazione alla Sezione n. 2, si deduce l’illegittimità dell’annullamento di una scheda con croce sul simbolo della lista n. 2 e preferenza per un candidato alle elezioni regionali.

Le ragioni di ciò sono quelle già illustrate al precedente punto 6.1.1.

6.2.2 È del pari inammissibile e per le stesse ragioni indicate al precedente punto 6.2.1 la censura con cui i ricorrenti incidentali deducono l’illegittimità della dichiarazione di nullità, nella Sezione n. 2, di un scheda con croce sul simbolo della lista n. 2 e preferenza non chiara.

6.3.1 I ricorrenti lamentano che, nella Sezione n. 3, sarebbe stato attribuito alla lista n. 1 un voto di cui ad una scheda senza croce e con preferenza "M.P.", espressa con penna ad inchiostro.

Ciò costituirebbe segno di riconoscimento.

L’organo verificatore ha ritenuto, anche in base al confronto con altre schede della Sezione, di dovere escludere, nonostante la differenza di colore del tratto, che sulle tre schede rinvenute, aventi le caratteristiche indicate in ricorso, sia stata usata penna ad inchiostro.

Il Collegio, ritenendo adeguate le precisazioni dell’organo verificatore, non reputa necessario disporre l’acquisizione delle schede in questione, pur a fronte delle contestazioni del ricorrente di cui al ricorso per motivi aggiunti.

6.3.2 Sempre nella Sezione n. 3 sarebbe stata annullata una scheda con croce sul simbolo della lista n. 2 e preferenza ad un candidato alle elezioni regionali.

La censura è inammissibile per genericità, secondo quanto precisato, tra l’altro, al precedente punto 6.1.1.

6.3.3 Ugualmente inammissibile, per ragioni analoghe, la censura con la quale i ricorrenti incidentali deducono che sarebbero state illegittimamente attribuite alla lista n. 1 due schede senza alcun segno di croce sul simbolo con nomi inesistenti.

6.4 Sono inammissibili, in quanto generiche, sulla base delle considerazioni più volte ripetute, le censure con le quali, in relazione alla Sezione n. 4, i ricorrenti incidentali deducono l’illegittimità dell’annullamento di due schede

con croce sulla lista n. 2 e preferenza per un candidato alle regionali e di una scheda con croce sul simbolo della lista n. 2 e preferenza non chiara, nonché dell’attribuzione alla lista n. 1 di un voto su scheda non recante segno di croce ed una preferenza ad un candidato inesistente.

Per tale ragione non possono trovare ingresso le censure di cui ai motivi aggiunti, con cui si fa presente l’avvenuto rinvenimento di schede con le caratteristiche segnalate (scheda con segno di croce sul simbolo della lista n. 2 e preferenza Grillo).

6.5.1 Del pari inammissibile, sempre perché generica, la censura con la quale i ricorrenti incidentali rilevano che nella Sezione n. 5 sono state annullate due schede sulla lista n. 2 e preferenza non chiara.

A causa dell’inammissibilità della censura non può essere presa in considerazione la censura relativa al rinvenimento di una scheda con le caratteristiche indicate (scheda annullata recante croce sulla lista n. 2 e sulla lista n. 1 e preferenza Rodolico), sollevata con i motivi aggiunti.

6.5.2 Inammissibile, ancora per genericità, la censura con cui i ricorrenti incidentali lamentano l’annullamento nella sezione n. 5 di una scheda con croce sulla lista n. 2 e preferenza per un candidato alle elezioni regionali.

Per le ragioni indicate al precedente punto 6.5.3 non può essere accolta la censura di cui ai motivi aggiunti relativa al rinvenimento (scheda recante croce sulla lista n. 2 e preferenza Lorenzo nello spazio relativo, con altra preferenza nello spazio della lista n. 1).

6.5.3 Sempre con riferimento alla Sezione n. 5 i ricorrenti incidentali deducono l’illegittimità dell’annullamento di una scheda con segno di croce sul simbolo della lista n. 2 annullata per la presenza di una macchia di inchiostro.

Non è stata rintracciata alcuna scheda con tali caratteristica.

6.6.1 Anche in relazione alla Sezione n. 6 i ricorrenti hanno lamentato l’annullamento di una scheda con segno di croce sul simbolo della lista n. 2 annullata per la presenza di una macchia di inchiostro.

La scheda non è stata rinvenuta tra quelle dichiarate nulle e le parti non hanno osservato alcunché.

6.6.2 I ricorrenti incidentali hanno dedotto l’illegittimo annullamento di una scheda con croce sulla lista n. 2 e preferenza non chiara tracciata nello spazio della lista n. 2.

La censura è inammissibile per genericità, per le ragioni già segnalate in relazione ad analoga censura esaminata al precedente punto 6.5.1.

A causa dell’inammissibilità della censura non può essere presa in considerazione la censura relativa al rinvenimento di una scheda con le caratteristiche indicate (scheda nulla con croce sul simbolo della lista n. 2 e preferenza Cortese), sollevata con i motivi aggiunti.

6.7.1 Per le ragioni in precedenza indicate, risulta inammissibile per genericità, la censura con cui i ricorrenti incidentali lamentano l’annullamento nella sezione n. 7 di una scheda con croce sulla lista n. 2 e preferenza per un candidato alle elezioni regionali.

6.7.2 I ricorrenti incidentali hanno dedotto l’illegittimo annullamento, nella Sezione n. 7, di una scheda con croce sulla lista n. 2 e preferenza non chiara tracciata nello spazio della lista n. 2.

Si tratta, tuttavia, di censura generica, per le ragioni già esposte in precedenza.

L’inammissibilità della censura impedisce l’ingresso alla censura di cui ai motivi aggiunti dei ricorrenti incidentali, con la quale si deduce il rinvenimento in sede di verificazione, nella Sezione n. 7, di un scheda con le caratteristiche indicate.

6.7.3 I ricorrenti incidentali hanno rilevato che, nella Sezione n. 7, è stata illegittimamente annullata una scheda con segno sul simbolo della lista n. 2 e preferenza "V.", perché recante una piccola macchia.

La scheda non è stata rinvenuta in sede di verificazione.

6.7.4 I ricorrenti incidentali, infine, hanno rilevato l’illegittima assegnazione, nella Sezione n. 1 di tre schede recanti l’espressione "S.Martino", costituente segno di riconoscimento.

In sede di verificazione sono state rinvenute due schede, entrambe con segno di croce sul simbolo della lista n. 1 Uniti per la Rinascita. Una, in corrispondenza della preferenza per la lista n. 1, reca la dicitura "SMARTINO"". L’altra, in corrispondenza della preferenza, reca la dicitura "S.MARTINO".

Con ordinanza n. 199 del 10 febbraio 2010 è stata disposta l’acquisizione di due schede con preferenza "SAN MARTINO", di cui al punto 5.1 (p.9) dell’ordinanza n. 249 del 3 dicembre 2010, rinvenute nella Sezione n. 7 e menzionate nel verbale di verificazione nella penultima pagina. Tali schede sono state inviate e da esse è risultato che la preferenza è stata in effetti espressa in favore di "SAN MARTINO".

Le censure sono fondate.

In relazione a tali doglianze va ribadito quanto già affermato al precedente punto 4.1.1. e ciò che deve considerarsi nullo il voto espresso per una lista che contiene nel riquadro della lista medesima l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a nessuno dei candidati delle liste, in quanto l’indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato è un segno di riconoscimento del voto (v. giurisprudenza citata in precedenza).

Il fatto che l’elettore abbia inteso riferire il voto al candidato della lista n. 1 Mario Sammartino non porta a diverse conclusioni, considerato che in tal modo risulta accresciuta l’idoneità dell’indicazione a rendere riconoscibile il voto.

Le schede acquisite in sede di verificazione, recanti la dicitura "S.MARTINO" o "SAN MARTINO", sono in tutto quattro.

Solo tre voti, tuttavia, possono essere considerati in questa sede, atteso che nel ricorso incidentale vengono indicate tre sole schede con le caratteristiche sopra evidenziate.

Ne consegue che tre voti devono considerarsi illegittimamente assegnati alla lista n. 1.

7. Si è detto che tra le due liste in competizione è stato rilevato, in esito alle operazioni elettorali, uno scarto di tre voti, essendo risultato che la lista "Passione Tropea" ha conseguito il "maggior numero di voti", avendone riportati 2279, mentre la lista "Uniti per la Rinascita" ne ha conseguiti 2276 voti.

Discende da quanto sopra che, sulla base delle censure del ricorso principale, devono essere assegnati alla lista n. 1 "Uniti per la Rinascita con V. Sindaco" un totale di tre voti illegittimamente annullati, come specificato ai precedenti punti 4.2.1, 4.3.3 e 4.4.3.

Alla stregua delle censure del ricorso principale, deve, inoltre, considerarsi nullo un voto illegittimamente attribuito alla lista n. 2 "Passione Tropea R. Sindaco", secondo quanto rilevato al precedente punto 4.7.1.

L’illegittimità dell’attribuzione di ulteriori tre voti in favore della lista n. 1, risultante sulla base della parziale fondatezza delle censure del ricorso incidentale, come specificato al punto 6.7.4, fa sì, tuttavia, che tra le due liste permanga uno scarto di due voti e che la più votata risulti pur sempre la lista "Passione Tropea R. Sindaco".

Ciò impone di passare all’esame del secondo motivo di ricorso, che si può esaminare solo successivamente al primo, in quanto i ricorrenti lo hanno dedotto in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo.

Con tale secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 41 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, dei principi valevoli in materia elettorale e dell’art. 48 Cost.

8. Le censure di cui al secondo motivo sono incentrate sull’illegittima ammissione di alcuni elettori al voto con accompagnatore, nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, che sarebbe avvenuto in dispregio delle norme di cui all’art. 41 del DPR 16 maggio 1960 n. 570, che, al primo comma, dispone: "I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica".

Ai fini di completezza di istruttoria il Collegio ha disposto con la menzionata ordinanza n. 199 del 10 febbraio 2011, in occasione dell’acquisizione delle schede elettorali non trasmesse, il deposito dei certificati medici allegati ai verbali delle sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 6 del Comune di Tropea, con raccomandazione alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia di reperirli presso gli enti od organismi che li detengono.

Per un mero errore di battitura, peraltro, non è stata indicata, tra le sezioni in relazione alle quali reperire i certificati medici, la sezione n. 7.

L’organo incaricato ha effettuato le dovute ricerche presso gli Uffici del Consiglio Regionale, ove sono custoditi i verbali delle operazioni di seggio per le elezioni regionali, svoltesi contemporaneamente alle comunali, nonché presso l’Ufficio elettorale provinciale.

Esso, tuttavia, ha rinvenuto solo alcuni certificati medici ed, in particolare, i certificati del medico designato dall’ASL relativi a F.M., F.C., R.E., C.F. (sezione n. 1), A.A. (sezione n. 3) e due certificati rilasciati da altri medici, relativi a S.R. (sezione n. 3) e S.I. (sezione n. 4) e due verbali di Commissione di prima istanza per l’accertamento dell’invalidità relativi a V.C. e A.F. (sezione n. 4).

Il Collegio non ritiene necessario reiterare l’ordine di acquisizione in relazione ai certificati medici non reperiti, atteso che, la mancanza dei certificati, può essere sopperita dalle indicazioni risultanti dai verbali delle operazioni elettorali di sezione, secondo un principio desumibile dalla recente sentenza n. 1766 del 23 marzo 2011 della Sezione V del Consiglio di Stato, affermato in relazione al caso del mancato rinvenimento delle schede elettorali.

9.1 Con riferimento alla sezione n. 1 i ricorrenti rilevano che dal verbale della sezione n. 1 risulta l’ammissione al voto assistito di tre elettrici, F.M., F.C. e R.E. e che, nella colonna riservata al motivo dell’autorizzazione al beneficio, sono state poste, rispettivamente, le seguenti diciture: "marcato deficit visivo"; "marcato deficit visivo"; "grave deficit visivo".

Le diciture "marcato deficit visivo" o "grave deficit visivo" sarebbero generiche e non idonee a legittimare l’ammissione al voto con accompagnatore, in quanto una pur marcata diminuzione della capacità visiva non è assimilabile alla cecità.

Tali diciture, d’altra parte, non esprimerebbero specifiche patologie, ma dei sintomi.

Il Presidente di Seggio sarebbe sempre tenuto ad indicare nel verbale, anche in presenza di certificazione medica, il motivo specifico della assistenza nella votazione, e tale motivo non potrebbe che riguardare le ipotesi tassativamente previste o altro impedimento di analoga gravità.

Dovrebbe risultare, altresì dal verbale l’effettuazione della prova empirica.

Inoltre, non sarebbe stato allegato a verbale alcun certificato medico.

Tale allegazione sarebbe necessaria, al fine di verificare che il medico certificante ha davvero ottemperato a quanto impostogli dalla norma, ovvero abbia attestato che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.

Rilevano ancora i ricorrenti che l’ammissione al voto assistito del sig. C.M.A. sarebbe avvenuta esclusivamente sulla base della dicitura "ADV".

L’entrata in vigore della nuova norma prevista dall’art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003 n. 17, che modificato il testo dell’art. 41 del DPR n. 570/1960, per il quale "…l’annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione… mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale…", non avrebbe esentato il Presidente di Seggio dall’indicare il motivo specifico dell’autorizzazione al voto assistito.

Le censure sono infondate.

La decisione n. 1265 del 15 marzo 2004 della V sezione del Consiglio di Stato, preso atto della modifica apportata all’art. 41 in discorso ad opera dell’art. 9 della L. 11 agosto 1991 n. 271, per la quale i certificati del medico designato dall’azienda sanitaria debbono attestare che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore, ha affermato, tra l’altro, che "…ai fini del voto assistito, il funzionario medico designato dai competenti organi dell’unità sanitaria locale deve svolgere il suo accertamento anche sulla attitudine dell’infermità fisica, da cui è affetto l’elettore, ad impedire (non solo, dunque, a renderla più gravosa) l’autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare "attestazione".

Deve, pertanto, ritenersi ormai superata quella giurisprudenza che riconosceva ai certificati medici prodotti dall’elettore qualità di atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell’infermità e non anche per quanto riguarda la specifica capacità invalidante delle medesime, così da vincolare il Presidente del seggio elettorale solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto impedimento all’espressione materiale del voto e ciò anche se nel certificato medico si attesti l’impossibilità all’espressione personale del voto".

Il primo dato, pertanto, è che a detti certificati va riconosciuta la qualità di atti di certezza privilegiata anche in relazione alla portata pratica della malattia, quale concreto impedimento all’espressione materiale del voto.

Da qui la conclusione che il presidente del seggio non è tenuto in ogni caso ad effettuare la c.d. prova empirica, in quanto il relativo accertamento è stato già effettuato da un organo pubblico nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica e che non è ammesso che il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo pur prudente apprezzamento.

Tutto ciò, però, con la precisazione che "…Egli potrà in ogni caso esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che siano funzionali all’esercizio del potere, di cui è titolare, di consentire la modalità di voto in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorquando a sorreggere la sua decisione negativa sussistano elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quanto meno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati".

Come di recente precisato da Cons. St., sez. V, 19 marzo 2011 n. 1721, ai fini della valutazione ora menzionata, è necessario che il presidente del seggio conosca, attraverso l’attestazione contenuta nel certificato medico, quale sia la patologia che, a giudizio del medico, determina l’impedimento. Ciò soprattutto se si tratti di malattie, definite dalla legge di analoga gravità, il cui effetto preclusivo all’esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente.

È, pertanto, necessario che dal certificato del medico designato risulti la patologia che impedisce l’autonoma espressione del voto.

Venendo, al caso di specie, va rilevato che l’espressione di voto assistito da parte delle sig.re F.M., F.C. e R.E. ha avuto luogo sulla base di certificato rilasciato dal medico designato.

La presenza di tali certificati recanti sia l’indicazione della malattia sia l’attestazione della capacità invalidante della patologia riscontrata, peraltro reperiti dalla Prefettura, risulta dal verbale delle operazioni elettorali di sezione, che è atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso.

Non è stata dedotta alcuna circostanza concreta che avrebbe dovuto indurre il Presidente del seggio a disattendere la certificazione, giacché un grave o un marcato deficit visivo, secondo canoni della scienza medica universalmente accettati, ben può determinare l’impossibilità della manifestazione autonoma del voto. E questo è ciò che conta, dal momento che, come si è detto, il presidente del seggio non può sovrapporre il proprio giudizio a quello dell’organo pubblico incaricato, improvvisando, magari, improbabili prove di misurazione della vista.

La censura relativa al voto delle tre elettrici menzionate risulta infondata.

Quanto al rilievo, relativo al voto dell’elettore C.M.A., secondo cui, anche in presenza dell’apposizione della sigla ADV, vi sarebbe la necessità di procedere ugualmente alla prova empirica, tale opinione si scontra inesorabilmente con il chiaro disposto dell’ultimo comma dell’art. 41 in discorso, per il quale "L’annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale… nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni", come del resto già ritenuto dalla giurisprudenza della Sezione (TAR Calabria, Catanzaro, 1 luglio 2010 n. 1412, cit.).

I ricorrenti, come si è detto, esprimono una serie di rilievi, ribaditi anche con gli ultimi motivi aggiunti, relativi alla mancata allegazione ai verbali dei certificati medici.

Nel caso della sezione n. 1 tali certificati sono stati reperiti. Può, però subito rilevarsi, con discorso che vale con riferimento a quanto verificato in relazione alle altre sezioni elettorali, che l’eventuale mancata allegazione al verbale del certificato medico, può avere rilevo solo nel caso in cui essa non sia sopperita dalla verbalizzazione delle operazioni elettorali, secondo il principio desumibile dalla menzionata sentenza n. 1766/2011 della V Sezione del Consiglio di Stato.

9.2 Con riferimento alla sezione n. 2 i ricorrenti rilevano che in essa sono stati illegittimamente ammessi al voto due elettori, i signori M.D. ed A.G..

Per il sig. Mazzara ricorrerebbe sempre la generica dicitura "grave deficit visivo".

Per la sig.ra Accorinti risulterebbe solo ed esclusivamente la dicitura "ADV".

Quanto al primo elettore, risulta dal verbale delle operazioni elettorali di sezione che l’espressione del voto assistito ha avuto luogo sulla base della certificazione del medico designato (dott. Elio Ventrice).

Non v’è da far altro che richiamare quanto specificato al precedente punto 9.1.

Valgono le considerazioni di cui al punto 9.1 anche in relazione al voto assistito espresso sulla base della dicitura "ADV".

9.3 Riguardo alla sezione n. 3, i ricorrenti rilevano che risulta l’ammissione al voto assistito di due persone, i signori A.A. e S.R..

Per il sig. Addolorato sarebbe riportata la dicitura "morbo di Parkinson", che non sarebbe una indicazione che non vale di per sé ad ammettere il voto assistito.

Non sarebbe stato allegato il certificato medico eventualmente esibito.

Gli stessi aggiungono che per la sig.ra S.R. è stata invece riportata la dicitura "schizofrenia indif.", ossia schizofrenia indifferenziata, che è una malattia mentale e, quindi, non avrebbe nulla a che vedere con gli

impedimenti fisici di cui all’art. 41, comma 1, D.P.R. n.570/1960.

Nella Sezione n. 3, pertanto, sarebbe stati illegittimamente ammessi al voto assistito.

Con riferimento al voto del sig. Accorinti, risulta dal verbale che vi è certificato del medico designato, che, peraltro, è stato reperito dalla Prefettura.

Il morbo di Parkinson, soprattutto se la malattia è in una fase avanzata, ben può determinare un’incapacità assoluta all’autonoma espressione del voto. La relativa valutazione, come detto più volta, è affidata alla discrezionalità tecnica dell’organo pubblico incaricato, non superabile se non in contrasto con canoni della scienza medica universalmente accettati.

In proposito valga, pertanto, quanto rilevato in precedenza.

Riguardo al caso della sig.ra S.R., le doglianze dei ricorrenti risultano, invece, fondate.

La patologia della sig.ra Saturno (schizofrenia indifferenziata), attestata, peraltro, da un medico diverso da quello incaricato (v. certificato reperito dalla Prefettura), è indubbiamente una malattia mentale.

È principio assolutamente pacifico che presupposto indefettibile per l’ammissione al voto assistito è la presenza di un impedimento di carattere fisico.

Ciò si desume dal chiaro disposto dell’art. 41 del D.P.R. 570/1960, che menziona fattori quali la cecità, l’amputazione delle mani, la paralisi. Quanto al riferimento ad altro impedimento di analoga gravità, la giurisprudenza ha precisato che il dato comune che permette l’estensione non è solo quello di carattere quantitativo attinente alla gravità, ma soprattutto quello di carattere qualitativo attinente al tipo infermità, che devono essere, quindi, tali da incidere nella fase della dichiarazione della volontà precedentemente formatasi (sul punto, ampiamente, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 1997 n. 768).

Il voto assistito, pertanto, è ammesso allorché si sia in presenza di un’infermità di carattere fisico, tale da impedire, al pari della cecità, dell’amputazione delle mani e della paralisi, l’autonoma manifestazione del voto. Il legislatore, essendo vincolato al rispetto dei principi di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto, ha ristretto la possibilità di assistenza nell’espressione del voto alle sole ipotesi in cui l’impedimento – che deve avere carattere assoluto – incida sulle possibilità di materiale manifestazione del voto, derivando da un’infermità di carattere fisico (Consiglio di Stato, Sez. V, 768/1997 cit.).

La stessa giurisprudenza ha, invece, escluso che un impedimento di carattere psichico, anche se assoluto, possa rendere legittimo il ricorso al voto assistito, giacché l’accompagnatore, in questo caso, non si limiterebbe ad effettuare un’operazione di carattere materiale tesa a supportare l’espressione di una volontà già formatasi, ma sostituirebbe l’elettore nella stessa formazione della volontà relativa alla scelta elettorale. L’assistenza, in questo caso, finirebbe per incidere sullo stesso procedimento di formazione della volontà dell’elettore e risulterebbe, pertanto, incompatibile con i principi di personalità e libertà del voto (in tema, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 1 febbraio 2006 n. 78 e giurisprudenza ivi menzionata).

Ne consegue che il voto della sig.ra Saturno deve considerarsi non valido.

9.4 Secondo i ricorrenti nella sezione n. 4 risulterebbero illegittimamente ammessi al voto assistito i signori S.I., A.F. e V.C..

I sigg.ri Scidà e Accorinti, osservano i ricorrenti, sono stati ammessi rispettivamente sulla base delle diciture "inv. civile occhi" e "difficoltà pers. 100 %", senza alcuna allegazione, in entrambi i casi, di certificato medico.

L’espressione "inv. civile occhi" sarebbe generica visto che non indica il grado di invalidità.

Anche l’espressione "difficoltà pers. 100 %" sarebbe estremamente generica e di ben poco significato.

Il sig. V.C., sottolienano i ricorrenti, è stato ammesso al voto assistito poiché affetto da "invalidità mentale, che non ha nulla a che vedere con la cecità o con la privazione dell’uso degli arti superiori.

Il sig. V.C. risulterebbe, inoltre, accompagnato al voto dal sig.V.G., che è cugino di un candidato della lista avversaria n.2 "Passione Tropea", dott. R.G..

L’ammissione al voto assistito sarebbe quindi illegittima anche per il predetto rapporto di parentela, giacché l’art. 41, comma 7, del T.U. n.570/1960 dispone che i certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell’unità sanitaria locale, ed i designati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati.

Iniziando l’esame delle censure da quelle relative al voto della sig.ra Scidà, risulta dal verbale che la stessa è stata ammessa al voto assistito dal Presidente sulla base di documentazione proveniente dall’Azienda Sanitaria, da cui risultano alterazioni dell’organo visivo. Nel verbale risulta la seguente dicitura: "inv. civile occhi".

Per quanto sintetica, tale indicazione è espressiva di una valutazione effettuata dal Presidente del seggio in ordine ad un specifico impedimento all’espressione del voto, effettuata, peraltro, anche sulla scorta di documentazione proveniente da organo pubblico.

Il Presidente del seggio, in sostanza, ha proceduto alla c.d. prova empirica ed ha motivato la scelta adottata di ammettere l’elettore al voto assistito sulla base di verbalizzazione ragionevolmente sintetica, in quanto in grado di individuare l’impedimento riscontrato, senz’altro riconducibile alle previsioni del più volte menzionato art. 41.

È bene precisare, in proposito, che quanto rilevato in ordine al valore dei certificati del medico incaricato, non toglie che, in assenza di essi, il Presidente, sulla base di propria valutazione di cui si dia conto nel verbale, possa ammettere un elettore al voto assistito, laddove riscontri un impedimento riconducibile a quelli menzionati dalla legge. Ciò si desume dal disposto dell’art. 41, per il quale l’esibizione del certificato medico è eventuale (in materia, di recente, Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2011 n. 159).

Quanto detto sopra non può riscontrarsi con riferimento al caso dell’elettrice A.F., riguardo alla quale il motivo specifico dell’autorizzazione al voto mediante un accompagnatore risulta essere il seguente: "difficoltà pers. 100%".

La verbalizzazione del motivo dell’ammissione al voto assistito in assenza del certificato designato dell’ASL, risulta essere del tutto generica, in quanto rende impossibile verificare se l’impedimento riscontrato possa essere ricondotto ad alcuno di quelli contemplati dall’art. 41 del DPR 570/1960 (si confrontino, al riguardo, i principi sanciti con la sentenza n. 1721/2001 della V Sezione del Consiglio di Stato, già citata).

Né alcuna valida indicazione può desumersi dal verbale della Commissione di prima istanza per l’accertamento dell’invalidità reperito dalla Prefettura.

Vi si legge, invero a fatica, che il soggetto è affetto, tra l’altro, da deficit deambulativo.

Anche a voler prescindere dal rilevare la natura dell’atto in questione, manca, comunque, alcuna specificazione riguardo ai caratteri di detto deficit, che possa valere a superare la rilevata genericità della verbalizzazione del Presidente del seggio.

L’ammissione al voto assistito dell’elettrice deve, pertanto, considerarsi illegittima, con conseguente invalidità del voto espresso.

Ugualmente invalido il voto espresso dal sig. V.C., ammesso al voto assistito sulla base del seguente motivo: "inv. mentale".

Al di là della genericità del riferimento, valga quanto già rilevato al precedente punto 9.3, con riferimento alle infermità psichiche.

Nel verbale della Commissione di prima istanza per l’accertamento dell’invalidità, trasmesso dalla Prefettura, si legge che la malattia mentale è intervenuta ad esito di encefalopatia. Tale precisazione, però, non sposta i termini della questione, in quanto essa attiene unicamente alla causa della malattia mentale.

Nella sezione n. 4 risultano due dei voti espressi con l’ausilio di accompagnatore risultano invalidi.

9.5 I ricorrenti osservano che nella sezione n. 6 sono stati ammessi al voto assistito 5 elettori, con le seguenti motivazioni:

1) M.I. – ved. M.: marcato deficit visivo.

2) R.M.: emiparesi dx.

3) C.V.: sigla AVD.

4) C. M.: handicap fisico, impossibilitato a scrivere.

5) S.D.: handicap fisico, tremore.

Il riferimento al deficit visivo sarebbe generico.

L’emiparesi dx, interessando un solo arto, non comporterebbe impedimento assoluto.

Non sarebbero stati allegati certificati.

Le diciture relative all’ammissione al voto assistito dei signori C. M. e S.D. sarebbero estremamente generiche e non indicherebbero alcuna specifica patologia.

Non vi sarebbe alcun certificato medico ed anche ammesso che sia consentito l’accertamento del Presidente di Seggio pur in assenza di certificazione medica, non risulterebbe adeguatamente verbalizzato il presunto "accertamento" effettuato.

I sigg.ri C. M. e S.D., inoltre, sarebbero interdetti per gravissimi disturbi mentali.

Risulterebbe, infine, che il sig. C. M. è stato accompagnato al voto dalla sig.ra Z.F., la quale è zia, da parte di madre, del candidato della lista n.2, sig. P.L..

Quanto all’ammissione la voto assistito degli elettori M.I. – ved. M., R.M. e C.V. le censure sono prive di fondamento.

Nel caso dei primi due elettori risulta dal verbale che l’ammissione al voto è avvenuta sulla base di certificazione del medico designato, rispettivamente, per marcato deficit visivo e per emiparesi dx.

A proposito del marcato deficit visivo, valga quanto rilevato al precedente punto 9.1.

Riguardo all’emiparesi del lato destro, risulta evidente che tale stato patologico è certamente in grado di determinare la mancanza di autosufficienza nei normali atti della vita quotidiana e può, quindi, rendere impossibile l’autonoma espressione del voto.

La valutazione tecnica del medico designato, risaltante dal verbale delle operazioni elettorali di sezione, appare quindi conforme ai canoni della scienza medica.

Nel caso del terzo elettore risulta la presenza della dicitura ADV. Valgano in proposito gli argomenti esposti al precedente punto 9.1.

Con riferimento agli altri due elettori, vanno richiamate, innanzi tutto, le considerazioni espresse al precedente punto 9.4 riguardo alla possibilità per il Presidente di disporre l’ammissione al voto assistito anche in assenza di certificato medico, sulla base della c.d. prova empirica.

I ricorrenti affermano che i motivi alla base dell’ammissione al voto assistito sono stati espressi in maniera generica.

L’affermazione non è condivisibile.

Nel caso dell’elettore C. si attesta un impedimento evidente, consistente in un handicap fisico che determina impossibilità a scrivere. Il Presidente ha attestato, sotto la propria responsabilità, che l’elettore è impossibilitato a scrivere e, quindi, l’esistenza di un impedimento riconducibile a quelli elencati nell’art. 41 del DPR n. 570/1960.

Si tratta di una valutazione specifica, consistente alla rilevazione di un impedimento evidente, che potrebbe essere superata solo mediante allegazione di elementi altrettanto specifici.

Lo stesso deve dirsi riguardo all’elettrice S.D., anch’essa ammessa la voto sulla base di un impedimento evidente, consistente in un handicap fisico, individuato quale tremore. Appare chiaro che il tremore ben può determinare un impedimento analogo, ad esempio, a quello della paralisi, esplicitamente menzionato nell’art. 41.

Anche in questo caso vi è una valutazione specifica, derivante da uno stato di impedimento definito evidente, contrastabile solo mediante concreti elementi contrari, che, nel caso di specie, non sono stati addotti.

Non è ben chiaro, poi, il riferimento al fatto che non vengono indicate delle patologie, atteso che lo stesso art. 41, a ben vedere, non menziona solo malattie in senso proprio e stretto, ma anche degli stati di alterazione fisica, che costituiscono impedimenti al voto.

Altra censura è relativa alla stato di interdizione per malattie mentali dei due elettori ora menzionati, vale dire del C. e della Scrugli.

In proposito, appare condivisibile, innanzi tutto, quanto rilevato dalla difesa del Comune di Tropea, che ha precisato che, in conseguenza dell’abrogazione, operata dalla legge 13 maggio 1978 n. 180, degli artt. 2 n. 1 e 3 del DPR 20 marzo 1967 n. 223, che escludevano dall’elettorato attivo gli interessi, lo stato di interdizione per infermità mentale non costituisce di per sé causa di esclusione dall’elettorato (si confronti, in proposito, l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione da parte di CGA, 23 luglio 1984 n. 99: la questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza da Corte cost. 30 settembre 1987 n. 303).

I ricorrenti, invero, sembrano far leva, più che sull’argomento di un impedimento legale, sul fatto che l’interdizione dimostrerebbe lo stato di infermità mentale degli elettori, incompatibile con l’espressione del voto assistito.

La censura è infondata, giacché l’ammissione a voto assistito ha avuto luogo sulla base di handicap fisico e non psichico.

Né, d’altra parte, è pensabile che in questa sede possa procedersi allo scrutinio di validità del voto sulla base della valutazione della sanità mentale dell’elettore.

Quanto al rapporto di parentela tra l’accompagnatore del C. ed un candidato, ritiene il Collegio che esso non possa incidere sulla validità del voto, giacché, sulla base di previsione che non appare suscettibile di estensione analogica, l’art. 41 si limita a prevedere i medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati. Nella norma non si fa alcuna menzione degli accompagnatori.

Le censure relative all’ammissione al voto assistito degli elettori della sezione n. 6 risultano, pertanto, infondate.

9.6 Ugualmente infondate le censure relative all’ammissione al voto assistito, nella sezione n. 7, degli elettori G.M., O. S. e D.L.A..

I signori Godano e De Luca, come risulta dal verbale delle operazioni elettorali di sezione, sono stati ammessi al voto assistito sulla base di certificato del medico designato, in quanto il primo è risultato affetto da morbo di Parkinson ed il secondo da grave deficit visivo.

Per il morbo di Parkinson si fa rinvio a quanto rilevato al punto 9.3 e per il grave deficit visivo a quanto rilevato al punto 9.1.

Può farsi rinvio al punto 9.1. anche in relazione al caso del sig. O., giacché nel verbale delle operazioni elettorali di sezione vi è la dicitura ADV.

9.7 Ne risulta l’illegittima espressione del voto assistito da parte di tre elettori delle sezioni n. 3 e n. 4 del Comune di Tropea, secondo quanto rilevato ai precedenti punti 9.3 e 9.4, per un numero di voti che è, pertanto, superiore allo scarto fra le due liste, che risulta essere pari a due voti. Ne consegue la necessità di annullare il verbale di proclamazione degli eletti e di ordinare la rinnovazione delle operazioni di voto nelle sezioni n. 3 e n. 4 alla stregua della previsioni di cui all’art. 77, primo comma, del DPR n. 570/1960.

10. In conclusione, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso principale con riferimento all’illegittima ammissione al voto assistito, nelle sezione n. 3 e n. 4, di tre elettori, rilevata con il secondo motivo di ricorso, dedotto in via subordinata.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale, in quanto le censure in esso dedotte, relative all’illegittima manata attribuzione alla lista n. 2 di voti validi o all’illegittima attribuzione di voti invalidi alla lista n. 1, non hanno attinenza ai profili di invalidità delle operazioni elettorali dedotti con il motivo subordinato di cui al ricorso principale.

Ne consegue l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e l’ordine di rinnovazione delle operazioni elettorali nella sezioni n. 3 e n. 4 del Comune di Tropea, con conseguente ordine alla Segreteria di immediata trasmissione in copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Tropea ed al Prefetto di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

Le spese delle operazioni di verifica, nella misura di cui all’allegato D al verbale di verifica depositato l’8 gennaio 2011, vanno poste per il 50% a carico del Comune di Tropea e per il 50% a carico dei controinteressati, in solido e salva rivalsa, e vanno corrisposte a Ministero dell’Interno, fatta eccezione per l’importo relativo a nove ore di straordinario, da corrispondere direttamente al verificatore dott. S.L..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il verbale di proclamazione degli eletti redatto dall’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 30 marzo 2010, relativo alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio comunale di Tropea, con cui è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Tropea il dott. R.A. per la lista n. 2 "Passione Tropea", per aver riportato "il maggior numero di voti, pari a n. 2279 voti validi" e dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n. 3 e n. 4 del Comune di Tropea ed ordina, ai sensi dell’art. 77 del DPR 16 maggio 1969 n. 570, la rinnovazione delle votazioni nelle Sezioni 3 e 4 del Comune di Tropea di tutti gli atti annullati (compresa la proclamazione degli eletti) i quali dovranno essere rivisti alla luce del risultato che conseguirà alla ripetizione del voto nelle predette sezioni.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Ordina alla Segreteria del tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di effettuare immediata trasmissione in copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Tropea ed al Prefetto di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm.

Spese compensate.

Pone per il 50% a carico del Comune di Tropea e per il 50% a carico dei controinteressati le spese di verificazione, da corrispondere con le modalità e nella misura di cui in motivazione.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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