Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15364 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14 novembre 2008 il Tribunale di Pesaro, Sezione distaccata di Fano, accoglieva l’appello di R.d.M. M. e rigettava l’opposizione all’esecuzione di C. A. al precetto intimatogli da quegli per il pagamento di Euro 1.150,00, credito cedutogli dalla cliente C.M. nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. hotel Astoria, poichè la transazione del giugno 2005 avente ad oggetto i rapporti pendenti con la predetta C. era successiva alla cessione del settembre 2003, e perciò tale accordo tra cedente e ceduto, ancorchè anteriore alla notifica al medesimo della cessione, indipendentemente dall’esserne egli a conoscenza, non era opponibile al cessionario e la C. non poteva transigere con il C. sul credito ceduto.

Ricorre C.A. cui resiste R.d.M. M. D.F.D..
Motivi della decisione

1. Come accennato in parte espositiva, con atto 19 ottobre 2006 R.d.M.M., avvocato, ha intimato a C. A. precetto per il pagamento della somma di Euro 1.150,00 oltre accessori.

Tale credito, liquidato a titolo di spese legali dal tribunale di Pesaro con ordinanza 27 agosto 2003 in favore della società Hotel Astoria s.r.l. nel procedimento n. 388/S/2003 pendente tra C.A. e l’Hotel Astoria s.r.l. – assumeva il R.d.M. – gli era stato ceduto dalla propria cliente C.M., legale rappresentante della società originaria creditrice, C.A., con atto 30 ottobre 2006 – in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C. e G. s.n.c. di Ceccopieri Alessandro & C. (già Hotel Astoria di Ceccopieri Marina & Alessandro s.n.c.) ha proposto, innanzi al giudice di pace di Fano, opposizione avverso tale precetto, eccependo, in primis, che il credito in discussione era stato estinto con transazione 9 giugno 2005 intervenuta tra la originaria creditrice C.M. e esso concludente; in secondo luogo, che la cessione era i-nesistente, perchè non documentata nè provata; in terzo luogo, la inefficacia della presunta cessione in discussione, vuoi perchè non gli era stata data alcuna notificazione, anteriormente al precetto, della cessione stessa, vuoi per non avere potuto, esso concludente, verificare la documentazione contrattuale delle parti, fonte della modifica della posizione creditoria; in quarto luogo che l’atto di cessione erano nullo ai sensi dell’art. 1261 c.c., e opponendo, infine, in compensazione crediti della Hotel Astoria s.n.c. nei confronti della Hotel Astoria s.r.l..

Costituitosi in giudizio R.d.M.M. ha eccepito, da una parte, il difetto di interesse della C. & G. s.n.c. nei cui confronti non era stata avanzata alcuna richiesta di pagamento, dall’altra, che ai fini della validità della cessione era sufficiente la notifica al debitore effettuata unitamente all’atto di precetto, che la transazione ex adverso invocata era inefficace sia in quanto stipulata tra soggetti diversi da quelli titolari del rapporto credito – debitore, sia perchè successiva alla cessione e contenente altresì, l’impegno a rinunciare alle cause pendenti, mentre il giudizio da cui era scaturito il credito era già definito, da ultimo che il C. aveva già riscosso le somme che intendeva opporre in compensazione e che – comunque – soggetto debitore non era la Astoria s.r.l., soggetto non più esistente, ma la Fano 2005.

Svoltasi l’istruttoria del caso il giudice di pace adito ha accolto l’opposizione, dichiarando non dovuti da C.A. gli importi di cui al precetto opposto, non essendo il titolo valido e efficace nei suoi confronti e dichiarando, altresì, la nullità – inefficacia del precetto, con condanna della parte precettante alla restituzione in favore del C. della somma di Euro 2.844,90, oltre interessi dal 10 novembre 2006, versata al fine di evitare la minacciata esecuzione forzata.

Gravata tale pronunzia da R.d.M.M., il tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, con (sentenza 13 – 14 novembre 2008, dichiarato il difetto di legittimazione della C. e G. s.n.c. di Ceccopieri Alessandro & C.(già Hotel Astoria di Ceccopieri Marina & Alessandro s.n.c.) a proporre opposizione al precetto, ha accolto l’appello e, per l’effetto, ha rigettato l’opposizione.

L’atto di transazione stipulato il 9 giugno 2005 tra C. M. e C.A., ha osservato il tribunale, è inefficace nei confronti del R.d.M. atteso che anteriormente alla detta data – e in particolare il 4 settembre 2003 – la creditrice originaria C.M. aveva già ceduto il proprio credito al R., sì che nei giugno 2005 la C. M. non era più legittimata a negoziare il credito ceduto, a prescindere dal fatto che il debitore fosse o meno a conoscenza della avvenuta cessione (circostanza non provata e comunque irrilevante).

2. Deduce, con l’unico motivo, il ricorrente: "violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 1189 c.c." concludendo il motivo stesso con il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. "dica la Corte se il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità dell’originario rapporto, costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi e estintivi (pagamento, transazione) del rapporto anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza". 3. Il motivo non può trovare accoglimento.

Come accertato, in linea di fatto, dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione l’esistenza della cessione del credito oggetto di causa non è in contestazione tra le parti e .. risulta per tabulas dalla scrittura privata del 4 settembre 2003, sottoscritta da C.M. in qualità di legale rappresentante della Hotel Astoria s.r.l. e dell’avv. R.d.M.M., in virtù della quale la prima cedeva al secondo il credito di Euro 1150,00 vantato dalla società nei confronti di C. A. a titolo di rimborso di spese legale liquidate con ordinanza di questo tribunale.

Certo quanto precede si osserva che giusta la pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice – e da cui totalmente prescinde la difesa del ricorrente – il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a questo ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva, pur se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c. (in termini, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 5 novembre 2009, n. 23463; Cass. 21 gennaio 2005, n. 1312).

Quest’ultima (cioè la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.) è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass. 5 novembre 2009, n. 23463, cit.; Cass., 21 gennaio 2005, n. 1312, cit.).

Certo che nella specie non si è a fronte a un pagamento eseguito in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario, nè a un conflitto tra più cessionari, ma a un atto dispositivo del proprio credito posto in essere dal cedente, successivamente alla cessione è palese che correttamente la sentenza impugnata ha escluso la opponibilità di tale atto dispositivo (la transazione) al cessionario del credito ed è assolutamente irrilevante che il debitore ceduto non fosse ancora a conoscenza della cessione.

Irrilevante e non pertinente al fine di pervenire a una diversa conclusione della lite è la circostanza che nella fattispecie esaminata da Cass. 15 marzo 2007, n. 5998 (come in altre richiamate in ricorso), il debitore fosse (a differenza che nella specie) a conoscenza dell’avvenuta cessione del credito, certo che la ricordata pronuncia (al pari delle altre) non ha giustificato in alcun modo la raggiunta conclusione, quanto alla inopponibilità della sopravvenuta risoluzione del contratto al cessionario, una volta realizzato il trasferimento del diritto sul rilievo che il debitore fosse a conoscenza della cessione del credito, ma sulla base del diverso principio che il cedente, dopo avere disposto del credito stesso cedendolo a un terzo ne perde la relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario.

4. Il proposto ricorso, in conclusione, risultato infondato, deve rigettarsi.

Sussistono, attesa la peculiarità del caso in esame, giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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