T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 15-04-2011, n. 2158 Equo indennizzo Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 4933 dell’anno 1994, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

– di essere dipendente delle P.I. e di aver sempre lavorato in ambienti chiusi e non arieggiati;

– di aver proposto, in data 21.07.1992, istanza di corresponsione dell’equo indennizzo per la menomazione dell’integrità fisica contratta per causa di servizio;

– che il Direttore Centrale p.t., con provvedimento del 18.05.1992, aveva riconosciuto la dipendenza della patologia contratta dal ricorrente, e consistente in una cardiopatia ischemica, con infarto acuto al miocardio in sede inferiore, da causa di servizio;

– che, tuttavia, il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, con verbale n. 36934/92 in data 10.02.1993, ribaltava tale assunto, sicché l’istanza del ricorrente veniva respinta.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 16.03.2011, il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione, atteso che è stato dato rilievo alle sole argomentazioni del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, senza spiegare perché tali valutazioni dovessero prevalere rispetto alla differente valutazione espressa dalla Commissione medica ospedaliera; 2) carenza di motivazione del parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, atteso che viene negato il nesso causale tra le mansioni del ricorrente e la patologia, senza alcun esame dettagliato ma con motivazione standardizzata, applicabile a qualsivoglia fattispecie; 3) eccesso di potere, atteso che la malattia è certamente dovuta al servizio svolto dal ricorrente; 4) violazione dell’art. 5 bis l. 472/1992 e dell’art. 173 DPR n. 1092/1973, in quanto deve prevalere la valutazione della Commissione medica ospedaliera.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Come precisato dal Consiglio di Stato, "in sede di liquidazione dell’equo indennizzo gli art. 6 e 10 d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 hanno dettato un nuovo e più ragionevole criterio di riparto delle competenze fra Commissione medica ospedaliera e Comitato di verifica sulla causa di servizio (succeduto al soppresso c.p.p.o.), assegnando alla prima il giudizio diagnostico sull’infermità o lesione denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l’indicazione della categoria di menomazioni alla quali essi devono ritenersi ascrivibili, mentre al secondo ha affidato in via esclusiva il compito di accertare l’esistenza di un nesso causale o quanto meno concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l’attività lavorativa da lui svolta ("id est" la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della c.d. causa di servizio)" (Consiglio di Stato, IV, 1972/2007). Dunque, la possibilità di valutazioni discordanti è del tutto fisiologica, attese le diverse competenze dei due organi.

Come ritenuto dal Consiglio di Stato, in caso di contrasto fra le valutazioni della Commissione medica ospedaliera e del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità, che il pubblico dipendente afferma di aver contratto in ragione dell’attività lavorativa svolta, l’amministrazione non è affatto tenuta a motivare le ragioni della sua opzione per il parere del Comitato, atteso che un obbligo motivazionale incombe su di essa solo nel caso in cui ritenga di non poter aderire al parere di detto Comitato, che è obbligatorio, ma non vincolante (Consiglio di Stato, IV, 3259/2008).

Com’è noto, nel procedimento preordinato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità contratta dal pubblico dipendente il giudizio medico legale espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie – in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale – è insindacabile, salve le ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Consiglio di Stato, IV, 2243/2008) e, nel caso di specie, non risultano tali ipotesi di manifesta irragionevolezza o di palese travisamento dei fatti, non essendo neanche stata prodotta una perizia di parte che dia almeno un principio di prova circa la dipendenza della patologia da causa di servizio.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 4933 dell’anno 1994;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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