T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 15-04-2011, n. 2157 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 10082 dell’anno 2003, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva che:

in data 17.7.2001 agenti di polizia municipale eseguivano, a seguito di un esposto, un sopralluogo nell’abitazione dì proprietà dei ricorrente in Napoli alla Via Ligorio Pirro 10 accertando la installazione, sul lato esterno dei balcone interno al cortile di una unità esterna, di un condizionatore d’aria della dimensione di circa m. 1 x m. 0,60 x m. 030;

di aver, nell’anno 1991, sottoposto l’immobile in oggetto a lavori di radicale trasformazione ottenendo nei modi e termini delle leggi allora vigenti (art. 26 L. 47/85) l’autorizzazione necessaria;

che tale autorizzazione riguardava opere demolizione di tramezzature interne, demolizione di pavimenti e rivestimenti, rimozione di intonaci, realizzazione di tramezzature interne e controsoffittature nuovo intonaco interno, nuove pavimentazioni e rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico per bagni e cucina impianto di riscaldamento autonomo, attintatura delle pareti e dei soffitto, verniciatura infissi;

di aver provveduto, nel corso dei lavori, anche all’acquisto ed all’installazione di un condizionatore – non si tratta di installazione di un impianto di condizionamento, bensì di un unico e solo condizionatore che serve una sola stanza dell’appartamento – il cui montaggio è stato sanzionato con l’atto oggi impugnato, previo accordo e consenso del Condominio dello stabile..

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 12.11.2003, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 5515/2003.

All’udienza del 22.02.2011, il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’ art. 28 della L. 689/91, la quale dispone che il diritto a riscuotere le Somme dovute a titolo di sanzione si prescrive nei termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, norma certo applicabile al caso di specie; l’istante ha fornito al Comune di Napoli, unitamente alla dichiarazione resa la prova documentale attraverso la fattura di acquisto, accompagnata dal relativo scontrino, contenente la data del pagamento, il certificato di garanzia del condizionatore, regolarmente timbrato dall’installatore ed infine dalla comunicazione – inviata al Condominio, datata e firmata dall’Amministratore dello stabile – che il condizionatore è stato montato il 12 giugno 1995. La presunta violazione è stata per la prima volta rilevata, giusta verbale del Servizio di Polizia Municipale dell’Uniti Operativa Antiabusivismo, in data 17.07.2001; vale a dire ben sei anni dopo la commissione del fatto; 2) l’istallazione del condizionatore non esigeva la d.i.a., atteso che non si tratta né di opera di manutenzione straordinaria né di istallazione di impianto tecnologico, non potendosi intendere per tale l’istallazione di un unico condizionatore, che serve una sola stanza, del tutto amovibile; 3) ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 398/1994, conv. in l. 493/93, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile e comunque non inferiore ad euro 1.000; orbene, manca qualsiasi motivazione circa la quantificazione della sanzione.

L’Amministrazione eccepiva che l’istallazione di un condizionatore esige certamente la d.i.a., come la giurisprudenza ha più volte affermato, e che – quanto alla prescrizione – gli illeciti in materia edilizia consistenti nella realizzazione di opere senza autorizzazione hanno carattere di illecito permanente, sicché il dies a quo del termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza. Pertanto, finché permane l’illecito, l’Amministrazione può agire senza limiti di tempo e senza dover motivare sul perché il potere sanzionatorio è stato esercitato in ritardo. Né serve una motivazione, trattandosi di atto vincolato.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Infatti, come stabilito da Tar Campania Napoli VII n. 5245/2008 e n. 16203/2007 l’istallazione dei condizionatori è soggetta a d.i.a.. L’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001 include tra gli interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso", e che per tali interventi l’articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 richiede una semplice D.I.A..

Dunque, "anche l’installazione dei pannelli solari, del serbatoio in acciaio e delle tre unità esterne per condizionatori rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi di opere finalizzate a integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, che non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni di uso. Del resto, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questa Sezione ha recentemente avuto modo di chiarire che l’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al regime della D.I.A. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16203). Pertanto l’Amministrazione – invece di ordinarne ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione delle opere in questione, per le quali non risulta presentata alcuna D.I.A. – avrebbe dovuto semmai applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001" (Tar Campania, Napoli, VII, n. 5245/2008).

Quanto alla prescrizione, vanno condivise le osservazioni dell’Amministrazione, in forza delle quali gli illeciti in materia edilizia consistenti nella realizzazione di opere senza autorizzazione hanno carattere di illecito permanente, sicché il dies a quo del termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza. Pertanto, finché permane l’illecito, l’Amministrazione può agire senza limiti di tempo e senza dover motivare sul perché il potere sanzionatorio è stato esercitato in ritardo. Né serve una motivazione, trattandosi di atto vincolato.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 10082 dell’anno 2003;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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