T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 363 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso introduttivo sono impugnati gli atti, meglio indicati in epigrafe, con i quali il Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha disposto il rigetto dell’istanza di ricusazione del componente della commissione di concorso prof. L.F., prodotta dal ricorrente in data 22.2.2010, e ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura comparativa per la copertura di 1 posto di professore universitario di prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia del predetto Ateneo.

A seguito della reiezione di una nuova istanza di ricusazione prodotta dall’interessato nei confronti del suindicato componente l’interessato proponeva motivi aggiunti nei quali si riproponevano sostanzialmente i motivi di violazione e falsa applicazione dell’art. 51 e 52 c.p.c. e di eccesso di potere per travisamento, ingiustizia ed illogicità, dedotti nell’impugnativa principale

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati.

Osserva il Collegio che l’istanza di ricusazione di un componente di una commissione di concorso ai sensi dell’art. 51 /1°c n.3 per il caso di "controversia pendente o grave inimicizia" non può essere di applicazione automatica, ma deve necessariamente prefigurare oltre che gravi e concreti elementi nei confronti del ricusato, anche obiettive circostanze di reciproca conflittualità di natura personale tra il predetto componente ed il candidato istante.

In sostanza per assumere rilevanza, l’ipotesi di "lite pendente" deve poggiarsi su contrasti reciproci e soprattutto deve trovare generalmente fondamento in pregressi rapporti personali derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni pubbliche svolte dal ricusato e nelle quali possa essere stato coinvolto l’istante.

Per le ragioni anzidette non può assumere tale rilevanza la causa pendente connessa, come nella specie, ad una iniziativa unilaterale del ricorrente e cioè ad una domanda di risarcimento del danno conseguente ad un giudizio professionale reso dal ricusato quale componente di commissione giudicatrice in altro precedente concorso e percepito come diffamatorio dall’interessato medesimo.

E’ da precisare in proposito che sia il Tribunale Civile di Roma che il Consiglio di Stato in distinti giudizi hanno escluso il carattere diffamatorio e spregiativo del giudizio espresso nella circostanza dal prof. Fabbri e dalla commissione giudicatrice nel suo complesso.

Ove si andasse in diverso avviso e cioè si consentisse la ricusazione anche nelle particolari ipotesi di cui si discute, potrebbe concretamente ed agevolmente realizzarsi un meccanismo di distorsione del motivo di "lite pendente" – si veda CdS sez II, 12.11.1997 n. 2598 e per alcuni aspetti Trib. Roma 19.7.2000 – in quanto volto ad introdurre surrettiziamente e preventivamente, nell’ambito dell’esercizio di una pubblica funzione, una condizione, in realtà inesistente, d’incompatibilità del soggetto da far da valere fino alla conclusione della lite.

Il che condurrebbe in sostanza ad un’interpretazione della fattispecie normativa – nel senso dell’automatismo del motivo – contraria agli ordinari canoni di logica e di ragionevolezza previsti dal nostro ordinamento con il conseguente rischio di un’apertura generalizzata alla precostituzione di tale specifica causa di ricusazione e quindi di un uso strumentale della disposizione di legge.

A tale specifico riguardo deve anche sottolinearsi che il ricorrente, pur avendo avviato la causa alcuni anni prima, ha proposto appello alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza sfavorevole di 1° grado solo successivamente all’emissione del decreto rettorale di rigetto della prima istanza di ricusazione e in sostanza a pochi giorni di distanza da quest’ultimo per cui, come obiettivamente osserva l’amministrazione, il collegamento tra tali circostanze appare piuttosto evidente.

Ne discende che non appaiono violate, nella specie, gli art. 51 e 52 c.p.c. né appare travisata o illogica la motivazione con la quale l’intimata Università ha respinto l’istanza del ricorrente confermando la composizione della nominata commissione di concorso.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese, considerato l’andamento complessivo del giudizio, possono compensarsi tra le parti
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *