T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 350 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo

In data 31 dicembre 2008, veniva notificata al ricorrente l’ordinanza 54 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto l’ordine di rimozione del cancello sul terreno di proprietà dell’odierno ricorrente distinto in catasto foglio 24, particelle 84,85,201,203,391 e foglio 25 particella 2, da eseguirsi entro e non oltre sette giorni dalla notifica, sul presupposto dell’esistenza di uno stradello ad uso pubblico di accesso alle altre proprietà private nonché a quelle pubbliche, realizzato da parte dell’amministrazione comunale. L’apposizione del cancello in ferro sin dall’anno 2001 avrebbe impedito il libero accesso anche dei mezzi appaltati per il taglio del bosco comunale.

In data 2 febbraio 2009, l’ordinanza veniva eseguita coattivamente da dipendenti comunali mediante il taglio della catena e del lucchetto e lo smontaggio del cancello. Con ordinanza cautelare R.O. 161/2009 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. In data 19 ottobre 2009 il comune resistente riposizionava il cancello in ferro.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere affrontata e respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune resistente. Infatti oggetto della presente controversia non è la natura pubblica o privata dello stradello, bensì la legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata dall’amministrazione con la quale è stata ordinata, ed eseguita, la rimozione del cancello.

Deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 54 D.Lgs 267/2000; eccesso di potere sotto vari profili anche per sviamento e falsità dei presupposti. Le censure vanno accolte. L’ordinanza impugnata infatti è stata emanata in difetto dei presupposti suoi tipici della contigibilità e dell’urgenza posto che il cancello risulta apposto sin dal 2001 e che il ricorrente risulta avere goduto in via esclusiva dello stradello sin da quell’epoca. Ne deriva che l’amministrazione ha fatto uso distorto dei poteri di cui all’art. 54 D.Lgs 267/2000 là dove stabilisce che "4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione". Infatti, non risulta che l’ordinanza sia stata adottata per scongiurare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico. Gli anzidetti presupposti non ricorrono se il sindaco può fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio dei suoi poteri (C.d.S. n. 6366, 11 dicembre 2007). Infatti il potere esercitabile dal sindaco ex 54 D.Lgs 267/2000 presuppone una situazione di pericolo effettivo da esternare con congrua motivazione e tale da risolvere una situazione comunque temporanea, che nella fattispecie in esame non si è verificata, posto che nell’ordinanza impugnata non viene rappresentata alcuna situazione di carattere eccezionale, né tantomeno il provvedimento risulta finalizzato a prevenire ed eliminare gravi pericoli. Risultano poi fondate anche le censure formali relative alla violazione degli artt. 3 e 7 L. 241/90.

Non può invece essere qui affrontata la questione relativa alla proprietà privata o pubblica dello stradello, che attiene a materia di giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del comune resistente e liquidate in Euro 1000.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il comune resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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