T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 349 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe proposto il ricorrente impugnava la delibera di non ammissibilità alle agevolazioni di cui al decreto legislativo 185/2000 emessa dalla S.I. s.p.a. in data 30 marzo 2004.

Con ordinanza collegiale R.O. 674/2004 veniva accolta la domanda cautelare ai fini del riesame. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la cessata materia del contendere in quanto – come risulta dalla memoria depositata agli atti di causa dalla società resistente in data 1 marzo 2011 e non opposta dal ricorrente – in seguito all’ordinanza cautelare di questo collegio R.O. 674/2004, la resistente ha proceduto a riesaminare il progetto della ricorrente e ha adottato una nuova delibera di ammissione alle agevolazioni da quest’ultimo richieste, sottoscrivendo anche il relativo contratto di finanziamento. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *