T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 348 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe proposto i ricorrenti impugnano l’ordinanza n.13 del 26 marzo 2002 con cui il comune di Latina ordinava all’associazione culturale D.J.D.D.C. la cessazione delle attività di intrattenimento musicale e danzante e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché la chiusura dei locali siti Latina via del Crocifisso, per un periodo di sette giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, nonché disponeva che "tutte le forze dell’ordine summenzionate diano esecuzione al presente provvedimento, ricorrendo, qualora si rendesse necessario in caso di ulteriore inottemperanza da parte degli intimati, all’apposizione dei sigilli sull’entrata dei locali senza la necessità di emanare un ulteriore provvedimento in tal senso".

Due anni dopo l’emissione della predetta ordinanza, personale della squadra amministrativa della divisione amministrativa della questura di Latina provvedeva ad apporre i sigilli all’ingresso dello stabile, senza determinazione di tempo, come da verbale qui impugnato. Con ordinanza collegiale R.O. 497/2004 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva in parte qua " non emergendo dall’ordinanza 13 del 26 marzo 2002, emessa dal comune di Latina, che la chiusura dei locali in questione possa venire a tempo indeterminato, detta ordinanza attenendo a una chiusura, eventualmente coattiva mediante apposizione di sigilli, limitata a giorni sette; ritenuto pertanto che la apposizione dei sigilli, avvenuta il 25 marzo 2004, sia illegittima per il periodo successivo ai predetti sette giorni". Nella pubblica udienza odierna, la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deducono i ricorrenti nullità del provvedimento di apposizione dei sigilli per l’assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto; illegittimità del provvedimento per violazione di legge, eccesso e carenza di potere, illogicità, contraddittorietà manifesta; palese adnormità del provvedimento di apposizione dei sigilli; contrarietà manifesta ai principi generali in materia amministrativa; lesione dei diritti soggettivi primari; carenza di legittimazione passiva.

Tutte le censure sollevate in relazione al provvedimento di apposizione dei sigilli sono fondate. Risulta di tutta evidenza che l’apposizione dei sigilli non poteva avere durata superiore a quella prevista nell’ordinanza n. 13 del 26 marzo 2002 – pari a sette giorni – da cui traeva il titolo giustificativo e di cui ne era mera attività esecutiva. Conseguentemente il ricorso va accolto in parte qua e l’apposizione dei sigilli deve considerarsi illegittima là dove non è stato posto il termine di sette giorni, come previsto nell’ordinanza 13.

Il ricorso è invece inammissibile con riguardo all’ordinanza 13 del 26 marzo 2002, posto che, da un lato il ricorrente non deduce specifiche censure, e dall’altro non ha impugnato l’ordinanza 6 del 12 aprile 2001 – con la quale è stata ordinata la cessazione delle attività di intrattenimento musicale e danzante e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico – che ne costituiva atto presupposto. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie nei limiti di cui motivazione ed in parte lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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