T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 347 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

In data 10 settembre 2009 presso lo Sportello Unico il sig. P.C. presentava dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare in favore del sig. B.E.H., cittadino marocchino qui ricorrente. In data 02 luglio 2010 veniva rigettata la suddetta istanza, sulla base del parere sfavorevole della questura di Frosinone, sul motivo: "lo straniero risulta essere stato tratto in arresto flagranza di reato per immigrazione clandestina -per violazione ordine del questore già sanzionato – D.lgs 286.

In data 02 ottobre 2009 il ricorrente (quando aveva già avviato la procedura, di regolarizzazione) veniva arrestato e sottoposto a giudizio per direttissima poiché era stato destinatario di due provvedimenti di espulsione e continuava a permanere illegalmente nel territorio dello Stato. Con Sentenza del 06.10.2009 n. 1435/2009, il Tribunale di Nola, in Composizione monocratica condannava il B.E.H., del reato di cui all’art. 14, co. 5 quater, ai co. 5 ter e quinquies del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, perché già destinatario di due decreti di espulsione per ingresso illegale nel territorio dello Stato emessi dal Questore di Napoli in data 25.06.2008 (espulsione amministrativa dovuta alla mancanza di titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 13, comma 2 del T.U. 286/98) e dal Questore di Perugia in data 07.09.2009.

Con ordinanza collegiale R.O. 493/2010 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Rileva il collegio che, dalla lettura combinata dell’art. 1 ter comma 13 della legge 3 agosto 2009 n. 102 e dell’art. 13, comma 1 e 2 lett. a) del T.U. 286/98, si evince chiaramente che il primo provvedimento di espulsione del 2008, mera espulsione amministrativa, emesso nei confronti del ricorrente, non comportava alcuna preclusione all’inoltro della domanda di emersione.

Particolare attenzione si pone, invece, sulla legittimità del secondo provvedimento emesso in data 07.09.2009, il cui inadempimento ha determinato la condanna penale a carico del ricorrente per il reato di clandestinità. Tale decreto di espulsione risulta emesso in piena fase di sospensione di provvedimenti penali e amministrativi a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, ossia per tutti coloro in fase di regolarizzazione. Il comma 8 dell’art. 1ter della legge 102/2009 – entrata in vigore il 5/8/2009 – stabilisce che: "dalla data della sua entrata in vigore (5 Agosto) fino alla conclusione del procedimento sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi, nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore… per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale…". Il comma 10 precisa che "Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13". Il comma 11 stabilisce che "La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8".

Nel caso di specie il ricorrente si trovava proprio in questo periodo di moratoria decorrente dall’entrata in vigore della L. 102/2009 e scadente con la definizione del procedimento, in cui erano sospesi tutti i provvedimenti di espulsione per tutti coloro che avevano inoltrato istanza di emersione ai sensi dell’art. 1 ter legge 3 agosto 2009 n.102; infatti l’espulsione è datata 07 settembre 2009. Pertanto, il ricorrente "non poteva essere espulso". Conseguentemente il ricorso deve essere accolto.

Con riguardo all’istanza avanzata dal ricorrente per l’ammissione al gratuito patrocinio, ritiene il Collegio di doverla dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 99 DPR n. 115/2002, in quanto non ritualmente proposta per difetto di notifica del ricorso in opposizione all’ufficio finanziario.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara inammissibile la domanda di ammissione al gratuito parocinio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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