T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 346 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale e depositato l’11 gennaio 2011, i coniugi T. e A.M. – nella qualità di genitori del minore Alessandro – hanno impugnato la nota in epigrafe specificata (trasmessa con nota prot. 454 B/19/RIS del 22.12.2010) con cui il dirigente scolastico del 2° Circolo di Formia – Gaeta comunica che il GLHI del 2° Circolo di Formia, pur avendo riconosciuto la necessità di attribuire al M. 24 ore di insegnamento di sostegno (pari al rapporto in deroga 1/1) ha attribuito a M.A. n. 12 ore di sostegno, sul presupposto "della riduzione degli insegnanti che ha reso necessario un ridimensionamento delle ore da attribuire ad ogni alunno" (cfr. verbale n. 19 del 22.2.2010).

2) Spiegano che il figlio Alessandro è affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo (autismo), disabilità riscontrata sin dalla prima visita collegiale al Distretto Sanitario Formia – Gaeta, con parere di handicap grave e conseguente riconoscimento della necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

3) A sostegno del gravame, i ricorrenti deducono le seguenti censure:

I) Violazione di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere.

Come ammesso dalla stessa Amministrazione, al minore Alessandro sono state attribuite un numero di ore di sostegno inferiori al fabbisogno riconosciuto, con ciò negando al piccolo le condizioni per poter adeguatamente interagire con i compagni e apprendere in maniera adeguata.

Come stabilito dalla Corte Cost. (sent. n. 80/2010) la P.A. può assumere ulteriori insegnanti di sostegno a tempo determinato, in deroga al rapporto docenti/alunni, laddove ci sia l’esigenza derivante dalla presenza di bambini con disabilità particolarmente gravi.

II) Eccesso di potere derivante da violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 L. 104/92 in combinato disposto con l’art. 12 comma 2 e 13 comma 3 stessa legge.

La scelta di attribuire un numero di ore pari a 12, in luogo delle riconosciute come necessarie 24, è illegittima sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme suindicate.

III) Violazione dell’art. 41 lett. b) del D.M. 331/98. Eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria.

A norma dell’art. 41 cit., l’assegnazione delle ore di sostegno deve avvenire tenendo conto della diagnosi funzionale attestante il livello di gravità dell’alunno in situazioni di handicap in rapporto alla sua scolarizzazione e in relazione al processo di integrazione, evitando l’assegnazione automatica del medesimo numero di ore di sostegno.

4) Con atto depositato il 22 gennaio 2011, si è costituito in giudizio il M.I.U.R., deducendo l’infondatezza del ricorso.

5) Con ordinanza n. 73 del 27 gennaio 2011, la sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

6) Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

7) Il ricorso è fondato.

8) I ricorrenti hanno prodotto documentazione (certificato 16.6.2010 dell’Ospedale Bambino Gesù, verbale di visita collegiale del 31.10.05) attestante che il minore M.A. è affetto da "disturbo autistico associato a ritardo cognitivo di grado grave".

Su tale presupposto, il GLHI nell’incontro del 22.2.10 stabiliva di chiedere per lui e altri sei bambini il rapporto in deroga 1/1 (24 ore di insegnamento di sostegno (cfr. nota prot. 452 del 22.11.2010).

A seguito della riduzione della dotazione di personale necessario per assicurare la copertura delle ore stabilite, si è reso necessario un ridimensionamento dell’attività di sostegno con riduzione delle ore attribuite ad ogni alunno compreso il ricorrente.

9) Tale riduzione, però, è illegittima perché "a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80 (con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui, rispettivamente, veniva fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed era esclusa la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga), deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento all’assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la legge n. 449 del 27.12.1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica "degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’art. 21, commi 8 e 9, della legge 15.3.1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docentialunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi", consentendosi così di garantire in ogni caso all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare. (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23.12.2010 n. 28011).

10) In conclusione, il ricorso deve essere accolto sussistendo nella fattispecie i requisiti per l’assegnazione in favore del ricorrente delle ore di sostegno riconosciute necessarie, pari al rapporto in deroga 1/1 (24 ore di insegnamento di sostegno)

11) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 27/11 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; accerta il diritto del minore all’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia e alle esigenze di educazione e di istruzione.

Condanna il MIUR alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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