Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15563

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione del 26.3.1990 la Vitromec s.r.l., premesso di essere proprietaria di un terreno confinante con quello del fallimento Isochimica s.p.a., conveniva in giudizio quest’ultimo davanti al Tribunale di Avellino, per sentirlo condannare alla demolizione delle costruzioni realizzate a distanza non legale dal confine, al rilascio della zona di terreno abusivamente occupata ed infine al risarcimento del danno.

All’esito del giudizio di primo grado, nel quale si costituiva il convenuto deducendo l’infondatezza della domanda, il Tribunale condannava il fallimento alla restituzione dell’area di mq. 2.125 libera da persone e cose, alla demolizione della parte di muro che aveva invaso la proprietà attrice, al pagamento di Euro 131.686,25 a titolo di risarcimento del danno.

La sentenza, impugnata dal fallimento, veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli, che rigettava le domande di demolizione del muro lungo il lato sud del terreno e quella del risarcimento del danno derivante dalla detta occupazione, condannando inoltre il fallimento al pagamento di due terzi (compensate quindi per il residuo terzo) delle spese dei due giudizi di merito.

Contro la detta decisione il fallimento proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva la Vitromec con controricorso poi illustrato da memoria, con il quale, fra l’altro, veniva eccepita l’inammissibilità del ricorso per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente.

Osserva il Collegio che è fondata la detta eccezione, trattandosi di decisione emessa in data 11.1.2007 ed essendo stata omessa sia l’indicazione del principio di diritto asseritamente violato (prescritta per la denuncia di violazione di legge), che del fatto controverso (richiesta per la denuncia del vizio di motivazione).

IL ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Va infine rilevato che in data 2.5.2011 è stata trasmessa alla Cancelleria di questa Corte richiesta di interruzione del giudizio per intervenuto decesso dell’avv. Ermete Gabrieli, difensore del fallimento, richiesta che non può trovare accoglimento non essendo applicabili le norme sull’interruzione del processo al giudizio di cassazione, governato dall’impulso di ufficio (C. 95/2010, C. 95/1131, C. 95/710, C. 94/5458).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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