Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15562 Compensazione Effetti del fallimento per i creditori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 20.12.2001 il Consorzio Intelcom in liquidazione proponeva opposizione davanti al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo per L. 59.994.255, emesso nei suoi confronti su ricorso del fallimento Intelpa s.r.l., deducendo l’esistenza di un controcredito di L. 76.695.447, già ammesso al passivo.

L’opposizione, accolta in primo grado, veniva viceversa rigettata dalla Corte di appello adita, che in particolare sosteneva l’inoperatività della dedotta compensazione, in ragione del fatto che il credito nei confronti del fallimento avrebbe dovuto essere accertato in sede fallimentare.

Avverso la detta decisione il Consorzio proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, poi illustrato da memoria, cui non resisteva l’intimato.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 31.5.2011.
Motivi della decisione

Con il motivo di impugnazione il Consorzio ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il principio affermato dalla Corte territoriale, secondo cui l’eccezione di compensazione nei confronti del fallito dovrebbe essere delibata in sede fallimentare, sarebbe condivisibile esclusivamente nel caso di domanda riconvenzionale, ipotesi viceversa differente da quella in esame, in cui sarebbe stata proposta soltanto una semplice eccezione di compensazione.

Per di più la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che esso ricorrente aveva depositato regolare istanza di ammissione al passivo per la sola differenza attiva residua, sicchè la pendenza della detta domanda avrebbe potuto eventualmente dar luogo alla sospensione del giudizio, ma non al rigetto, come invece verificatosi.

La censura è fondata.

Il principio affermato dalla Corte di Appello sulla base della giurisprudenza di questa Corte (segnatamente C. 04/21499 ivi richiamata) è nel senso che, laddove penda giudizio presso il tribunale ordinario in cui siano formulate due distinte domande sulla base di contrapposte pretese creditorie (una prima da parte del fallimento ed una seconda contro il fallimento), il giudizio prosegue con riferimento alla domanda del fallimento, mentre l’altra va dichiarata improcedibile, operando il rito speciale dell’accertamento del passivo secondo il disposto dalla L. Fall., art. 93, e segg..

Nella specie, tuttavia, tale principio non è stato correttamente evocato poichè il Consorzio non ha proposto alcuna domanda nei confronti del fallimento, essendosi al contrario limitato a formulare un’eccezione riconvenzionale al fine di neutralizzare la domanda del curatore e di ottenerne il rigetto, e ciò in corretta applicazione della L. Fall., art. 56.

Ne consegue che il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per una nuova delibazione in ordine all’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Consorzio Intelcom, delibazione che verrà effettuata valutando in particolare se esistano o meno i presupposti in punto di fatto posti a base dell’invocata eccezione di compensazione.

Il giudice del rinvio provvedere infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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