T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 15-04-2011, n. 3310 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con bando pubblicato l’882007, l’A. ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento a contraente generale dei lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’Autostrada Salerno- Reggio Calabria macrolotto 3° parte seconda (km 153+400173+900).

A seguito dell’esperimento delle operazioni di gara risultava prima classificata la ATI con mandataria T. s.p.a. e mandante Uniter consorzio stabile; secondo classificato il raggruppamento con mandataria la società cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e mandante G. s.p.a..

Con provvedimento dell’1162009 è stata disposta l’aggiudicazione a favore dell’ATI T..

Avverso tale provvedimento e avverso tutti gli atti preordinati e connessi sono è stato proposto dal raggruppamento C.M.B.G. il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione dei criteri e dei principi che presiedono alla valutazione delle offerte anomale; contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione;

violazione e falsa applicazione del bando di gara e della lettera di invito; eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; contraddittorietà, sviamento; violazione della par condicio;

violazione dei criteri e dei principi che presiedono alla valutazione delle offerte anomale; violazione e falsa applicazione della lex di gara; dei CCNL; eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; contraddittorietà, illogicità; travisamento;

violazione e falsa applicazione del bando di gara e della lettera di invito; eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; contraddittorietà; inammissibilità dei giustificativi presentati ex novo;

si sono costituiti l’A. ed il raggruppamento controinteressato, contestando la fondatezza del ricorso; la T. ha altresì proposto i seguenti motivi di ricorso incidentale:

violazione di legge, del principio di buona amministrazione e di affidamento di cui all’art 97 cost; del giusto procedimento; dell’art 176 del dlgs. n° 163 del 2006; eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria;difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta;

alla camera di consiglio del 2392009 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 27102010 è stata disposta istruttoria.

In data 442011 l’A. ha depositato il provvedimento del Presidente del 442011 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore del raggruppamento con mandataria la CMB,anche dando atto della volontà della T., manifestata all’ANAS in numerose note,di sciogliersi da ogni vincolo contrattuale relativo alla gara per cui è causa.

All’udienza pubblica del 642011 le parti hanno dichiarato di non avere più interesse al presente ricorso.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

Infatti, non sussiste più alcun interesse concreto ed attuale della parte alla decisione del presente ricorso, essendo mutata la situazione di fatto e di diritto in relazione alla adozione da parte della stazione appaltante del nuovo provvedimento.

La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso giurisdizionale, infatti, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Consiglio di stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

Dalla improcedibilità del ricorso principale consegue la pronuncia di improcedibilità altresì del ricorso incidentale.

In considerazione della complessità delle vicende in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile; dichiara improcedibile, altresì, il ricorso incidentale

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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