Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15561

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.G. ricorre per cassazione con due mezzi avverso la sentenza n. 395 depositata il 26 marzo 2008 e notificata il 23 maggio 2008, con cui la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma di precedente decisione del Tribunale di Palermo appellata da G. S., ha rideterminato, aumentandolo all’importo di Euro 700,00 mensili, l’assegno, già posto a suo carico in favore della predetta, moglie divorziata, e della figlia minore L..

L’intimata non ha spiegato difese.

Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia:

1.- violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9, per dolersi della rideterminazione in aumento dell’assegno divorzile, asseritamente disposto a suo carico a favore del coniuge divorziato in assenza di alcun fatto sopravvenuto o di alcun mutamento delle precedenti condizioni di equilibrio patrimoniale, accertate nella sentenza di divorzio, neppure dimostrate dalla predetta beneficiaria, benchè onerata.

2.- violazione dell’art. 4 comma 10 citata legge. L’errore ascritto al giudicante rifilerebbe nell’aver immotivatamente disposto l’integrazione dell’assegno dal 2005, piuttosto che dal 25 marzo 2007, data della domanda.

I motivi anzidetti non contengono, in nessun luogo del testo, la necessaria formulazione dei conseguenti quesiti di diritto, la cui enunciazione è prescritta dall’art. 366 bis c.p.c., secondo cui l’illustrazione di ciascun motivo deve concludersi a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, neppure desumibile dal contenuto delle doglianze prospettate.

Esprimono infatti denuncia di violazione di legge sostanziale e si diffondono nella trattazione delle relative questioni di diritto, senza però esplicitare, sotto alcun profilo, il quesito di diritto che si intende sottoporre a questa Corte.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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