MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 16 giugno 2010 Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 210 del 8-9-2010

IL DIRETTORE GENERALE della Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n. 140, denominato «Regolamento sulla riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»; Visto le competenze assegnate dal sunnominato decreto del Presidente della Repubblica alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, di seguito denominata l’Amministrazione; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la Convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale delle nazioni unite (IMO) per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e sedimenti delle navi del 13 febbraio 2004, di seguito denominata Convenzione; Viste le Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi emanate dall’IMO con la risoluzione MEPC 174(58) del 10 ottobre 2008; Viste le Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive emanate dall’IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile 2008; Considerato che, ai sensi della Convenzione nonche’ delle conseguenti Linee guida vincolanti emanate dall’IMO per la sua applicazione e implementazione, la certificazione di tipo approvato per gli impianti di trattamento di acque di zavorra delle navi viene rilasciata dallo Stato di bandiera o comunque dallo Stato cui appartiene la ditta costruttrice dell’impianto; Vista la direttiva 98/8/CE del 16 febbraio 1998 emanata dal Parlamento europeo che istituisce un quadro normativo in materia di commercializzazione dei biocidi, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente ed il buon funzionamento del mercato interno; Visto il decreto legislativo 174 del 25 febbraio 2000 «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi». Vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull’equipaggiamento marittimo con le modifiche apportate nella direttiva 2009/26/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all’equipaggiamento marittimo» e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il decreto direttoriale prot. DPN-DEC-2009-0000803 del 15 giugno 2009 che istituisce presso la Direzione protezione della natura del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare un tavolo tecnico, costituito dai rappresentanti dell’ISPRA, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando generale delle capitanerie di porto e del Reparto ambientale marino, per la predisposizione di procedure nazionali per ottenere la certificazione di conformita’ al tipo approvato per un impianto di trattamento delle acque di zavorra delle navi, per la predisposizione dei relativi necessari decreti, nonche’ per fornire il necessario supporto tecnico scientifico sulla materia e per seguire le successive attivita’ connesse al rilascio delle certificazioni; Visto il verbale redatto in data 27 novembre 2009 con cui il tavolo tecnico ha approvato il testo del presente decreto, trasmesso all’Amministrazione in data 30 novembre 2009. Ritenuto necessario procedere alla definizione di procedure nazionali volte al riconoscimento della conformita’ al tipo approvato di impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi, nonche’ della loro idoneita’ tecnica e della ecocompatibilita’ dei prodotti eventualmente utilizzati, come da specifiche Linee guida emanate dall’IMO, anche allo scopo di non precludere ad aziende nazionali la possibilita’ di entrare nel mercato mondiale degli impianti di trattamento delle navi; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto definisce le procedure necessarie al riconoscimento della conformita’ al tipo approvato degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi come stabilito dalla Convenzione e dalle Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi adottate dall’IMO con la risoluzione MEPC 174 (58) del 10 ottobre 2008 e dalle Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi che utilizzano sostanze attive, adottata dall’IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile 2008. 2. I dati da fornire ed i tipi di test da effettuare ai fini del riconoscimento di idoneita’ dell’impianto, con relative specifiche tecniche e metodi di analisi, sono quelli indicati dalle richiamate Linee guida relative alla certificazione di impianti di trattamento di acque di zavorra delle navi e alla certificazione di impianti di trattamento che usano sostanze attive emanate dall’IMO e sono riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e di cui si fornisce una traduzione non ufficiale in lingua italiana.

Art. 2 1. Le societa’ produttrici di impianti di trattamento di acque di zavorra che intendono ricevere la certificazione di tipo approvato, devono presentare istanza ad un Organismo notificato (O.N.) che abbia ricevuto dall’Amministrazione la delega per il rilascio della suddetta certificazione per conto dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche. L’O.N. deve eseguire le prove a mare previste nell’allegato 1 del presente decreto esclusivamente su una nave che ha in classe. 2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate in duplice copia e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto redatta in lingua italiana ed inglese. Una copia dell’istanza e della documentazione, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, viene inviata all’Amministrazione a cura dell’O.N.

Art. 3 1. Qualora l’impianto non preveda l’uso di sostanze attive, l’O.N. verifica che siano state eseguite tutte le prove descritte nell’allegato 1 del presente decreto, sia a banco che sulla nave. A seguito dell’esito positivo delle prove, l’O.N. rilascia la certificazione di tipo approvato, per conto dell’Amministrazione, provvedendo al contempo ad informarne l’Amministrazione stessa. 2. Qualora l’impianto preveda l’utilizzo di sostanze attive, l’O.N. emette il certificato di tipo approvato solo dopo che l’IMO avra’ rilasciato il Basic approval (approvazione dell’uso della sostanza in se’) ed il Final approval (approvazione dell’impianto di trattamento). 3. Per ottenere il Basic approval il produttore prepara la documentazione secondo l’allegato 2 del presente decreto. L’O.N. provvede ad inoltrare apposita istanza all’Amministrazione corredata dalla documentazione relativa all’avvenuta esecuzione dei test e delle prove di laboratorio previsti dall’allegato 2, redatta secondo quanto previsto dal GESAMP (Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Environmental Protection dell’ONU) nella Circolare dell’IMO BWM.2/Circ.13. A seguito di valutazione positiva della documentazione prodotta, l’Amministrazione provvede ad inoltrare all’IMO l’istanza e la relativa documentazione per la valutazione da parte del GESAMP ai fini del rilascio del Basic approval. 4. L’Amministrazione comunica all’O.N. l’avvenuto conseguimento del Basic approval al fine di consentire l’esecuzione delle prove a mare previste nell’allegato 1 del presente decreto. A seguito del completamento delle prove a mare e di valutazione positiva della documentazione prodotta, l’Amministrazione provvede ad inoltrare all’IMO l’istanza e la relativa documentazione per il rilascio dal parte dell’IMO del Final approval dopo valutazione positiva del GESAMP. 5. L’Amministrazione comunica all’O.N. l’avvenuto conseguimento del Final approval da parte dell’IMO ai fini del rilascio da parte dell’O.N. della certificazione di tipo approvato. 6. I test e le prove di laboratorio di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, devono essere eseguiti esclusivamente da laboratori che dimostrino di operare secondo un sistema di qualita’ conforme alla norma ISO/IEC 17025. 7. L’istanza di cui al comma 3 e la documentazione ad essa relativa vengono esaminate dall’Amministrazione con l’ausilio dell’apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale prot. DPN-DEC-2009-0000803 del 15 giugno 2009. Il Tavolo tecnico esprime le proprie valutazioni entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta completa di tutta la occorrente documentazione puo’ richiedere attraverso l’O.N. tutti i chiarimenti e le integrazioni alla documentazione presentata ritenuti necessari. Qualora nel corso dell’istruttoria si renda necessaria l’acquisizione di chiarimenti e/o di documentazione integrativa, la richiesta viene fatta dall’Amministrazione attraverso l’O.N. ed il termine di 60 giorni e’ sospeso fino alla data di ricevimento della suddetta documentazione o dei richiesti chiarimenti. Una volta determinato il parere favorevole del Tavolo tecnico, l’Amministrazione invia nel temine di 30 giorni la documentazione e il parere favorevole all’IMO per l’esame del GESAMP. In caso di parere negativo l’Amministrazione ne da’ comunicazione al produttore tramite l’O.N. entro lo stesso tempo di 30 giorni.

Art. 4

1. Sono poste a carico della societa’ di cui all’art. 2, comma 1,
le spese di missione connesse alla presentazione da parte
dell’Amministrazione dell’istanza di cui al comma 3 dell’art. 3
presso il Gruppo di lavoro sulle acque di zavorra del Comitato per la
protezione dell’ambiente marino (M.E.P.C.) dell’IMO a Londra.
2. Sono altresi’ a carico della societa’ di cui al comma
precedente, le spese di missione per eventuali sopralluoghi o
verifiche degli impianti di trattamento che si rendessero necessari
sia a terra che a bordo.
Roma, 16 giugno 2010

Il direttore generale
della Direzione per la protezione della natura
e del mare
Cosentino

Il direttore generale
della Direzione generale per il trasporto marittimo
e per le vie d’acqua interne
Puja

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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