Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15560 Revocazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che, pronunciando sull’appello proposto avverso precedente decisione del Tribunale di Torino che aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi Z.T. e J.T.S.R., ne aveva confermato le statuizioni in ordine all’addebito a carico del marito ed all’affidamento della figlia minore alla madre, lo Z. ha proposto ricorso per revocazione al medesimo giudice d’appello.

L’errore revocatorio sarebbe consistito: 1.- nell’aver attinto la prova delle percosse subite dalla moglie, causa esclusiva dell’addebito pronunciato a carico del ricorrente, da deposizioni testimoniali de relato actoris, in quanto tali inattendibili, non suffragate da riscontri oggettivi essendo stato prodotto un solo certificato medico che neppure evidenziava lividi; 2 e 3.- nell’aver attribuito valore probante alle risultanze della contraddittoria c.t.u. e delle relazioni di servizio acquisite in primo grado nonchè della c.t.u. espletata in sede di gravame.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza n. 1859 depositata il 25 novembre 2006.

Z.T. ricorre per cassazione avverso questa decisione con unico articolato mezzo.

L’intimata non ha spiegato difesa.

Il P.G. ha concluso chiedendo disporsi l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

La Corte territoriale ha escluso l’errore percettivo assunto a fondamento della domanda di revocazione deducendone l’inammissibilità del ricorso introduttivo.

Il ricorrente in questa sede denuncia vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

L’errore revocatorio denunciato alla Corte del merito riguardava la pluralità degli episodi di percosse addotti dalla J.T., ricorsa a cure ospedaliere, in due occasioni attestate da due certificati, e si sostanziava, nel non aver rilevato che i referti, seppur redatti da due diversi sanitari, riguardavano un unico accesso. La travisata percezione della circostanza aveva influenzato la decisione.

Premesso anzitutto che il ricorso, lungi dall’esporre censura pertinente alla decisione impugnata, ripropone in questa sede l’error facti denunciato con ricorso per revocazione, occorre rilevare che non rispetta il dettato dell’art. 366 bis cod. proc. civ., che, in relazione alla denuncia del vizio di motivazione "il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata, richiede che l’illustrazione pur libera da rigidità formali, si concretizzi in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione". Difetta insomma il necessario completamento dell’illustrazione del vizio dedotto attraverso la necessaria sintesi conclusiva. Ne discende la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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