Tribunale amministrativo regionale della Sardegna SENT.N. 125/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°935/06 proposto dalla dr.ssa Pasqualina Accogli, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Astolfi Annalisa Cecchi ed Annalisa Collu ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Cagliari, via Satta n°5;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Regione, e l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in persona dell’Assessore in carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziana Ledda e Sonia Sau, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n°69, sono elettivamente domiciliati;

il comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Traina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luisa Armandi in Cagliari, via Cugia n°14;

e nei confronti

del Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia, in persona del Direttore Generale pro tempore e dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari in persona del Presidente in carica, non costituiti in giudizio;

della dr.ssa Lucia Lanzi, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Corda ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio, in Cagliari, via Einstein n°7;

con l’intervento

dei dott.ri Stefano Devoto e Marcella Mura rappresentati e difesi dagli avv.ti Quintino Lombardo e Cristina Mura ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Cagliari via Paoli n° 67;

dei dott.ri Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Francesco Ballero presso lo studio dei quali in Cagliari corso Vittorio Emanuele n° 76, sono elettivamente domiciliati;

per l’annullamento

della determinazione 12/7/2006 n° 741 con cui l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha approvato la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche di Olbia;

delle presupposte delibere della Giunta comunale di Olbia 18/2/2005 n°21, 9/3/2005 n°57 e 27/3/2006 n° 64;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 1/4/2005 n° 414;

del parere della ASL n°2 di Olbia 7/4/2005 n°16499;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 26/4/2006 n° 496;

del parere della ASL n°2 di Olbia 3/5/2006 n°21976;

del verbale della conferenza di servizi 15/12/2005;

delle note della Regione Sarda 22/7/2004 n° 28123/5, 21/6/2001 n° 22845/4, 14/3/2002 n° 10446/4, 16/5/2005 n° 17571/3, 17/10/2005 n°35763/3 e 17/1/2000 n° 1194/33;

del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Sassari 20/1/2006 n° 108;

del parere della ASL n°2 di Olbia 10/6/2005 n° 27721;

delle note del comune di Olbia 28/11/2005 n° 79467 e 23/11/2005 n° 776.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sarda del Comune di Olbia e della dr.ssa Lanzi.

Visti gli atti di intervento ad opponendum dei dott.ri Stefano Devoto, Marcella Mura, Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 10/12/2008 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. A. Cecchi per la parte ricorrente, l’avv. T. Ledda, per l’amministrazione regionale, l’avv. P. Corda in sostituzione dell’avv. E. Traina per il comune di Olbia ed in proprio per la dr.ssa Lanzi e l’avv. S. Ballero, in sostituzione dell’avv. Q. Lombardo, per i dott.ri Devoto e Mura ed in proprio per i dott.ri Anna Luigia Carboni Maria Giuseppina Congiu, Massimo Luigi Floris, Alberto Salvatore Ibba, Marco Lixia, Mariangela Lostia di Santa Sofia ed Emanuela Urru.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che il Collegio ritiene che ai fini della presente controversia sia necessario ordinare alla parte ricorrente l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i farmacisti titolari di sedi farmaceutiche ubicate nel comune di Olbia, salvo la dr.ssa Lanzi già raggiunta da notifica;

b) che all’uopo può essere assegnato il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per le notifiche individuali, mentre la prova delle stesse dovrà essere depositata nella segreteria del Tribunale nel termine di quindici (quindici) giorni dalla data dell’ultima notifica;

c) che occorre fissare la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso;

d) che nel frattempo resta sospesa ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Sospesa ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione al ricorso in epigrafe, ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione.

Fissa la pubblica udienza del 27/5/2009 per l’ulteriore trattazione del ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 10/12/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, consigliere;

Alessandro Maggio, consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Adriana Zuddas)

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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