Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 18-04-2011, n. 15482 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 20 ottobre 2009, nel confermare la sentenza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica in data 12 febbraio 2008, con la quale R.A. era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto e 14 mila Euro di ammenda, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 64, 65, 71 e 72, 83 e 95 in riferimento alla realizzazione di un balcone senza permesso di costruire (accertato a Napoli il 2 febbraio 2006) ha revocato, in parziale riforma, la demolizione quale condizione apposta alla concessa sospensione condizionale della pena.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione per la violazione dell’art. 192 c.p.p., perchè i giudici di appello non avrebbero valutato adeguatamente gli effetti della sentenza del TAR, passata in giudicato, che ha affermato il diritto del ricorrente ad ottenere la sanatoria, in quanto si tratta di trasformazione di aperture in balcone come previsto dal piano regolatore.

Sarebbe quindi sussistente l’esimente di cui all’art. 51 c.p..

Comunque sarebbe intervenuta la prescrizione dei reati.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha chiarito che la sentenza del TAR Campania del 19 dicembre 2007 si è limitata ad annullare in parte la disposizione dirigenziale del Comune n. 155 del 2007, quanto al diniego di sanatoria, valutandola possibile in astratto, escludendo comunque la sanabilità delle "nuove aperture".

I giudici hanno evidenziato come, di contro, dalle prove acquisite in atti (processo verbale di sequestro e testimonianza del verbalizzante) sia emerso che l’imputato, in sostituzione di una finestra, aveva abbattuto il muro di parapetto ed aveva fatto realizzare un balcone sporgente (dell’ampiezza di metri 4, 50 per 1).

2. Anche il secondo motivo è infondato: atteso il tempus commissi delicti (accertamento del 2 febbraio 2006), l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione si sarebbe maturata in data 2 febbraio 2011.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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