Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15556

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di separazione giudiziale, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 28 gennaio 2009, rigettava l’appello proposto da U.D. avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 10 luglio 2008 e, in accoglimento dell’appello incidentale del coniuge C.R., condannava la U. a restituire al C. le somme percepite a titolo di mantenimento.

Ricorre per cassazione la U..

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato il C..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione ai vizi di motivazione (a riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Va dichiarato inefficace il ricorso incidentale condizionato.

La natura della causa e la posizione delle parti suggeriscono la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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