T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 15-04-2011, n. 393 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13.04.2007 il dott. Z.M., Curatore del fallimento L. s.r.l., ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, l’ordinanza prot.n. 15/07 con la quale, il 2.03.2007, il Sindaco del Comune di Beinasco gli aveva ingiunto "di provvedere… a mettere in sicurezza tutti i rifiuti rinvenuti a cielo aperto…(e) allo smaltimento degli stessi mediante conferimento a ditta autorizzata".

In relazione al provvedimento impugnato il ricorrente ha lamentato 1) violazione di legge: art.192 d.lgs. n. 152/2006, carenza di presupposti; 2) violazione di legge: artt. 31, 42, 44 R.D. n.267/1942 (come sostituiti e modificati dal d.lgs. n. 5/2006), eccesso di potere, sviamento; 3) violazione di legge: art. 54 comma 2 D.P.R. n. 267/2000, assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento; 4) violazione dei principi in materia di par condicio creditorum e di quelli desumibili dall’art. 18 D.M. n. 471/99; 5) violazione di legge: art. 7 e ss. l.n. 241/1990.

Con ordinanza n. 271/07 del 16.05.2007 il Collegio, ritenendo che il ricorso presentasse, ad un primo e sommario esame, elementi di fondatezza, ha accolto la richiesta di sospensiva.

All’udienza pubblica del 30.03.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso il curatore del Fallimento L. s.r.l. ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza a lui rivolta per violazione dell’art.192 TU Amb. e della legge fallimentare, evidenziando la completa estraneità della curatela all’abbandono dei rifiuti nel cortile esterno dello stabilimento della società fallita, il carattere meramente gestionale e contabile del proprio compito ed il pericolo di violazione della par condicio creditorum.

Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento: come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa e già riconosciuto dal Collegio nell’ordinanza di accoglimento della sospensiva, "in sede di applicazione dell’art. 192, d.lg. n. 152 del 2006, in assenza dell’individuazione di una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso sull’abbandono dei rifiuti, nessun ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di posizione", poiché "la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito" e "i rifiuti prodotti dall’imprenditore fallito non costituiscono "beni" da acquisire alla procedura fallimentare" (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 663; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 18 ottobre 2010, n. 11823; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328).

Da qui l’illegittimità del provvedimento impugnato nel quale il Sindaco di Beinasco, accertata "la presenza sul perimetro aziendale esterno (del)lo stoccaggio a cielo aperto di rifiuti industriali classificati speciali pericolosi", ha ordinato al curatore di mettere in sicurezza tutti i rifiuti entro 15 giorni e di provvedere entro 60 giorni allo smaltimento degli stessi, nonostante la curatela non fosse stata autorizzata a proseguire l’attività dell’impresa fallita e non fosse ricollegabile in alcun modo all’abbandono dei rifiuti.

L’interpretazione prescelta dell’art. 192 TU Amb., pur rispettosa dei principio di responsabilità e della par condicio creditorum, non priva, in verità, l’Amministrazione comunale della possibilità di "agire nei confronti degli eventuali soggetti responsabili dell’abbandono dei rifiuti, nonché (di) recuperare, attraverso l’insinuazione di credito al passivo del fallimento, le eventuali somme anticipate per gli interventi di ripristino ambientale" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 maggio 2005, n. 1159).

Dinanzi alla fondatezza dei motivi di ricorso che attengono all’impossibilità per il Comune di emettere l’ordinanza ex art. 192 T.U. Amb. nei confronti del curatore del fallimento in quanto tale, superflua appare l’analisi degli ulteriori motivi di ricorso di violazione dell’art. 54 c.2 DPR n. 267/2000, di difetto di istruttoria e di motivazione, di sviamento e di omessa comunicazione di avvio del procedimento, che possono dirsi asorbiti.

Per la natura della controversia sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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