Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza depositata il 02 maggio 2007, rigettava l’appello proposto da Z.P. nei confronti di C.D., avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 24 aprile 2003, che aveva dichiarato la paternità dello Z. stesso.

Ricorre per cassazione lo Z..

Resiste con controricorso il C., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione ai vizi di motivazione (a riguardo, Cass. n. 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *